CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14151/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02NQHHM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E rANQIDIPPATA [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] - soggetto condannato, con sentenza del Tribunale di Brindisi del 05/1 9P091 (sentenza parzialmente riformata in secondo grado il 02/11/2022 e passata in giudicato il 21/09/2023) alla pena di anni sei, mesi otto e giorni venti di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, ricettazione, furto tentato e consumato aggravato — volta alla declaratoria di non operatività della ritenuta continuazione, con riferimento ai reati di furto tentato e consumato aggravato, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (la difesa, dunque, ha chiesto al giudice dell'esecuzione, stante la mancanza di querela in ordine a tali reati, di eliminare dalla pena complessiva, inflitta al condannato, i relativi aumenti sanzionatori). g. Ricorre per r.2ec2iOne l'interessato, a mezzo dewavv. [OSCURATO:PERSONA], rli2iii if-cmdo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato tale inammissibilità, ritenendo che la questione fosse stata decisa dalla Corte di cassazione, nel ricorso avverso la sentenza di condanna. 3. L'irnpugnazione è inammissibile. Vengono riprodotti, infatti, profili di censura ampiamente valutati dal giudice dell'esecuzione, che ha disatteso le doglianze difensive applicando le norme di interesse in maniera ineccepibile, oltre che adottando una struttura motivazionale esaustiva, lineare e priva di spunti di contraddittorietà e, pertanto, meritevole di rimanere immune da rilievi in questa sede. La richiesta difensiva, infatti, si traduce sostanzialmente in una istanza di revoca, in casi non consentiti, della sopra detta pronuncia di condanna. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marz