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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28568/2026

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ncorrente e concorsuale di terzi, non coinvolti nelle indagini, non è stata presa in considerazione dai giudici e, anzi, ingiustamente trascurata, nonostante le allegazioni difensive in tal senso.

Motivo n. 5: Travisamento del contenuto della conversazione del 21 luglio 2025 tra il vicesindaco Secci e la ricorrente, erroneamente valorizzata quale elemento sintomatico dell'accordo tra il politico e la funzionaria per indirizzare l'assegnazione • delle concessioni verso quelle specifiche imprese che proprio la CanutilIct aveva penalizzato con i provvedimenti caducatori.

I Giudici di merito hanno ricostruito, enfatizzandone il contenuto in malam partem, i passaggi intercorsi tra gli interlocutori che costituiscono il risultato della rielaborazione di una percezione della polizia giudiziaria,ma che non corrispondono al contenuto della conversazione intercettata, nella quale il riferimento della ricorrente (è un atto che ci siamo inventati noi) è erroneo - perché non corrispondente alla frase pronunciata - e, comunque, riferito ad una circostanza - 5 /02la legittimità dell'inizio dell'attività di noleggio in assenza dell'autorizzazione del chiosco - semplicisticamente ancorata alla interpretazione di un regolamento esistente (il [OSCURATO:PERSONA] n. 1219 del 12 agosto 2016) la cui procedura costituiva un novum nella materia, tanto è vero che non era a conoscenza degli assegnatari dei chioschi.

Motivo n. 5: Travisamento della prova e degli atti amministrativi di riferimento e illogicità della motivazione in relazione alla mancata condivisione da parte della ricorrente del provvedimento di decadenza comminato al Gallo.

I Giudici di merito hanno ascritto alla ricorrente il perseguimento di una finalità illecita, pur avendo dato atto che l'indagata si era formalmente astenuta dall'adottare alcun provvedimento in danno del Gallo e valorizzando a suo carico, contraddittoriamente, la maggiore conoscenza della disciplina di settore che l'avrebbe indotta ad astenersi dall'adottare alcun provvedimento in danno del Gallo.

Motivo n. 6: Violazione di legge (art. 274 cod proc. pen.) e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle concrete e attuali esigenze che giustificano l'applicazione della misura interdittiva trascurando che la ricorrente si è dimessa dall'incarico di dirigente del [OSCURATO:PERSONA] 12 [OSCURATO:PERSONA] e che non ha alcun rapporto di interesse con i beneficiari del settore perché, giunta a Sabaudia a seguito di concorso, non ha mai frequentato gli stabilimenti balneari locali.

La misura è stata applicata, violando i presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. pen., solo in forza del ritenuto giudizio di gravità dei fatti.

Motivo n. 7: Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle concrete e attuali esigenze che giustificano l'applicazione della misura interdittiva i trascurando la incensuratezza della ricorrente e ogni dato della personalità della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione di cessazione della misura cautelare in atto.

2. Ritiene la Corte che sono complessivamente fondati, a prescindere dalla configurabilità e sussistenza delle condotte collusive e degli atti fraudolenti che avrebbero condizionato la procedura di gara, le deduzioni difensive svolte nel 6ricorso sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al contributo partecipativo della ricorrente, di cui non sono accertati rapporti diretti né con i precedenti titolari dei chioschi, che sarebbero stati favoriti attraverso la predisposizione su misura del bando di gara né, al di fuori di quelli funzionali, rapporti con il vicesindaco Secci e gli altri amministratori e funzionari comunali (il sindaco Mosca e il dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), intervenuti nella procedura.

3. Va ricordato che, in tema di concorso nel reato di turbata libertà degli incanti (Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, dep. 30/09/2003, Rv. 227321), se non occorre di certo fornire la prova del previo concerto tra i concorrenti, è necessario, ciò nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire per la realizzazione dello scopo comune, e, nel caso, con la consapevolezza della finalità decettiva della predisposizione del disciplinare di gara allegato alla determina 755 del 3 aprile 2025. 4.L'ordinanza impugnata - alle pagg. 24 e ss. - evidenzia il contributo partecipativo della ricorrente individuandolo: a. nell'attività di predisposizione del bando di gara attraverso condotte fraudolente consistite nella predisposizione delle regole di partecipazione "prive di oggettiva giustificazione se non quella di favorire rispetto alla gara i precedenti gestori dei chioschi", evidenziando che l'indagata aveva preso parte alla conferenza dei servizi (tenutasi il 26 febbraio 2025) alla quale erano stati chiamati a partecipare i vari enti tenuti ad esprimere pareri endoprocedimentali in vista della procedura di gara; b. nella partecipazione della ricorrente alla predisposizione della determina n. 980 del 2 maggio 2025, successiva alla prima stesura del bando, ma ancora incidente sulla sua formazione definitiva, condotta fraudolenta in quanto "funzionale ad accogliere" le istanze dei precedenti gestori. [OSCURATO:PERSONA], si osserva nell'ordinanza impugnata, aveva ammesso, con riferimento a tale segmento della condotta illecita, la partecipazione alla delibera (ancorché da lei non sottoscritta), delibera che conteneva "riferimenti di carattere menzognero", risultando omessa la fondamentale circostanza che aveva determinato la modifica, e, cioè, l'avvenuta riunione con gli operatori economici esistenti ed essendo riportata a giustificazione del provvedimento l'esistenza di richieste di chiarimenti, in realtà mai pervenute attraverso i canali istituzionali: tale espediente era finalizzato a mascherare l'esistenza di un vero e proprio accordo collusivo intervenuto per incidere sul contenuto del bando tra gli operatori economici preesistenti e gli esponenti del Comune, accordo raggiunto in occasione 7dell'incontro del 30 aprile 2025, a gara già avviata e senza la preventiva pubblicazione, essendo stati convocati alla predetta riunione solo coloro che avevano chiesto l'incontro e non anche gli ulteriori partecipanti.

L'accordo collusivo, prosegue l'ordinanza impugnata, è confermato dalle successive condotte tenute dal Secci e dalla ricorrente, oltre che dal [OSCURATO:PERSONA] e consistite nel favorire gii operatori subentrati, dopo la illegittima esclusione del Gallo, durante la situazione di stallo determinatasi per l'attesa dei pareri dell'[OSCURATO:PERSONA] e contrastando anche l'attività di controllo della Capitaneria di Porto mediante l'assegnazione attraverso concessione demaniale, non potendo essere operativi i chioschi, delle piazzole per lo svolgimento delle attività di noleggio.

In tale contesto si iscrive il contenuto di una conversazione intercorsa tra la ricorrente e il Secci il g. 21 luglio 2025 nel corso della quale l'indagata rassicurava il Secci sulla correttezza della procedura seguita, pur in mancanza di una normativa specifica di riferimento, e nel quale alla richiesta del Secci, la [OSCURATO:PERSONA] , obiettava: "è una cosa non...." "che ci siamo inventati noi". 5.11 nucleo fondante della ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente, è costituito dal suo contributo alla realizzazione di uno snodo centrale della procedura che sarebbe costituito dalla necessaria previsione dell'oggetto stesso della gara í ovvero il cd. chiosco-tipo: tale previsione sarebbe stata elusa nella previsione delle condizioni di partecipazione alla gara proprio attraverso il disciplinare redatto dall'indagata.

Secondo l'ordinanza impugnata, fin dalla riunione del 26 febbraio 2025, cui aveva partecipato anche la [OSCURATO:PERSONA], la Conferenza dei Servizi aveva previsto che a base della delibera di gara avrebbe dovuto essere individuato il chiosco-tipo — secondo determinate caratteristiche dimensionali e costruttive-, quale elaborato dal PUA in corso di approvazione.

La soluzione di porre a base della procedura un modello di chiosco era stata sponsorizzata dall'[OSCURATO:PERSONA] perché, venendo incontro alle esigenze manifestate dal Comune in vista della stagione balneare, avrebbe realmente consentito di velocizzare le procedure, velocizzazione che aveva giustificato la convocazione della stessa riunione della Conferenza dei Servizi.

Va ricordato che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza del dolo del reato concorsuale, che richiede la consapevole contribuzione, anche solo agevolativa, dell'agente alla realizzazione del reato, è necessario l'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 03). 8Ai fini del giudizio di gravità indiziaria, è necessario dimostrare, in relazione alla condotta tipica del reato in esame, da un lato, la partecipazione a condotte collusive a monte dell'attività amministrativa di competenza ovvero, in relazione a tale attività, la consapevolezza della natura decettiva e fraudolenta.

Molto la difesa ha insistito, nei motivi di ricorso, non solo sulla estraneità della ricorrente al contesto ambientale di riferimento ma, soprattutto, sulla circostanza che l'indagata, nella qualità, aveva adottato i provvedimenti di decadenza dalle concessioni, poi rimesse a gara, rappresentando che l'unico atto adottato era in linea con la Delibera di Giunta comunale n. 83, del 27 marzo 2025, aspetto che, secondo l'ordinanza impugnata, risulta tuttavia irrilevante poiché, invece, l'indagata aveva partecipato alla riunione del 27 febbraio 2025 ed era a conoscenza che a base di gara doveva essere posto proprio il cd. chiosco tipo, previsione che, in sostanza, aveva aggirato.

La premessa indicata dall'ordinanza cautelare non trova, tuttavia, corrispondenza negli atti allegati poiché, come si evince dalla sintesi e dalla ricostruzione della stessa ordinanza (pagg. 6 e 7), la proposta a base della riunione della Conferenza dei Servizi non conteneva alcuna indicazione di un chiosco-tipo /ma la mera indicazione delle caratteristiche dimensionali di tale modello (la dimensione totale di 100 mq. di cui 40 mq., chiusi).

Tanto ciò è vero che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato "l'assenza di un elaborato progettuale descrittivo delle caratteristiche della struttura da sottoporre a parere", che non veniva, pertanto, rilasciato essendosi limitato l'[OSCURATO:PERSONA] a precisare che avrebbe potuto assentire uno "schema" di chiosco-tipo, delineato in modo sufficientemente dettagliato da soddisfare tutti i criteri di impatto ambientale, con una soluzione che, secondo l'opzione ricostruttiva dell'ordinanza impugnata, era stata accettata dal Comune.

Neppure tale conclusione può, tuttavia, ritenersi accertata poiché / dopo la riunione indicata, a stretto giro, in data 28 febbraio 2025, il Comune aveva inviato all'[OSCURATO:PERSONA] la richiesta di nullaosta su un allegato progettuale con la precisazione che "l'accorrente che volesse presentare un progetto diverso da quello tipo, dovrà autonomamente chiedere il nulla osta all'[OSCURATO:PERSONA]".

Al di là della presenza della ricorrente alla Conferenza dei Servizi del 26 febbraio 2025 - in realtà limitata alla parte tenutasi nella mattinata del 26 -, non risulta alcun altro suo intervento funzionale ad ottenere il parere dell'[OSCURATO:PERSONA] o la sottoscrizione della documentazione e la relativa corrispondenza con il predetto [OSCURATO:PERSONA] (di cui si erano occupati il sindaco Mosca e il funzionario [OSCURATO:PERSONA]), se non la prescrizione, contenuta nel disciplinare tecnico redatto dalla ricorrente e approvato con la determina n. 755 del 3 aprile 2025, secondo cui era allegata alla documentazione di gara la "proposta" di chiosco-tipo avente caratteristiche 9dimensionali e tipologiche richieste dall'avviso e che "se non modificato risulta essere in possesso di tutte le autorizzazioni di natura edilizia e paesaggistico - ambientale per l'avvio immediato dell'attività", tanto in piena aderenza alla volontà espressa dalSndaco e dal responsabile del [OSCURATO:PERSONA] e in linea con le risultanze della riunione della Conferenza dei Servizi - peraltro parziale - poiché, pur volendo accelerare i tempi, gli organi comunali preposti avevano deciso di non limitare la partecipazione alle domande relative al cd. chiosco-tipo, aprendola, viceversa, a strutture aventi caratteristiche diverse, come documentato dalla comunicazione inviata dal sindaco.

Secondo l'ordinanza impugnata l'amministrazione comunale e, in particolare, il vicesindaco Secci sarebbe(ro) stati contraria (i), nonostante la volontà esternata di conseguire un parere preventivo dell'[OSCURATO:PERSONA] per velocizzare le procedure, all'adozione di un modello di chiosco-tipo perché non corrispondente a quelli dei vecchi concessionari che si voleva favorire e la prescrizione, innanzi indicata, contenuta nel disciplinare sarebbe stata contraria all'accordo convenuto con l'[OSCURATO:PERSONA], un'affermazione che, tuttavia, risulta fondata sul generico riferimento al conseguimento del parere dell'[OSCURATO:PERSONA] sull'elaborato progettuale del cd. chiosco-tipo, ma che non escludeva la possibilità, sulla scorta della successiva comunicazione del indaco, che, a base della domanda di partecipazione, ferme le c - generiche caratteristiche tipologiche, venisse posto altro modello di chiosco / h dovendo, in tal caso, essere a carico dell'aggiudicatario la richiesta e i-t_ conseguimento dei pareri.

La partecipazione alla condotta fraudolenta dell'indagata è stata ravvisata "nell'aggiramento" del parere contrario espresso dall'[OSCURATO:PERSONA] attraverso la previsione di un'alternativa che non aveva alcuna giustificazione sostanziale se non, giustappunto, consentire la partecipazione alla gara dei concessionari dichiarati decaduti e sulla base delle preesistenti strutture.

Si tratta, tuttavia, di una conclusione non condivisibile alla luce della comunicazione che l'amministrazione aveva inviato all'[OSCURATO:PERSONA], in cui si faceva espressamente riserva della legittimità di progetti diversi da quelli tipo ponendo a carico del richiedente l'onere di conseguire il prescritto parere, e che, in effetti (cfr. pag. 28), avevano dovuto essere richiesti, dopo l'aggiudicazione, dai concessionari, ritardando così la procedura di assegnazione.

In conclusione, la stessa ricostruzione compiuta nell'ordinanza impugnata, non consente di ritenere accertato il carattere vincolante per l'amministrazione comunale della previsione del cd. chiosco-tipo e, per vero, neppure che, all'esito della Conferenza dei Servizi, fosse stata assunta una decisione univoca sulla necessaria (e necessitata) previsione che i chioschi dovessero corrispondere al modello inviato all'[OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione preventiva, assentita in sede di 10Conferenza dei Servizi, copriva il cd. chiosco-tipo, ma non anche altre tipologie per le quali gli interessati dovevano direttamente attivarsi.

In più passaggi dell'ordinanza (in particolare pag. 17) il Tribunale evidenzia, piuttosto, l'anomalia della procedura proposta all'[OSCURATO:PERSONA] dal ydaco Mosca e dal [OSCURATO:PERSONA], con la nota inviata il 28 febbraio 2025, il cui contenuto si sarebbe discostato dall'accordo convenuto nel corso della Conferenza dei Servizi, anomalia "condivisa" dalla ricorrente che, nella qualità, aveva dato attuazione, attrrso il disciplinare, alle scelte amministrative senza neppure chiedere, a tal riguardo, alcuna delucidazione al consulente esterno e, anzi, essendo pienamente a conoscenza della natura vincolante del parere e del suo aggiramento, avallato con la previsione del bando.

Anche a volere condividere il giudizio di anomalia della procedura non si è, tuttavia, al cospetto di un contributo della ricorrente alli attività fraudolenta perché la stessa, nella qualità, si era allineata alle determinazioni, assunte in autonomia, dopo la riunione, dalSndaco e dal [OSCURATO:PERSONA], determinazioni risultanti dalla documentazione già trasmessa all'[OSCURATO:PERSONA] e che, nel prosieguo, hanno effettivamente disciplinato la procedura di aggiudicazione poichè era a carico degli aggiudicatari acquisire il parere dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla compatibilità urbanistica e ambientale delle strutture. 6.A carico della ricorrente (pagg. 24 e ss.) è stata valorizzata, altresì, la sua partecipazione all'adozione della delibera n. 980 del 2 maggio 2025, tenutasi a seguito della riunione del 30 aprile 2025.

L'indagata, pur avendo escluso di avere partecipato alla riunione del 30 aprile 2025, ha ammesso di avere istruito e partecipato alla redazione della determina nella quale, secondo l'ordinanza impugnata, erano riportati riferimenti di carattere menzognero correlati alla richiesta di chiarimenti degli interessati, in realtà mai pervenuti attraverso i canali istituzionali a ciò preposti.

La determina aveva previsto, oltre alla proroga del termine per il deposito della domanda di partecipazione alla gara, il prolungamento dell'orario di apertura per l'attività di ristoro, separandola da quella delle attività connesse al servizio di balneazione, nonché la concessione di un'area demaniale in cui custodire ombrelloni e attrezzature sulla base della convenzione, stipulata con il Comune.

La ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata appare, tuttavia, frutto di un sostanziale travisamento nella parte in cui si afferma che la riunione si sarebbe tenuta, a gara già avviata, solo previa convocazione e senza opportuna CZOA- pubblicizzazione, con coloro che avevano chiesto l'incontro e non anche agli ulteriori partecipanti (alla gara), tanto sia perché alla riunione aveva preso parte il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", cioè una società di servizi 11che non risulta abbia partecipato alla gara e conseguito l'assegnazione di un chiosco tra quelli oggetto di gara, sia perché i contenuti dell'accordo - i tempi di apertura del chiosco e la possibilità di avere in concessione l'arenile per il deposito dell'attrezzatura - avevano prodotti effetti per tutti i partecipanti alla gara.

Non può, dunque, ritenersi che la condotta della ricorrente abbia contribuito all'adozione della delibera funzionale a creare un percorso privilegiato per taluno dei concorrenti ,attesa la portata generale delle previsioni contenute nella delibera i in esame. 7.La necessità del rilascio di ulteriori concessioni demaniali per lo svolgimento dell'attività balneare - o di talune attività - è strettamente collegata, nella prospettazione a base dell'ordinanza, all'attività che sarebbe stata posta in essere dalla ricorrente, dopo l'aggiudicazione, mediante il rilascio di autorizzazioni demaniali aventi ad oggetto la piazzola di servizio per le attività di noleggio, tanto perché, nelle more del conseguimento del parere dell'[OSCURATO:PERSONA], non era stato possibile agli aggiudicatari procedere alla íZta I la zione del chiosco, o all'utilizzo di quello preesistente, in quanto non corrispondente al chiosco-tipo.

Nell'ordinanza impugnata non viene individuato alcun atto amministrativo direttamente riferibile alla ricorrente - a pag. 10 viene indicata solo un'ordinanza adottata dal [OSCURATO:PERSONA] -, tuttavia, nella parte motiva dell'ordinanza impugnata, viene riportata la conversazione dell'Il luglio 2005 nel corso della quale la ricorrente rassicurava il vicesindaco Secci sulla correttezza della "fantasiosa" procedura seguita, a riprova della condivisione, da parte della ricorrente, della finalità di agevolare i vecchi assegnatari dei chioschi e consentire loro una sia pure parziale operatività nel periodo balneare ormai in corso.

Si tratta, all'evidenza, di un segmento estraneo alla condotta e successivo all'aggiudicazione ma obiettivamente equivoco poiché, ad aggiudicazione ormai / avvenuta, la volontà dell'amministrazione ben può ricondursi alla finalità di consentire la parziale operatività delle strutture nel periodo balneare ormai in corso piuttosto che diretta ad agevolare gli aggiudicatari. / 8.Non denota, infine, alcun contributo decettivo della ricorrente la previsione delle clausole inserite nel bando su sua iniziativa quali quelle che prevedevano la / riserva di sospendere o revocare la procedura di assegnazione, senza che i concorrenti possano pretendere indennità o risarcimenti di sorta e la rimozione delle strutture installate, entro il breve termine di cinque giorni, nel caso in cui il Consiglio di Stato avesse accolto i ricorsi in appello dei concessionari già dichiarati decaduti né la previsione di punteggio aggiuntivo per chi avesse svolto in I precedenza esperienze analoghe di gestione di chioschi per la ristorazione. 12La clausola "per vittoria di causa", ricorrente nei bandi pubblici, tutela infatti l'[OSCURATO:PERSONA] permettendole di revocare, risolvere o rinegoziare l'appalto senza penali nel caso in cui un eventuale ricorso amministrativo (es. al TAR) o giudiziario venga accolto dopo l'aggiudicazione e mira a garantire la funzione di autotutela della [OSCURATO:PERSONA] ed evitare richieste di risarcimento danni per risoluzione contrattuale da parte dell'aggiudicatario iniziale, il quale era a conoscenza del rischio.

Anche la previsione di punteggi aggiuntivi per "attività analoghe", che premiano l'esperienza pregressa e'\ [-parimenti ricorrenti nei bandi per l'assegnazione di servizi, non è di per sé illecita ove i punteggi aggiuntivi non abbiano un peso sproporzionato. 9.La ricorrente è risultata, infine, estranea all'adozione della delibera con la quale veniva eg disposta la proroga dei termini di partecipazione alla gara per consentire la partecipazione delle ditte individuali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alle iniziative dirette alla dichiarazione di decadenza del Gallo, come già ritenuto nell'ordinanza impugnata che ha escluso qualsiasi rilievo penale a suo carico in relazione a tali attività.

10. Deve, pertanto pervenirsi all'annullamento dell'ordinanza impugnata che non ha fatto buon governo dei principi in materia di concorso di persone nel reato valorizzando a carico della ricorrente, ai fini della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen., condotte che non ne denotano il consapevole contributo partecipativo, attraverso collusioni e altri mezzi fraudolenti, alla predisposizione del bando di gara in esame attraverso previsioni e prescrizioni finalizzate a favorire i vecchi assegnatari, già dichiarati decaduti, in violazione delle regole di trasparenza e concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M13 O- U.J -J

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncorrente e concorsuale di terzi, non coinvolti nelle indagini, non è stata presa in considerazione dai giudici e, anzi, ingiustamente trascurata, nonostante le allegazioni difensive in tal senso. Motivo n. 5: Travisamento del contenuto della conversazione del 21 luglio 2025 tra il vicesindaco Secci e la ricorrente, erroneamente valorizzata quale elemento sintomatico dell'accordo tra il politico e la funzionaria per indirizzare l'assegnazione • delle concessioni verso quelle specifiche imprese che proprio la CanutilIct aveva penalizzato con i provvedimenti caducatori. I Giudici di merito hanno ricostruito, enfatizzandone il contenuto in malam partem, i passaggi intercorsi tra gli interlocutori che costituiscono il risultato della rielaborazione di una percezione della polizia giudiziaria,ma che non corrispondono al contenuto della conversazione intercettata, nella quale il riferimento della ricorrente (è un atto che ci siamo inventati noi) è erroneo - perché non corrispondente alla frase pronunciata - e, comunque, riferito ad una circostanza - 5 /02la legittimità dell'inizio dell'attività di noleggio in assenza dell'autorizzazione del chiosco - semplicisticamente ancorata alla interpretazione di un regolamento esistente (il [OSCURATO:PERSONA] n. 1219 del 12 agosto 2016) la cui procedura costituiva un novum nella materia, tanto è vero che non era a conoscenza degli assegnatari dei chioschi. Motivo n. 5: Travisamento della prova e degli atti amministrativi di riferimento e illogicità della motivazione in relazione alla mancata condivisione da parte della ricorrente del provvedimento di decadenza comminato al Gallo. I Giudici di merito hanno ascritto alla ricorrente il perseguimento di una finalità illecita, pur avendo dato atto che l'indagata si era formalmente astenuta dall'adottare alcun provvedimento in danno del Gallo e valorizzando a suo carico, contraddittoriamente, la maggiore conoscenza della disciplina di settore che l'avrebbe indotta ad astenersi dall'adottare alcun provvedimento in danno del Gallo. Motivo n. 6: Violazione di legge (art. 274 cod proc. pen.) e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle concrete e attuali esigenze che giustificano l'applicazione della misura interdittiva trascurando che la ricorrente si è dimessa dall'incarico di dirigente del [OSCURATO:PERSONA] 12 [OSCURATO:PERSONA] e che non ha alcun rapporto di interesse con i beneficiari del settore perché, giunta a Sabaudia a seguito di concorso, non ha mai frequentato gli stabilimenti balneari locali. La misura è stata applicata, violando i presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. pen., solo in forza del ritenuto giudizio di gravità dei fatti. Motivo n. 7: Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle concrete e attuali esigenze che giustificano l'applicazione della misura interdittiva i trascurando la incensuratezza della ricorrente e ogni dato della personalità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione di cessazione della misura cautelare in atto. 2. Ritiene la Corte che sono complessivamente fondati, a prescindere dalla configurabilità e sussistenza delle condotte collusive e degli atti fraudolenti che avrebbero condizionato la procedura di gara, le deduzioni difensive svolte nel 6ricorso sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al contributo partecipativo della ricorrente, di cui non sono accertati rapporti diretti né con i precedenti titolari dei chioschi, che sarebbero stati favoriti attraverso la predisposizione su misura del bando di gara né, al di fuori di quelli funzionali, rapporti con il vicesindaco Secci e gli altri amministratori e funzionari comunali (il sindaco Mosca e il dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), intervenuti nella procedura. 3. Va ricordato che, in tema di concorso nel reato di turbata libertà degli incanti (Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, dep. 30/09/2003, Rv. 227321), se non occorre di certo fornire la prova del previo concerto tra i concorrenti, è necessario, ciò nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire per la realizzazione dello scopo comune, e, nel caso, con la consapevolezza della finalità decettiva della predisposizione del disciplinare di gara allegato alla determina 755 del 3 aprile 2025. 4.L'ordinanza impugnata - alle pagg. 24 e ss. - evidenzia il contributo partecipativo della ricorrente individuandolo: a. nell'attività di predisposizione del bando di gara attraverso condotte fraudolente consistite nella predisposizione delle regole di partecipazione "prive di oggettiva giustificazione se non quella di favorire rispetto alla gara i precedenti gestori dei chioschi", evidenziando che l'indagata aveva preso parte alla conferenza dei servizi (tenutasi il 26 febbraio 2025) alla quale erano stati chiamati a partecipare i vari enti tenuti ad esprimere pareri endoprocedimentali in vista della procedura di gara; b. nella partecipazione della ricorrente alla predisposizione della determina n. 980 del 2 maggio 2025, successiva alla prima stesura del bando, ma ancora incidente sulla sua formazione definitiva, condotta fraudolenta in quanto "funzionale ad accogliere" le istanze dei precedenti gestori. [OSCURATO:PERSONA], si osserva nell'ordinanza impugnata, aveva ammesso, con riferimento a tale segmento della condotta illecita, la partecipazione alla delibera (ancorché da lei non sottoscritta), delibera che conteneva "riferimenti di carattere menzognero", risultando omessa la fondamentale circostanza che aveva determinato la modifica, e, cioè, l'avvenuta riunione con gli operatori economici esistenti ed essendo riportata a giustificazione del provvedimento l'esistenza di richieste di chiarimenti, in realtà mai pervenute attraverso i canali istituzionali: tale espediente era finalizzato a mascherare l'esistenza di un vero e proprio accordo collusivo intervenuto per incidere sul contenuto del bando tra gli operatori economici preesistenti e gli esponenti del Comune, accordo raggiunto in occasione 7dell'incontro del 30 aprile 2025, a gara già avviata e senza la preventiva pubblicazione, essendo stati convocati alla predetta riunione solo coloro che avevano chiesto l'incontro e non anche gli ulteriori partecipanti. L'accordo collusivo, prosegue l'ordinanza impugnata, è confermato dalle successive condotte tenute dal Secci e dalla ricorrente, oltre che dal [OSCURATO:PERSONA] e consistite nel favorire gii operatori subentrati, dopo la illegittima esclusione del Gallo, durante la situazione di stallo determinatasi per l'attesa dei pareri dell'[OSCURATO:PERSONA] e contrastando anche l'attività di controllo della Capitaneria di Porto mediante l'assegnazione attraverso concessione demaniale, non potendo essere operativi i chioschi, delle piazzole per lo svolgimento delle attività di noleggio. In tale contesto si iscrive il contenuto di una conversazione intercorsa tra la ricorrente e il Secci il g. 21 luglio 2025 nel corso della quale l'indagata rassicurava il Secci sulla correttezza della procedura seguita, pur in mancanza di una normativa specifica di riferimento, e nel quale alla richiesta del Secci, la [OSCURATO:PERSONA] , obiettava: "è una cosa non...." "che ci siamo inventati noi". 5.11 nucleo fondante della ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente, è costituito dal suo contributo alla realizzazione di uno snodo centrale della procedura che sarebbe costituito dalla necessaria previsione dell'oggetto stesso della gara í ovvero il cd. chiosco-tipo: tale previsione sarebbe stata elusa nella previsione delle condizioni di partecipazione alla gara proprio attraverso il disciplinare redatto dall'indagata. Secondo l'ordinanza impugnata, fin dalla riunione del 26 febbraio 2025, cui aveva partecipato anche la [OSCURATO:PERSONA], la Conferenza dei Servizi aveva previsto che a base della delibera di gara avrebbe dovuto essere individuato il chiosco-tipo — secondo determinate caratteristiche dimensionali e costruttive-, quale elaborato dal PUA in corso di approvazione. La soluzione di porre a base della procedura un modello di chiosco era stata sponsorizzata dall'[OSCURATO:PERSONA] perché, venendo incontro alle esigenze manifestate dal Comune in vista della stagione balneare, avrebbe realmente consentito di velocizzare le procedure, velocizzazione che aveva giustificato la convocazione della stessa riunione della Conferenza dei Servizi. Va ricordato che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza del dolo del reato concorsuale, che richiede la consapevole contribuzione, anche solo agevolativa, dell'agente alla realizzazione del reato, è necessario l'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 03). 8Ai fini del giudizio di gravità indiziaria, è necessario dimostrare, in relazione alla condotta tipica del reato in esame, da un lato, la partecipazione a condotte collusive a monte dell'attività amministrativa di competenza ovvero, in relazione a tale attività, la consapevolezza della natura decettiva e fraudolenta. Molto la difesa ha insistito, nei motivi di ricorso, non solo sulla estraneità della ricorrente al contesto ambientale di riferimento ma, soprattutto, sulla circostanza che l'indagata, nella qualità, aveva adottato i provvedimenti di decadenza dalle concessioni, poi rimesse a gara, rappresentando che l'unico atto adottato era in linea con la Delibera di Giunta comunale n. 83, del 27 marzo 2025, aspetto che, secondo l'ordinanza impugnata, risulta tuttavia irrilevante poiché, invece, l'indagata aveva partecipato alla riunione del 27 febbraio 2025 ed era a conoscenza che a base di gara doveva essere posto proprio il cd. chiosco tipo, previsione che, in sostanza, aveva aggirato. La premessa indicata dall'ordinanza cautelare non trova, tuttavia, corrispondenza negli atti allegati poiché, come si evince dalla sintesi e dalla ricostruzione della stessa ordinanza (pagg. 6 e 7), la proposta a base della riunione della Conferenza dei Servizi non conteneva alcuna indicazione di un chiosco-tipo /ma la mera indicazione delle caratteristiche dimensionali di tale modello (la dimensione totale di 100 mq. di cui 40 mq., chiusi). Tanto ciò è vero che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato "l'assenza di un elaborato progettuale descrittivo delle caratteristiche della struttura da sottoporre a parere", che non veniva, pertanto, rilasciato essendosi limitato l'[OSCURATO:PERSONA] a precisare che avrebbe potuto assentire uno "schema" di chiosco-tipo, delineato in modo sufficientemente dettagliato da soddisfare tutti i criteri di impatto ambientale, con una soluzione che, secondo l'opzione ricostruttiva dell'ordinanza impugnata, era stata accettata dal Comune. Neppure tale conclusione può, tuttavia, ritenersi accertata poiché / dopo la riunione indicata, a stretto giro, in data 28 febbraio 2025, il Comune aveva inviato all'[OSCURATO:PERSONA] la richiesta di nullaosta su un allegato progettuale con la precisazione che "l'accorrente che volesse presentare un progetto diverso da quello tipo, dovrà autonomamente chiedere il nulla osta all'[OSCURATO:PERSONA]". Al di là della presenza della ricorrente alla Conferenza dei Servizi del 26 febbraio 2025 - in realtà limitata alla parte tenutasi nella mattinata del 26 -, non risulta alcun altro suo intervento funzionale ad ottenere il parere dell'[OSCURATO:PERSONA] o la sottoscrizione della documentazione e la relativa corrispondenza con il predetto [OSCURATO:PERSONA] (di cui si erano occupati il sindaco Mosca e il funzionario [OSCURATO:PERSONA]), se non la prescrizione, contenuta nel disciplinare tecnico redatto dalla ricorrente e approvato con la determina n. 755 del 3 aprile 2025, secondo cui era allegata alla documentazione di gara la "proposta" di chiosco-tipo avente caratteristiche 9dimensionali e tipologiche richieste dall'avviso e che "se non modificato risulta essere in possesso di tutte le autorizzazioni di natura edilizia e paesaggistico - ambientale per l'avvio immediato dell'attività", tanto in piena aderenza alla volontà espressa dalSndaco e dal responsabile del [OSCURATO:PERSONA] e in linea con le risultanze della riunione della Conferenza dei Servizi - peraltro parziale - poiché, pur volendo accelerare i tempi, gli organi comunali preposti avevano deciso di non limitare la partecipazione alle domande relative al cd. chiosco-tipo, aprendola, viceversa, a strutture aventi caratteristiche diverse, come documentato dalla comunicazione inviata dal sindaco. Secondo l'ordinanza impugnata l'amministrazione comunale e, in particolare, il vicesindaco Secci sarebbe(ro) stati contraria (i), nonostante la volontà esternata di conseguire un parere preventivo dell'[OSCURATO:PERSONA] per velocizzare le procedure, all'adozione di un modello di chiosco-tipo perché non corrispondente a quelli dei vecchi concessionari che si voleva favorire e la prescrizione, innanzi indicata, contenuta nel disciplinare sarebbe stata contraria all'accordo convenuto con l'[OSCURATO:PERSONA], un'affermazione che, tuttavia, risulta fondata sul generico riferimento al conseguimento del parere dell'[OSCURATO:PERSONA] sull'elaborato progettuale del cd. chiosco-tipo, ma che non escludeva la possibilità, sulla scorta della successiva comunicazione del indaco, che, a base della domanda di partecipazione, ferme le c - generiche caratteristiche tipologiche, venisse posto altro modello di chiosco / h dovendo, in tal caso, essere a carico dell'aggiudicatario la richiesta e i-t_ conseguimento dei pareri. La partecipazione alla condotta fraudolenta dell'indagata è stata ravvisata "nell'aggiramento" del parere contrario espresso dall'[OSCURATO:PERSONA] attraverso la previsione di un'alternativa che non aveva alcuna giustificazione sostanziale se non, giustappunto, consentire la partecipazione alla gara dei concessionari dichiarati decaduti e sulla base delle preesistenti strutture. Si tratta, tuttavia, di una conclusione non condivisibile alla luce della comunicazione che l'amministrazione aveva inviato all'[OSCURATO:PERSONA], in cui si faceva espressamente riserva della legittimità di progetti diversi da quelli tipo ponendo a carico del richiedente l'onere di conseguire il prescritto parere, e che, in effetti (cfr. pag. 28), avevano dovuto essere richiesti, dopo l'aggiudicazione, dai concessionari, ritardando così la procedura di assegnazione. In conclusione, la stessa ricostruzione compiuta nell'ordinanza impugnata, non consente di ritenere accertato il carattere vincolante per l'amministrazione comunale della previsione del cd. chiosco-tipo e, per vero, neppure che, all'esito della Conferenza dei Servizi, fosse stata assunta una decisione univoca sulla necessaria (e necessitata) previsione che i chioschi dovessero corrispondere al modello inviato all'[OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione preventiva, assentita in sede di 10Conferenza dei Servizi, copriva il cd. chiosco-tipo, ma non anche altre tipologie per le quali gli interessati dovevano direttamente attivarsi. In più passaggi dell'ordinanza (in particolare pag. 17) il Tribunale evidenzia, piuttosto, l'anomalia della procedura proposta all'[OSCURATO:PERSONA] dal ydaco Mosca e dal [OSCURATO:PERSONA], con la nota inviata il 28 febbraio 2025, il cui contenuto si sarebbe discostato dall'accordo convenuto nel corso della Conferenza dei Servizi, anomalia "condivisa" dalla ricorrente che, nella qualità, aveva dato attuazione, attrrso il disciplinare, alle scelte amministrative senza neppure chiedere, a tal riguardo, alcuna delucidazione al consulente esterno e, anzi, essendo pienamente a conoscenza della natura vincolante del parere e del suo aggiramento, avallato con la previsione del bando. Anche a volere condividere il giudizio di anomalia della procedura non si è, tuttavia, al cospetto di un contributo della ricorrente alli attività fraudolenta perché la stessa, nella qualità, si era allineata alle determinazioni, assunte in autonomia, dopo la riunione, dalSndaco e dal [OSCURATO:PERSONA], determinazioni risultanti dalla documentazione già trasmessa all'[OSCURATO:PERSONA] e che, nel prosieguo, hanno effettivamente disciplinato la procedura di aggiudicazione poichè era a carico degli aggiudicatari acquisire il parere dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla compatibilità urbanistica e ambientale delle strutture. 6.A carico della ricorrente (pagg. 24 e ss.) è stata valorizzata, altresì, la sua partecipazione all'adozione della delibera n. 980 del 2 maggio 2025, tenutasi a seguito della riunione del 30 aprile 2025. L'indagata, pur avendo escluso di avere partecipato alla riunione del 30 aprile 2025, ha ammesso di avere istruito e partecipato alla redazione della determina nella quale, secondo l'ordinanza impugnata, erano riportati riferimenti di carattere menzognero correlati alla richiesta di chiarimenti degli interessati, in realtà mai pervenuti attraverso i canali istituzionali a ciò preposti. La determina aveva previsto, oltre alla proroga del termine per il deposito della domanda di partecipazione alla gara, il prolungamento dell'orario di apertura per l'attività di ristoro, separandola da quella delle attività connesse al servizio di balneazione, nonché la concessione di un'area demaniale in cui custodire ombrelloni e attrezzature sulla base della convenzione, stipulata con il Comune. La ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata appare, tuttavia, frutto di un sostanziale travisamento nella parte in cui si afferma che la riunione si sarebbe tenuta, a gara già avviata, solo previa convocazione e senza opportuna CZOA- pubblicizzazione, con coloro che avevano chiesto l'incontro e non anche agli ulteriori partecipanti (alla gara), tanto sia perché alla riunione aveva preso parte il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", cioè una società di servizi 11che non risulta abbia partecipato alla gara e conseguito l'assegnazione di un chiosco tra quelli oggetto di gara, sia perché i contenuti dell'accordo - i tempi di apertura del chiosco e la possibilità di avere in concessione l'arenile per il deposito dell'attrezzatura - avevano prodotti effetti per tutti i partecipanti alla gara. Non può, dunque, ritenersi che la condotta della ricorrente abbia contribuito all'adozione della delibera funzionale a creare un percorso privilegiato per taluno dei concorrenti ,attesa la portata generale delle previsioni contenute nella delibera i in esame. 7.La necessità del rilascio di ulteriori concessioni demaniali per lo svolgimento dell'attività balneare - o di talune attività - è strettamente collegata, nella prospettazione a base dell'ordinanza, all'attività che sarebbe stata posta in essere dalla ricorrente, dopo l'aggiudicazione, mediante il rilascio di autorizzazioni demaniali aventi ad oggetto la piazzola di servizio per le attività di noleggio, tanto perché, nelle more del conseguimento del parere dell'[OSCURATO:PERSONA], non era stato possibile agli aggiudicatari procedere alla íZta I la zione del chiosco, o all'utilizzo di quello preesistente, in quanto non corrispondente al chiosco-tipo. Nell'ordinanza impugnata non viene individuato alcun atto amministrativo direttamente riferibile alla ricorrente - a pag. 10 viene indicata solo un'ordinanza adottata dal [OSCURATO:PERSONA] -, tuttavia, nella parte motiva dell'ordinanza impugnata, viene riportata la conversazione dell'Il luglio 2005 nel corso della quale la ricorrente rassicurava il vicesindaco Secci sulla correttezza della "fantasiosa" procedura seguita, a riprova della condivisione, da parte della ricorrente, della finalità di agevolare i vecchi assegnatari dei chioschi e consentire loro una sia pure parziale operatività nel periodo balneare ormai in corso. Si tratta, all'evidenza, di un segmento estraneo alla condotta e successivo all'aggiudicazione ma obiettivamente equivoco poiché, ad aggiudicazione ormai / avvenuta, la volontà dell'amministrazione ben può ricondursi alla finalità di consentire la parziale operatività delle strutture nel periodo balneare ormai in corso piuttosto che diretta ad agevolare gli aggiudicatari. / 8.Non denota, infine, alcun contributo decettivo della ricorrente la previsione delle clausole inserite nel bando su sua iniziativa quali quelle che prevedevano la / riserva di sospendere o revocare la procedura di assegnazione, senza che i concorrenti possano pretendere indennità o risarcimenti di sorta e la rimozione delle strutture installate, entro il breve termine di cinque giorni, nel caso in cui il Consiglio di Stato avesse accolto i ricorsi in appello dei concessionari già dichiarati decaduti né la previsione di punteggio aggiuntivo per chi avesse svolto in I precedenza esperienze analoghe di gestione di chioschi per la ristorazione. 12La clausola "per vittoria di causa", ricorrente nei bandi pubblici, tutela infatti l'[OSCURATO:PERSONA] permettendole di revocare, risolvere o rinegoziare l'appalto senza penali nel caso in cui un eventuale ricorso amministrativo (es. al TAR) o giudiziario venga accolto dopo l'aggiudicazione e mira a garantire la funzione di autotutela della [OSCURATO:PERSONA] ed evitare richieste di risarcimento danni per risoluzione contrattuale da parte dell'aggiudicatario iniziale, il quale era a conoscenza del rischio. Anche la previsione di punteggi aggiuntivi per "attività analoghe", che premiano l'esperienza pregressa e'\ [-parimenti ricorrenti nei bandi per l'assegnazione di servizi, non è di per sé illecita ove i punteggi aggiuntivi non abbiano un peso sproporzionato. 9.La ricorrente è risultata, infine, estranea all'adozione della delibera con la quale veniva eg disposta la proroga dei termini di partecipazione alla gara per consentire la partecipazione delle ditte individuali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alle iniziative dirette alla dichiarazione di decadenza del Gallo, come già ritenuto nell'ordinanza impugnata che ha escluso qualsiasi rilievo penale a suo carico in relazione a tali attività. 10. Deve, pertanto pervenirsi all'annullamento dell'ordinanza impugnata che non ha fatto buon governo dei principi in materia di concorso di persone nel reato valorizzando a carico della ricorrente, ai fini della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen., condotte che non ne denotano il consapevole contributo partecipativo, attraverso collusioni e altri mezzi fraudolenti, alla predisposizione del bando di gara in esame attraverso previsioni e prescrizioni finalizzate a favorire i vecchi assegnatari, già dichiarati decaduti, in violazione delle regole di trasparenza e concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M13 O- U.J -J
Sentenza Cassazione n. 28568/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris