CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28577-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricoirente - avverso la sentenza n. 402/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28577 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- R.G.28577/2021 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] all'avviso di addebito con cui l'[OSCURATO:PERSONA] chiedeva allo stesso il pagamento dei contributi alla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 2007-2012; la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale si fonda sul fatto che, limitatamente a tale periodo, era risultato provato in giudizio che il contribuente aveva effettuato la rinuncia alla proposizione dell'azione giudiziaria in ragione della rateizzazione del debito contributivo, accolta dall'Istituto previdenziale; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità parziale della sentenza, atteso che il giudice del merito non avrebbe rilevato la cessazione della materia del contendere in merito ai crediti relativi al periodo 2007-2012, sollevata in grado di appello; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n.4 cod.proc.civ., denuncia violazione delle regole sull'onere della prova, per avere il giudice dell'appello erroneamente fatto derivare l'avvenuta rinuncia all'azione da una produzione documentale tardiva da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché per avere la stessa Corte violato i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., riguardo alla comunicazione dell'Istituto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'allegata dichiarazione, resa in pari data dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; i rilievi sulle questioni appena descritte comporterebbero, ad avviso del ricorrente, la nullità parziale della sentenza; con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., lamenta la violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici d'interpretazione di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché la violazione della regola di inderogabilità degli obblighi generali relativi alla previdenza obbligatoria; denuncia che la Corte non avrebbe analizzato i fatti costitutivi del diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] ai contributi per il periodo controverso, limitandosi ad affermare la perdita del diritto del ricorrente di chiedere qualsivoglia accertamento in giudizio, per avere lo stesso rinunciato all'azione; il primo motivo è infondato; esso lamenta la nullità della sentenza per non essersi la Corte d'appello pronunciata per il periodo in cui era stato dichiarato sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, sulla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere proposta dalla parte; tuttavia, la Corte territoriale ha accertato, con giudizio insindacabile in questa sede, che vi era stata una rinuncia alla proposizione dell'azione giudiziaria in merito alla fondatezza della pretesa dell'[OSCURATO:PERSONA], con riferimento al periodo oggetto di causa; conseguentemente, tale accertamento si pone come preclusivo di ogni ulteriore indagine processuale, ivi compresa di quella concernente l'eccepita cessazione della materia del contendere; il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per evidente connessione, vanno dichiarati inammissibili; sotto il profilo della violazione di norme di diritto essi tendono a rimettere a questa Corte una rivalutazione del fatto posto a fondamento della conclusione qui impugnata: l'avvenuto accertamento di un atto di rinuncia del Pisaroni a proporre azioni in giudizio, conseguente all'accettazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'istanza di rateizzazione, con valore di riconoscimento del debito; i tentativi del ricorrente di contrastare la ricostruzione della Corte territoriale, o attraverso la denunciata violazione dell'onere probatorio derivante dal malgoverno dei poteri istruttori da parte del giudice dell'appello, ovvero attraverso la denuncia di errata applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione delle norme contrattuali, fino a contestare, seppur genericamente, la violazione del principio di inderogabilità degli oneri previdenziali, appaiono diretti ad una rivalutazione dei fatti di causa inibita in questa sede; né giova alla tesi del ricorrente la proposizione dei motivi di ricorso sotto il diverso profilo della nullità della sentenza per omessa pronuncia, che il ricorrente utilizza in relazione a profili processuali; questa Corte ritiene infatti (cfr. ex m' ultis, Cass. n.7406 del 2014), che il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non possa dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale ultimo può configurarsi in relazione alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni per l'applicazione dell'esenzione per motivi reddituali di cui all'art. 152 disp.att.cod.proc. civ.; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-