Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:509
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑186/10
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of State for the [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA])]
«Accordo di associazione CEE‑Turchia — Art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale — Clausola di “standstill” — Libertà di stabilimento — Rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno di un cittadino turco che ha costituito un’impresa in violazione delle condizioni
stabilite da tale permesso — Abuso di diritto»
Massime della sentenza
Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento
— Regola di standstill di cui all’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale — Ambito di applicazione — Cittadino turco che
intraprende un’attività autonoma in violazione dei termini della sua autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro
([OSCURATO:PERSONA] addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 41, n. 1)
L’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale all’Accordo di associazione CEE‑Turchia deve essere interpretato nel senso che
esso può essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro è subordinata alla
condizione che egli non vi avvii alcuna attività commerciale o professionale, il quale tuttavia intraprenda un’attività autonoma
in violazione di tale condizione e chieda quindi alle autorità nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno
avvalendosi dell’impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito.
Una clausola di «standstill», come quella prevista all’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, opera non come norma sostanziale,
rendendo inapplicabile il diritto sostanziale pertinente al quale si sostituirebbe, ma come una norma di natura quasi procedurale,
che stabilisce, ratione temporis, quali siano le disposizioni della normativa di uno Stato membro alla luce delle quali occorra
valutare la situazione di un cittadino turco che intende avvalersi della libertà di stabilimento in uno Stato membro.
Deve pertanto ritenersi che la clausola di «standstill» intervenga in una fase precedente a quella della valutazione nel merito
della causa, compresa la fase della valutazione dell’eventuale esistenza di un abuso di diritto imputabile all’interessato.
Di conseguenza, la circostanza che una persona non abbia rispettato le condizioni alle quali soggiaceva il suo permesso di
soggiorno non è rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale.
(v. punti 28, 32, 34, 46 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 luglio 2011 (
*
)
«Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale – Clausola di “standstill” – Libertà di stabilimento – Rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno di un cittadino turco che ha costituito un’impresa in violazione delle condizioni
stabilite da tale permesso – Abuso di diritto»
Nel procedimento C‑186/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Court of Appeal
(England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 31 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2010,
nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of State for the [OSCURATO:PERSONA],
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] for Advice on [OSCURATO:PERSONA] in Europe,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh e
dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. J. Walsh e P. Haywood, barristers;
– per il [OSCURATO:PERSONA] for Advice on [OSCURATO:PERSONA] in Europe, dai sigg. S. Cox e C. Banner, barristers, nonché dalla sig.ra L. Barratt,
solicitor;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente, assistito dal sig. R. Palmer, barrister;
– per la Commissione europea, dai sigg. E. Paasivirta e M. Wilderspin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale firmato a
Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio
19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] addizionale»).
2
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino turco, e il [OSCURATO:PERSONA] of State
for the [OSCURATO:PERSONA] (Ministro dell’Interno; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] of State»), in merito alla decisione con la quale
quest’ultimo ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] dell’interessato in qualità di lavoratore autonomo.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
L’associazione CEE-Turchia
3
In conformità al suo art. 2, n. 1, l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, che
è stato firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE
e la Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e ratificato a nome di quest’ultima dalla decisione del Consiglio
23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione CEE-Turchia»), ha lo scopo
di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti,
incluso il settore della manodopera, mediante la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori, nonché attraverso
l’eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, allo scopo di elevare
il tenore di vita del popolo turco e di facilitare ulteriormente l’adesione della Repubblica di Turchia alla Comunità.
4
[OSCURATO:PERSONA] addizionale che, in conformità al suo art. 62, costituisce parte integrante dell’Accordo di associazione CEE-Turchia
stabilisce, ai sensi del suo art. 1, le condizioni, le modalità e i ritmi di realizzazione della fase transitoria prevista
dall’art. 4 del detto Accordo.
5
L’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale enuncia una clausola di «standstill» nei termini seguenti:
«1. [OSCURATO:PERSONA] si astengono dall’introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera
prestazione dei servizi».
La normativa nazionale
6
La legge del 1971 relativa all’immigrazione ([OSCURATO:PERSONA] 1971) dispone quanto segue:
«(...)
3. Norme generali di regolamentazione e controllo
1) Salvo quanto previsto da disposizioni contrarie della presente legge ovvero adottate in forza della presente legge, chiunque
non sia cittadino britannico
a) non è ammesso nel [OSCURATO:PERSONA] senza un’autorizzazione concessa in conformità alla presente legge o adottata in forza della
presente legge;
b) può essere ammesso nel [OSCURATO:PERSONA] (o, qualora già vi si trovi, può essere autorizzato a soggiornarvi) per una durata limitata
o meno;
c) se ha ottenuto un’autorizzazione temporanea ad entrare nel [OSCURATO:PERSONA] o a soggiornarvi, tale autorizzazione può essere subordinata
ad una o a tutte le seguenti condizioni, vale a dire:
(i) una condizione che limita il lavoro o le attività da egli svolte nel [OSCURATO:PERSONA];
(...)
2) [OSCURATO:PERSONA] of State deposita periodicamente (e appena possibile) presso il Parlamento le norme o, eventualmente, le loro
modifiche, che lo stesso ha stabilito relativamente alla procedura che deve essere seguita per l’applicazione della presente
legge ai fini dell’ammissione e del soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] di persone tenute, in virtù della presente legge, a prestare
domanda di ammissione, comprese tutte le prescrizioni concernenti la durata dell’ammissione e le condizioni ad essa relative
nei diversi casi; (...)
3) Qualora il diritto di entrare e soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto a restrizioni:
a) l’autorizzazione concessa ad una persona può essere modificata, per ridurne la durata, prolungare la stessa o renderla illimitata,
ovvero per aggiungervi condizioni, modificarle o eliminarle, ma, qualora essa venga resa di durata illimitata, vengono meno
tutte le condizioni connesse all’autorizzazione;
(...)».
7
Le norme relative al controllo dell’immigrazione del 1972 (Statement of [OSCURATO:PERSONA] for Control after Entry 1972; in
prosieguo: le «norme del 1972 in materia di immigrazione») così prevedevano:
«Parte A. Modifica dell’autorizzazione di ingresso o di soggiorno
Sezione I. Disposizioni generali
(...)
Considerazioni generali
(...)
4. Ai seguenti punti sono elencate le categorie principali di persone che possono ottenere la concessione di un’autorizzazione
limitata per l’ingresso nel [OSCURATO:PERSONA] e che possono tentare di ottenere la modifica dell’autorizzazione di soggiorno in
loro possesso, nonché i principi da seguire in sede di trattamento delle domande da esse presentate o di qualunque modifica
della loro autorizzazione di soggiorno. La decisione in proposito deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti. Il
fatto che un richiedente soddisfi i criteri di forma relativi alle norme di soggiorno o di proroga del soggiorno, in considerazione
del lavoro che questi intenda esercitare, non costituisce un elemento decisivo a suo favore. Ad esempio, avrà rilevanza stabilire
se la persona di cui trattasi abbia rispettato i termini e le condizioni in funzione dei quali la stessa è stata ammessa nel
[OSCURATO:PERSONA], se, tenuto conto del suo carattere, della sua condotta o dei soggetti che essa frequenta, non sia auspicabile
autorizzare la stessa a restare, se rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o se, una volta che sia stata autorizzata
a restare per il periodo richiesto, sia probabile che non possa essere rimandata in un altro paese.
(...)
Imprenditori e persone che esercitano un’attività autonoma
21. Le persone ammesse nel [OSCURATO:PERSONA] come turisti possono chiedere che il [OSCURATO:PERSONA] of State conceda loro l’autorizzazione a
stabilirvisi allo scopo di costituire un’impresa, autonomamente o quali associate di una nuova impresa o di un’impresa preesistente.
Qualsiasi domanda di questo tipo deve essere valutata in base alle sue caratteristiche rilevanti. Il rilascio di un’autorizzazione
dipenderà da un certo numero di fattori, che includono la prova che il richiedente destinerà all’impresa cespiti di sua proprietà,
in modo proporzionale al suo interesse in detta impresa, che lo stesso sarà in grado di sostenere la propria quota di obblighi
dell’impresa, che la parte dei ricavi dell’impresa che gli spetta sarà sufficiente per assicurare il suo sostentamento e quello
dei membri della sua famiglia. La partecipazione del richiedente nell’impresa non deve dissimulare un lavoro dipendente ed
è evidente che egli non dovrà integrare le sue attività commerciali con lavoro dipendente per il quale è necessario un permesso
di lavoro (...)».
8
È pacifico che le norme del 1972 in materia di immigrazione, in vigore alla data in cui il [OSCURATO:PERSONA] addizionale è entrato
in vigore nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, ossia il 1° gennaio 1973, costituiscono disposizioni
applicabili ai cittadini turchi, ove questi siano in posizione di invocare l’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale per
beneficiare della clausola di «standstill» ivi prevista. Difatti, secondo il giudice del rinvio, le suddette norme sono più
favorevoli, per quanto riguarda il trattamento delle domande di autorizzazione di soggiorno da parte di persone che hanno
l’intenzione di esercitare, in detto Stato membro, un’attività economica autonoma, rispetto alle norme relative al controllo
dell’immigrazione del 2008 (Statement of [OSCURATO:PERSONA] 2008; in prosieguo: le «norme del 2008 in materia di immigrazione»),
che erano in vigore alla data dei fatti di cui alla causa principale.
Causa principale e questione pregiudiziale
9
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato autorizzato ad entrare nel [OSCURATO:PERSONA] in qualità di studente il 27 ottobre 2000. L’autorizzazione di
soggiorno dell’interessato in tale qualità è stata più volte rinnovata; l’ultimo permesso di soggiorno concesso è giunto a
scadenza il 31 agosto 2006. Tali autorizzazioni erano subordinate alla condizione che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si astenesse «[dall’]esercitare
un’attività commerciale o professionale senza il consenso del [OSCURATO:PERSONA] of State for the [OSCURATO:PERSONA]».
10
Il 18 agosto 2006 l’agenzia ministeriale che esamina le domande di permesso di lavoro nel [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] (UK)]
ha informato la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») di aver accolto la domanda presentata da tale società
al fine di ottenere la concessione di un’autorizzazione di lavoro a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, quest’ultimo ha
beneficiato di una proroga dell’autorizzazione di soggiorno per un periodo di cinque anni a partire dal 29 agosto 2006, in
quanto titolare di un permesso di lavoro. Tale nuova autorizzazione era subordinata alle stesse condizioni di quelle che figuravano
nell’autorizzazione concessagli al momento del suo arrivo nel [OSCURATO:PERSONA].
11
Il 16 novembre 2006 il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato informato dalla [OSCURATO:PERSONA] del proprio licenziamento, con effetto immediato, per
motivi economici. Il 14 novembre 2007 una nuova domanda di permesso di lavoro, che l’interessato aveva presentato allo scopo
di esercitare le funzioni di direttore commerciale di un giornale, è stata respinta dalle competenti autorità, per il motivo
che i requisiti concernenti le funzioni in questione erano stati formulati in modo eccessivamente restrittivo e potevano aver
dissuaso lavoratori residenti dal presentare domanda per tale impiego.
12
Il 20 marzo 2008 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto una nuova autorizzazione di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA], in qualità di lavoratore autonomo,
sul fondamento delle norme del 1972 in materia di immigrazione.
13
Da tale domanda, che riguardava l’esercizio di un’attività di consulente in servizi finanziari e marketing, risultava evidente
che, a tale data, il sig. [OSCURATO:PERSONA] esercitava già un’attività autonoma. L’interessato ha confermato, in un momento successivo,
di aver costituito una propria impresa nel corso del febbraio del 2008 e di gestire la stessa dal marzo dello stesso anno.
Tuttavia, il 2 settembre 2008 egli ha informato le autorità competenti di aver cessato l’esercizio della propria attività
autonoma l’11 agosto 2008 e di aver intenzione di riprendere quest’ultima solo a seguito di una decisione sulla sua domanda.
14
La domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stata respinta con decisione del [OSCURATO:PERSONA] of State 21 ottobre 2008, in base alle norme del 2008
in materia di immigrazione. Inoltre, la durata dell’autorizzazione di soggiorno di cui l’interessato era titolare è stata
ridotta, per il motivo che da parte sua erano venute meno le condizioni alle quali la stessa era subordinata.
15
Tale decisione di diniego è stata motivata per il fatto che il ricorrente nella causa principale aveva intrapreso un’attività
autonoma in violazione delle condizioni alle quali era subordinata l’autorizzazione di soggiorno precedente, di cui egli beneficiava
in quanto titolare di un permesso di lavoro, e per il fatto che il ricorrente non aveva informato il [OSCURATO:PERSONA] of State della
cessazione dell’attività esercitata presso la [OSCURATO:PERSONA]. Siffatte violazioni equivarrebbero ad una frode o ad un abuso che
non gli consentirebbe di giovarsi della clausola di «standstill» di cui all’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale.
16
Il ricorrente nella causa principale ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi all’Asylum and [OSCURATO:PERSONA] (tribunale dell’asilo e dell’immigrazione) il 4 novembre 2008. Con decisione 19 gennaio 2009 l’[OSCURATO:PERSONA]
(giudice dell’immigrazione) ha respinto tale ricorso. Esso ha rilevato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva agito a fini di frode e
che il [OSCURATO:PERSONA] of State era stato informato della cessazione del suo rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] il 1° giugno 2007.
Ciò nondimeno, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato le condizioni cui era subordinata l’autorizzazione di soggiorno della quale egli
beneficiava in quanto titolare di un permesso di lavoro, costituendo e gestendo un’impresa e, per tale motivo, non gli sarebbe
consentito invocare il beneficio della clausola di «standstill».
17
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di riesame della suddetta decisione. Con decisione 26 giugno 2009, il [OSCURATO:PERSONA] (giudice superiore dell’immigrazione) ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] non avesse commesso alcun errore di diritto
e, conseguentemente, ha dichiarato fondato il rigetto del ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA].
18
L’11 novembre 2009 il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato autorizzato a ricorrere in appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales)
([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] for Advice on [OSCURATO:PERSONA] in Europe, organismo di solidarietà il cui scopo è fornire informazioni
e consulenza nel settore dei diritti dell’uomo, è stato autorizzato a intervenire nel procedimento dinanzi al giudice del
rinvio.
19
Tale giudice si chiede se la motivazione su cui si è fondata la Corte di giustizia nella sentenza 27 settembre 2001, causa
C‑235/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6427), sia applicabile a fatti come quelli di cui trattasi nella presente controversia principale.
Date tali circostanze, la Court of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se un cittadino turco, autorizzato a soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA] a condizione che non eserciti alcuna attività imprenditoriale
o professione, qualora intraprenda un’attività autonoma in violazione di tale condizione e successivamente presenti alle autorità
nazionali una domanda volta ad ottenere un ulteriore permesso di soggiorno sulla base dell’attività imprenditoriale ormai
avviata, possa beneficiare dell’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale (...)».
Sulla questione pregiudiziale
20
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale debba essere interpretato
nel senso che esso può essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro sia subordinata
alla condizione che egli non vi avvii alcuna attività commerciale o professionale, e che tuttavia intraprenda un’attività
autonoma in violazione di questa condizione e chieda quindi alle autorità nazionali una proroga della sua autorizzazione di
soggiorno, avvalendosi dell’impresa costituita nel frattempo.
21
Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nel caso in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] non potesse far valere la clausola di «standstill»
prevista dall’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, la sua domanda di nuova autorizzazione di soggiorno in qualità di
lavoratore autonomo sarebbe subito respinta sulla base delle norme del 2008 in materia di immigrazione. Per contro, l’eventuale
applicazione della suddetta clausola di «standstill» obbligherebbe le autorità competenti ad esaminare la domanda del ricorrente
nella causa principale alla luce delle norme del 1972 in materia di immigrazione.
22
L’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale vieta, a partire dall’entrata in vigore, nello Stato membro ospitante, dell’atto
giuridico di cui tale disposizione fa parte, l’introduzione di qualsiasi nuova restrizione all’esercizio della libertà di
stabilimento, o della libera prestazione dei servizi, incluse quelle riguardanti le condizioni sostanziali e/o procedurali
in materia di prima ammissione nel territorio dello Stato membro interessato dei cittadini turchi che intendano avvalersi
delle suddette libertà economiche (v. sentenze 20 settembre 2007, causa C‑16/05, Tum e Dari, Racc. pag. I‑7415, punto 69,
nonché 29 aprile 2010, causa C‑92/07, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47).
23
Secondo costante giurisprudenza, tale disposizione ha effetto diretto negli Stati membri, di modo che i diritti da essa conferiti
ai cittadini turchi ai quali essa è applicabile possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali per disapplicare
le norme di diritto interno ad essa contrarie. Essa enuncia, infatti, in termini chiari, precisi e incondizionati, una clausola
non equivoca di «standstill», comportante un obbligo assunto dalle parti contraenti che si risolve giuridicamente in una semplice
astensione (v. sentenze 11 maggio 2000, causa C‑37/98, Savas, Racc. pag. I‑2927, punti 46‑54, nonché 19 febbraio 2009, causa
C‑228/06, Soysal e Savatli, Racc. pag. I‑1031, punto 45).
24
Il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] di invocare l’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale dinanzi ai giudici nazionali allo scopo di
ottenere l’applicazione delle norme del 1972 in materia di immigrazione è contestato dal [OSCURATO:PERSONA] of State, per il fatto
che una domanda di autorizzazione di soggiorno fondata su un’attività economica autonoma, preceduta dalla violazione di una
condizione connessa al soggiorno che vietava all’interessato l’esercizio della stessa attività, integrerebbe gli estremi di
un abuso di diritto. Un simile abuso precluderebbe all’interessato la possibilità di invocare l’applicazione della clausola
di «standstill».
25
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che i soggetti di diritto non possono avvalersi in modo fraudolento o abusivo delle
norme del diritto dell’Unione e che i giudici nazionali possono tener conto, caso per caso, basandosi su elementi obiettivi,
del comportamento abusivo o fraudolento degli interessati per negare loro eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni
di detto diritto. Tuttavia, nel valutare tale comportamento, i suddetti giudici devono tener presente le finalità perseguite
dalle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi (v. sentenze 9 marzo 1999, causa C‑212/97, Centros, Racc. pag. I‑1459,
punto 25, nonché 21 novembre 2002, causa C‑436/00, X e Y, Racc. pag. I‑10829, punto 42).
26
Deve rilevarsi che l’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale non è idoneo a conferire ad un cittadino turco un diritto sostanziale,
nel caso specifico il diritto di stabilimento, e che questo continua ad essere disciplinato dal diritto nazionale (v., in
tal senso, sentenza Soysal e Savatli, cit., punto 47).
27
Infatti, la clausola di «standstill» contenuta in tale disposizione mira a creare condizioni favorevoli all’attuazione progressiva
del diritto di stabilimento, mediante il divieto assoluto rivolto alle autorità nazionali di introdurre nuovi ostacoli all’esercizio
di detta libertà rendendo più severe le condizioni esistenti in un dato momento, al fine di non renderne più gravosa l’attuazione
graduale tra gli Stati membri e la Repubblica di Turchia (v. sentenze Tum e Dari, cit., punto 61, nonché 9 dicembre 2010,
cause riunite C‑300/09 e C‑301/09, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53).
28
Una clausola di «standstill», come quella prevista all’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, opera non come norma sostanziale,
rendendo inapplicabile il diritto sostanziale pertinente al quale si sostituirebbe, ma come una norma di natura quasi procedurale,
che stabilisce, ratione temporis, quali siano le disposizioni della normativa di uno Stato membro alla luce delle quali occorra
valutare la situazione di un cittadino turco che intende avvalersi della libertà di stabilimento in uno Stato membro (sentenza
Tum e Dari, cit., punto 55).
29
Nella causa principale, pertanto, detta clausola di «standstill» si limita a determinare in base a quali disposizioni della
normativa del [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immigrazione le autorità nazionali dovranno pronunciarsi sulla domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA]
diretta ad ottenere una nuova autorizzazione di soggiorno in qualità di lavoratore autonomo, senza pregiudicare in alcun modo
la valutazione nel merito di tale domanda.
30
Nelle sue osservazioni scritte, il ricorrente nella causa principale afferma che un eventuale comportamento abusivo da parte
sua potrebbe ancora essere preso in considerazione in una fase successiva, nell’ambito delle disposizioni pertinenti del diritto
nazionale, ossia nella fase dell’applicazione delle norme del 1972 in materia di immigrazione. All’udienza, il governo del
[OSCURATO:PERSONA] ha confermato che il n. 4 di tali norme prevede un meccanismo che consente di sanzionare gli abusi di diritto.
31
La clausola di «standstill», quindi, non impedisce agli Stati membri di sanzionare i comportamenti abusivi in materia di immigrazione
nell’ambito del diritto nazionale.
32
Deve pertanto ritenersi che la clausola di «standstill» intervenga in una fase precedente a quella della valutazione nel merito
della causa, compresa la fase della valutazione dell’eventuale esistenza di un abuso di diritto imputabile all’interessato.
33
A tale riguardo la Corte ha già dichiarato che il fatto che, alla data in cui un cittadino turco presenta una domanda di stabilimento
nel territorio di uno Stato membro, il suo soggiorno in tale Stato sia regolare o meno è privo di rilievo ai fini dell’applicabilità
della clausola di «standstill» (v. sentenza Tum e Dari, cit., punto 59).
34
Di conseguenza, conformemente a tale giurisprudenza, la circostanza che una persona, quale il sig. [OSCURATO:PERSONA], non abbia rispettato
le condizioni alle quali soggiaceva il suo permesso di soggiorno non è rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 41,
n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale.
35
Il giudice del rinvio si interroga inoltre sull’applicabilità alla controversia principale delle considerazioni svolte dalla
Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA].
36
In tale sentenza, che verteva sull’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati
membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altro, accordo concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione
del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/908/CE, CECA, Euratom (GU L 358, pag. 1; in prosieguo: l’«Accordo di
associazione CE‑Bulgaria»), la Corte ha dichiarato che, se fosse consentito ai cittadini bulgari di presentare in qualsiasi
momento una domanda di stabilimento nello Stato membro ospitante, pur in presenza di una precedente violazione della normativa
nazionale in materia di immigrazione, questi potrebbero essere indotti a permanere nel territorio dello Stato medesimo in
situazione di illegalità e ad assoggettarsi al sistema nazionale di controllo solo nel momento in cui fossero soddisfatti
i requisiti sostanziali previsti da detta normativa (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 77).
37
La Corte ha del pari sottolineato che una simile interpretazione rischierebbe di svuotare di ogni effetto utile l’art. 59,
n. 1, dell’Accordo di associazione CE‑Bulgaria e di consentire abusi, lasciando spazio a violazioni alle normative nazionali
in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 79).
38
In base a tali considerazioni, la Corte ha concluso che un cittadino bulgaro che, pur intendendo intraprendere un’attività
lavorativa dipendente o autonoma in uno Stato membro, eluda i pertinenti controlli delle autorità nazionali, dichiarando falsamente
di recarsi in tale Stato a fini di lavoro stagionale, si colloca al di fuori della sfera di tutela riconosciutagli in base
al suddetto Accordo di associazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 80).
39
Fondandosi su tale giurisprudenza, il governo del [OSCURATO:PERSONA] afferma che la clausola di «standstill», prevista dall’art. 41,
n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, dovrebbe essere interpretata nel senso che essa non può essere invocata ai fini di eludere
abusivamente un sistema nazionale di controllo preventivo. Come rilevato dalla Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], se fosse
consentito ai cittadini turchi di presentare in qualsiasi momento una domanda di stabilimento nello Stato membro ospitante,
questi potrebbero avvalersi della clientela e del fondo commerciale che abbiano eventualmente costituito nel corso di un soggiorno
illegale nello Stato membro ospitante, o dei mezzi finanziari da essi raccolti nello stesso, eventualmente anche esercitandovi
un’attività dipendente, e presentarsi in tal modo alle autorità nazionali quali lavoratori autonomi che ormai esercitano,
o che possono esercitare, un’attività redditizia, e i cui diritti dovrebbero essere riconosciuti in applicazione dell’Accordo
di associazione CEE‑Turchia.
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Siffatto argomento non può essere accolto.
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Anzitutto, va sottolineato che il contesto di fatto della controversia che ha condotto alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] presentava
notevoli differenze rispetto a quello della causa principale di cui trattasi.
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Invero, contrariamente al sig. [OSCURATO:PERSONA], che è stato legalmente autorizzato a entrare e a soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA] e che si
è trovato in una situazione non conforme ai requisiti prescritti dalla normativa nazionale solo allorché ha costituito un’impresa,
otto anni dopo il suo ingresso in tale Stato membro, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che, allo scopo della sua ammissione
nel [OSCURATO:PERSONA], aveva scientemente indotto in errore tanto il funzionario incaricato dell’esame delle domande di permesso
di ingresso nel territorio di tale Stato, che le aveva rilasciato il visto in Bulgaria, quanto l’agente del servizio di immigrazione
che l’aveva interrogata al suo arrivo nel [OSCURATO:PERSONA].
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Pertanto, era pacifico che, con tale comportamento, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si era resa colpevole di una violazione della normativa
relativa alla prima ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato, la cui competenza
spettava a detto Stato.
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Inoltre, anche il quadro normativo in esame nella causa [OSCURATO:PERSONA] era differente. Contrariamente all’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]
addizionale, l’art. 45, n. 1, dell’Accordo di associazione CE‑Bulgaria costituiva la norma di diritto sostanziale in base
alla quale una domanda di stabilimento doveva essere valutata nel merito e la cui violazione era addebitata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
In forza di quest’ultima disposizione, ciascuno Stato membro doveva riservare ai cittadini bulgari stabiliti sul suo territorio
un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini. In base a tali considerazioni e al fatto che l’art. 45,
n. 1, dell’Accordo di associazione CE-Bulgaria non contiene alcuna clausola di «standstill», tale disposizione va considerata
di natura diversa rispetto a quella dell’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale.
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Date tali circostanze, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, non sorprende che,
nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte abbia riconosciuto che il beneficio di tale diritto sostanziale possa essere rifiutato
a causa di un abuso di diritto. La conclusione tratta in tale sentenza non è applicabile ad una clausola di «standstill» come
quella prevista dall’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, giacché tale clausola non istituisce né un diritto sostanziale
di stabilimento né una parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro interessato.
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Alla luce di quanto precede, la questione posta deve essere risolta dichiarando che l’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale
deve essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno
in uno Stato membro è subordinata alla condizione che egli non vi avvii alcuna attività commerciale o professionale, il quale
tuttavia intraprenda un’attività autonoma in violazione di tale condizione e chieda quindi alle autorità nazionali una proroga
della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi dell’impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 41, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a
nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, deve essere interpretato nel senso che
esso può essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro è subordinata alla
condizione che egli non vi avvii alcuna attività commerciale o professionale, il quale tuttavia intraprenda un’attività autonoma
in violazione di tale condizione e chieda quindi alle autorità nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno
avvalendosi dell’impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito.
Firme
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Lingua processuale: l’inglese.