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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15541/2026

Testo disponibile della fonte

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ettava il ricorso,ritenendo che le cartelle e gli avvisi fossero stati regolarmentenotificati.3.

La CTR della Campania, con sentenza n. 2114/2022, accoglieva ilterzo motivo di appello, con cui era stato eccepito il vizio dinotificazione degli atti presupposti, basato sulla mancata spedizionedella raccomandata informativa.

Il giudice di secondo grado ritenevache l’Agenzia delle entrate si fosse limitata a documentare l’inviodelle raccomandate informative e non anche la loro ricezione.

Ilgiudice richiamava Cass., sez.

U., 10012/2021 e affermava di doverapplicare il seguente principio: “in tema di notifica di un attoimpositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo leprevisioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando nonvenga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero persua temporanea assenza ovvero per assenza/inidoneità di altrepersone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dal notificante attraverso la produzionein giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenentela comunicazione di avvenuto deposito dell’atto notificando pressol’Ufficio postale (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente laprova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.4.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a quattromotivi mentre il contribuente ha resistito con controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo del ricorso, rubricato «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, comma 3° e 21 del D.Lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, n. 4) c.p.c.», l’Agenzia delle entrate -2 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026Numero di raccolta generale 15541/2026Riscossione lamenta che la sentenza è errata perché il ricorso è statoData pubblicazione 21/05/2026ritenuto ammissibile nonostante fosse stato dimostrato che,successivamente alle notifiche delle cartelle e degli avvisi diaccertamento, erano state notificate tre intimazioni di pagamento.Non essendo le intimazioni state impugnate, le pretese tributarie sierano consolidate.2.

Il primo motivo è inammissibile.Il giudizio d'appello, per come viene riassunto nella sentenzaimpugnata, non risulta aver avuto a oggetto la questione dedottacon il motivo in esame.

I motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti: non possono riguardarenuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamentiin fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limitifunzionali del giudizio di legittimità.

Pertanto, secondo il costanteinsegnamento di questa Corte, qualora una determinata questionegiuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattatain alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che propongala suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza delricorso per Cassazione, d’indicare in quale atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass.20581/2019).3.

Con il secondo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 26, comma1, d.P.R. n. 602/1973 e 2679 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.», l’Agenzia delle entrate - Riscossioneeccepisce che la sentenza è errata laddove ha ritenuto invalida le3 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026notifiche delle cartelle n. 100201100590499114000 eNumero di raccolta generale 15541/202610020130009506651000 senza l’inoltro della raccoDmata pnubdbalictaazio ne 21/05/2026informativa poiché a) risulta pacifico che la procedura di notificazionefosse stata quella dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, ossia notificadiretta a mezzo del servizio postale; b) le cartelle erano statenotificate presso l’indirizzo di residenza del destinatario nella mani diun “addetto alla casa, ufficio o azienda” come risulta dagli avvisi diricevimento relativi alle cartelle; c) non vi era l’obbligo d’invio dellaraccomandata informativa neppure semplice.4.

Il motivo è fondato.4.1 Per un refuso dovuto all’inversione di due numeri il presentemotivo, così come i due successivi, richiamano, oltre ad altredisposizioni, l’art. 2679 c.c. anziché l’art. 2697 c.c.

Nel sostenerel’inammissibilità del ricorso il controricorrente deduce che “gli atti inquestione … sono stati notificati tramite messo comunale”.

Perquanto documentato con la riproduzione delle immagini degli avvisidi ricevimento a pag. 17 del ricorso per cassazione, le due cartelleerano state spedite a mezzo dell’ufficio postale a FiladelfioCammarano in via Serre n. 35, Ceraso e gli avvisi erano statisottoscritti da un addetto alla casa, ufficio o azienda.

Il riferimentocontenuto nel terzo motivo di appello del contribuente all’ipotesi di“irreperibilità relativa” non è pertinente perché l’irreperibilità relativaè riscontrabile quando non vi siano persone abilitate a ricevere lanotifica per temporanea assenza del destinatario dal domicilio fiscalee della mancanza, incapacità rifiuto di altri soggetti alla ricezionedell’atto.4.2 Per le notifiche delle cartelle esattoriali trova applicazione l’art.26 d.P.R. n. 602 del 1973 e, per quanto non espressamente previsto,l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.

La notificazione può essere eseguitadirettamente da parte dell’agente per la riscossione in plico chiusocon raccomandata con avviso di ricevimento spedita a mezzo delservizio postale ordinario.

Quando l’Ufficio si avvale della4 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano leNumero di raccolta generale 15541/2026norme concernenti il servizio postale ordinario e non queDalltae p udbbelicllaazio ne 21/05/2026legge n. 890 del 1982.

È stato più volte evidenziato che taleconclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14legge n. 890 del 1982, dal quale risulta che la notifica degli avvisi edegli atti che per legge devono essere notificati al contribuente puòeseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari: «Lanotificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono esserenotificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillatoe può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli ufficifinanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficialigiudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzatidall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dallapresente legge.

Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 eseguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previstedalle norme relative alle singole leggi di imposta […]».

La circostanzache tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all’art.60 d.P.R. n.600 del 1973 e delle singole leggi d'imposta non escludela possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le formesemplificate a mezzo del servizio postale (Cass. 34007/2019 e Cass.1207/2014).

Nel trattare un caso di notifica al portiere, senzaulteriori comunicazioni, la Corte Costituzionale con la sentenza n.175 del 2018 ha ricordato che l’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973consente la notificazione “diretta” dell’agente della riscossione,senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e “semplificata”, nelsenso che si applicano le norme del codice postale e non quella dellalegge n. 890 del 1982 sulla notificazione a mezzo servizio postale dimancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica(cosiddetta C.A.N.).

L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatariodeve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza5 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026Numero di raccolta generale 15541/2026necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante laData pubblicazione 21/05/2026presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera pereffetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed èsuperabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza suacolpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 15315/2014,Cass. 29642/2019 e Cass. 6702/2025).4.3 Nel ritenere le notifiche invalide per il mancato deposito dellericevute di ritorno delle raccomandate informative, il giudice diappello pone a fondamento della decisione un precedente (Cass.,sez.

U., 10012 del 2021) che si riferisce alle modalità per provare ilperfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivomediante l'impiego diretto del servizio postale (“notifica postalediretta”) ma nella specifica ipotesi di temporanea assenza deldestinatario e di altre persone abilitate alla ricezione del plico (c.d."irreperibilità relativa").

Il contrasto giurisprudenziale riguardava laquestione se potesse considerarsi sufficiente la prova dellaspedizione della raccomandata informativa (C.A.D.) ovvero se fosseinvece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di taleraccomandata.

È con riferimento al caso di assenza temporanea deldestinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'attonotificando che, per considerare perfezionata la procedura, le SezioniUnite ritengono necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezionedella C.A.D., onerando il notificante della produzione del relativoavviso.

Le Sezioni unite hanno evidenziato che l’ipotesi si differenzianettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, c.p.c. ovverodell'art. 7, u.c., legge 890 del 1982, disciplinanti i casi di consegnadell'atto notificando a persona diversa dal destinatario.

In questi casiè prevista la spedizione di una raccomandata "semplice" che dianotizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto: «[t]ale,significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, postoche nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere unaragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente6 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026Numero di raccolta generale 15541/2026conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari,Data pubblicazione 21/05/2026addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addettoalla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatorericonosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questoche ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegnagarantita, ma semplificata».5.

Con il terzo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 138 c.p.c. e2679 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.», l’Agenzia delleentrate - Riscossione deduce che la sentenza è errata laddove haritenuto invalida le notifiche delle cartelle n.10020110023535739000, 1002011110051013401000,10020130014988088000, 10020140035859703000,1002014003589804000 e 10020110023535739000 senza l’inoltrodella raccomandata informativa, perché le notifiche erano stateeseguite a mani del destinatario.6.

Il motivo è manifestamente fondato.6.1 Il controricorrente contesta l’ammissibilità del motivo deducendoche non è riportata la parte della sentenza di primo grado richiamatadal ricorrente e che quest’ultimo non trascrive la parte del ricorsointroduttivo contenente l’elenco degli atti impugnati.

Occorre partiredal presupposto che le cartelle impugnate sono riportate a pag. 1 e2 della sentenza di secondo grado e che tutte le notifiche dellecartelle e degli avvisi di accertamento (atti presupposti), senzaalcuna distinzione, sono state ritenute invalide per mancata provadel ricevimento della raccomandata informativa.

È questo e non altroil vizio di notifica che ha indotto il giudice di appello, a differenza delprimo giudice, a ritenere invalide tutte le notifiche.6.2 Gli avvisi di ricevimento riprodotti a pag. 22, 23 e 24 confermanoche per le cartelle di pagamento richiamate nel motivo il plico erastato ricevuto direttamente dal destinatario.

Un principiogiurisprudenziale riferibile, per le considerazioni svolte nel motivoche precede, alle notifiche dirette in caso d’irreperibilità relativa, se7 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026Numero di raccolta generale 15541/2026non è applicabile in caso di notifica a persona diversa dalData pubblicazione 21/05/2026destinatario, a maggior ragione non lo è nel caso la consegna siaavvenuta direttamente a mani del destinatario.

Nessuna disposizionenormativa prevede ulteriori adempimenti.

L’identità fraconsegnatario e destinatario assicura la conoscenza dell’atto.7.

Con il quarto motivo, rubricato «Violazione dell’art. 133 c.p.c. e2679 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate - Riscossione deduce che la sentenza è errataladdove ha ritenuto invalida le notifiche della cartella n.1002140022368635000 e dei tre avvisi di accertamento esecutiviper non essere stati prodotti gli avvisi di ricevimento poiché a) glipersona di famiglia qualificatasi come “figlio”, che aveva sottoscrittol’atto; b) era stato eseguito l’inoltro della raccomandata informativa.L’adempimento richiesto è costituito dall’invio di una raccomandatasemplice, come confermato dal precedente delle Sezioni Uniterichiamato in modo non pertinente dal giudice di secondo grado.8.

Anche il quarto motivo è fondato.8.1 Per la cartella e i primi due avvisi di ricevimento richiamati nelquarto motivo il fatto che i plichi fossero stati consegnati al figlio efosse stata spedita la comunicazione di avviso di ricevimento risultadalle copie degli avvisi riprodotti a pag. 26 e 28 del ricorso percassazione.

Deve peraltro ribadirsi che è la stessa sentenzaimpugnata ad affermare, in via generale, per tutte le notifiche deglidocumentare l’avvenuto invio delle raccomandate informative,senza, tuttavia, allegare le ricevute di ritorno” (v. motivazione dellasentenza, pag. ultima pagina), consentendo di dedurre che il giudicedi merito avesse riscontrato che le C.A.N. erano state inviate ma chenon vi era la prova del loro ricevimento.8.2 Parte controricorrente eccepisce che le immagini degli avvisi diricevimento riprodotte nel motivo non consentono un confronto con8 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026gli atti impugnati ma, come si è appena chiarito, il vizio di notificaNumero di raccolta generale 15541/2026era stato individuato nella mancata produzione delle “ricDeatva uputbebl icdaziio ne 21/05/2026ritorno” senza peraltro aggiungere che si verteva effettivamente incasi di irreperibilità relativa.8.3 Le notifiche sono avvenute nel 2012, 2014 e 2015, dopo lamodifica dell’art. 60, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973,costituita dalla introduzione della lettera b-bis), sicché si applica laregola che prevede, in caso di consegna della copia dell’atto apersona diversa dal destinatario, l’invio della raccomandata.

QuestaCorte ha affermato che: «in tema di avviso di accertamento, l’art.60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codicedi procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art.139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani dipersona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa qualeadempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messicomunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte(Cass. 2868/2017), precisando che la lett. b-bis) dello stesso primocomma fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriorispecificazioni.

Tale procedura semplificata trova giustificazione nellaragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamenteconosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere,dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso unrapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo atale fine (Cass. 2377/2022, Cass. 14493/2024 e Cass. 30821/2024).Per gli atti tributari, l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviandoalla disciplina del codice di procedura civile, richiede l’invio dellaraccomandata informativa, non solo quando, come prescrittodall’art. 139, quarto comma, c.p.c., la consegna è eseguita alportiere e al vicino di casa, ma anche quando la consegna sia fattaa persona di famiglia o a un addetto alla casa.

La raccomandatarichiesta è comunque, sia ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. b-9 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026bis) d.P.R. n. 600 del 1973, che ai sensi dell’art. 139, quarto commaNumero di raccolta generale 15541/2026c.p.c., sempre una raccomandata semplice.

È stata proprDioata Cpuabbslisca.z,io ne 21/05/2026sez.

U., 10012/2021, come ricordato esaminando il primo motivo, aconfermare che l’art. 139, quarto comma, c.p.c. richiede il semplicel’invio della raccomandata informativa.

Può aggiungersi che questaCorte (Cass. 14722/2018 e Cass. 20736/2021) ha anche ritenutomanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 in relazione agli artt. 3 e 24Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento dellanotifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto apersona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandatainformativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a personeirreperibili ex artt. 140 c.p.c. e 8, comma 2, della legge n. 890 del1982.

La mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citatoart. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte Costituzionale(Corte Cost. n. 3 del 2010) al fine di equiparare i procedimentinotificatori di cui agli artt. 140 c.p.c. e 8, comma 2, della legge n.890 del 1982, si giustifica con la diversità fenomenica contemplatadalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguitala consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altrodifettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cuiconsegue la diversità degli adempimenti necessari alperfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie.

Nel caso inesame l’errore del giudice di merito è consistito proprionell’equiparare il caso di consegna del plico a persona di famiglia aquello dell’irreperibilità relativa.9.

In conclusione, devono essere accolti i motivi secondo, terzo equarto, mentre va dichiarato inammissibile il primo.

La sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezionedistaccata di Salerno, affinché, in diversa composizione, proceda anuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,10 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità aNumero di raccolta generale 15541/2026norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.pD.cat.a peub b6lic2az,io ne 21/05/2026comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.MLa Corte accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso edichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza in relazioneai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, sezione distaccata di Salerno, affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 5/5/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettava il ricorso,ritenendo che le cartelle e gli avvisi fossero stati regolarmentenotificati.3. La CTR della Campania, con sentenza n. 2114/2022, accoglieva ilterzo motivo di appello, con cui era stato eccepito il vizio dinotificazione degli atti presupposti, basato sulla mancata spedizionedella raccomandata informativa. Il giudice di secondo grado ritenevache l’Agenzia delle entrate si fosse limitata a documentare l’inviodelle raccomandate informative e non anche la loro ricezione. Ilgiudice richiamava Cass., sez. U., 10012/2021 e affermava di doverapplicare il seguente principio: “in tema di notifica di un attoimpositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo leprevisioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando nonvenga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero persua temporanea assenza ovvero per assenza/inidoneità di altrepersone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dal notificante attraverso la produzionein giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenentela comunicazione di avvenuto deposito dell’atto notificando pressol’Ufficio postale (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente laprova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.4. L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a quattromotivi mentre il contribuente ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo del ricorso, rubricato «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, comma 3° e 21 del D.Lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, n. 4) c.p.c.», l’Agenzia delle entrate -2 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026Numero di raccolta generale 15541/2026Riscossione lamenta che la sentenza è errata perché il ricorso è statoData pubblicazione 21/05/2026ritenuto ammissibile nonostante fosse stato dimostrato che,successivamente alle notifiche delle cartelle e degli avvisi diaccertamento, erano state notificate tre intimazioni di pagamento.Non essendo le intimazioni state impugnate, le pretese tributarie sierano consolidate.2. Il primo motivo è inammissibile.Il giudizio d'appello, per come viene riassunto nella sentenzaimpugnata, non risulta aver avuto a oggetto la questione dedottacon il motivo in esame. I motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti: non possono riguardarenuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamentiin fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limitifunzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costanteinsegnamento di questa Corte, qualora una determinata questionegiuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattatain alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che propongala suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza delricorso per Cassazione, d’indicare in quale atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass.20581/2019).3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 26, comma1, d.P.R. n. 602/1973 e 2679 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.», l’Agenzia delle entrate - Riscossioneeccepisce che la sentenza è errata laddove ha ritenuto invalida le3 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026notifiche delle cartelle n. 100201100590499114000 eNumero di raccolta generale 15541/202610020130009506651000 senza l’inoltro della raccoDmata pnubdbalictaazio ne 21/05/2026informativa poiché a) risulta pacifico che la procedura di notificazionefosse stata quella dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, ossia notificadiretta a mezzo del servizio postale; b) le cartelle erano statenotificate presso l’indirizzo di residenza del destinatario nella mani diun “addetto alla casa, ufficio o azienda” come risulta dagli avvisi diricevimento relativi alle cartelle; c) non vi era l’obbligo d’invio dellaraccomandata informativa neppure semplice.4. Il motivo è fondato.4.1 Per un refuso dovuto all’inversione di due numeri il presentemotivo, così come i due successivi, richiamano, oltre ad altredisposizioni, l’art. 2679 c.c. anziché l’art. 2697 c.c. Nel sostenerel’inammissibilità del ricorso il controricorrente deduce che “gli atti inquestione … sono stati notificati tramite messo comunale”. Perquanto documentato con la riproduzione delle immagini degli avvisidi ricevimento a pag. 17 del ricorso per cassazione, le due cartelleerano state spedite a mezzo dell’ufficio postale a FiladelfioCammarano in via Serre n. 35, Ceraso e gli avvisi erano statisottoscritti da un addetto alla casa, ufficio o azienda. Il riferimentocontenuto nel terzo motivo di appello del contribuente all’ipotesi di“irreperibilità relativa” non è pertinente perché l’irreperibilità relativaè riscontrabile quando non vi siano persone abilitate a ricevere lanotifica per temporanea assenza del destinatario dal domicilio fiscalee della mancanza, incapacità rifiuto di altri soggetti alla ricezionedell’atto.4.2 Per le notifiche delle cartelle esattoriali trova applicazione l’art.26 d.P.R. n. 602 del 1973 e, per quanto non espressamente previsto,l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973. La notificazione può essere eseguitadirettamente da parte dell’agente per la riscossione in plico chiusocon raccomandata con avviso di ricevimento spedita a mezzo delservizio postale ordinario. Quando l’Ufficio si avvale della4 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano leNumero di raccolta generale 15541/2026norme concernenti il servizio postale ordinario e non queDalltae p udbbelicllaazio ne 21/05/2026legge n. 890 del 1982. È stato più volte evidenziato che taleconclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14legge n. 890 del 1982, dal quale risulta che la notifica degli avvisi edegli atti che per legge devono essere notificati al contribuente puòeseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari: «Lanotificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono esserenotificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillatoe può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli ufficifinanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficialigiudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzatidall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dallapresente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 eseguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previstedalle norme relative alle singole leggi di imposta […]». La circostanzache tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all’art.60 d.P.R. n.600 del 1973 e delle singole leggi d'imposta non escludela possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le formesemplificate a mezzo del servizio postale (Cass. 34007/2019 e Cass.1207/2014). Nel trattare un caso di notifica al portiere, senzaulteriori comunicazioni, la Corte Costituzionale con la sentenza n.175 del 2018 ha ricordato che l’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973consente la notificazione “diretta” dell’agente della riscossione,senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e “semplificata”, nelsenso che si applicano le norme del codice postale e non quella dellalegge n. 890 del 1982 sulla notificazione a mezzo servizio postale dimancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica(cosiddetta C.A.N.). L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatariodeve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza5 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026Numero di raccolta generale 15541/2026necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante laData pubblicazione 21/05/2026presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera pereffetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed èsuperabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza suacolpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 15315/2014,Cass. 29642/2019 e Cass. 6702/2025).4.3 Nel ritenere le notifiche invalide per il mancato deposito dellericevute di ritorno delle raccomandate informative, il giudice diappello pone a fondamento della decisione un precedente (Cass.,sez. U., 10012 del 2021) che si riferisce alle modalità per provare ilperfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivomediante l'impiego diretto del servizio postale (“notifica postalediretta”) ma nella specifica ipotesi di temporanea assenza deldestinatario e di altre persone abilitate alla ricezione del plico (c.d."irreperibilità relativa"). Il contrasto giurisprudenziale riguardava laquestione se potesse considerarsi sufficiente la prova dellaspedizione della raccomandata informativa (C.A.D.) ovvero se fosseinvece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di taleraccomandata. È con riferimento al caso di assenza temporanea deldestinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'attonotificando che, per considerare perfezionata la procedura, le SezioniUnite ritengono necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezionedella C.A.D., onerando il notificante della produzione del relativoavviso. Le Sezioni unite hanno evidenziato che l’ipotesi si differenzianettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, c.p.c. ovverodell'art. 7, u.c., legge 890 del 1982, disciplinanti i casi di consegnadell'atto notificando a persona diversa dal destinatario. In questi casiè prevista la spedizione di una raccomandata "semplice" che dianotizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto: «[t]ale,significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, postoche nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere unaragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente6 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026Numero di raccolta generale 15541/2026conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari,Data pubblicazione 21/05/2026addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addettoalla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatorericonosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questoche ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegnagarantita, ma semplificata».5. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 138 c.p.c. e2679 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.», l’Agenzia delleentrate - Riscossione deduce che la sentenza è errata laddove haritenuto invalida le notifiche delle cartelle n.10020110023535739000, 1002011110051013401000,10020130014988088000, 10020140035859703000,1002014003589804000 e 10020110023535739000 senza l’inoltrodella raccomandata informativa, perché le notifiche erano stateeseguite a mani del destinatario.6. Il motivo è manifestamente fondato.6.1 Il controricorrente contesta l’ammissibilità del motivo deducendoche non è riportata la parte della sentenza di primo grado richiamatadal ricorrente e che quest’ultimo non trascrive la parte del ricorsointroduttivo contenente l’elenco degli atti impugnati. Occorre partiredal presupposto che le cartelle impugnate sono riportate a pag. 1 e2 della sentenza di secondo grado e che tutte le notifiche dellecartelle e degli avvisi di accertamento (atti presupposti), senzaalcuna distinzione, sono state ritenute invalide per mancata provadel ricevimento della raccomandata informativa. È questo e non altroil vizio di notifica che ha indotto il giudice di appello, a differenza delprimo giudice, a ritenere invalide tutte le notifiche.6.2 Gli avvisi di ricevimento riprodotti a pag. 22, 23 e 24 confermanoche per le cartelle di pagamento richiamate nel motivo il plico erastato ricevuto direttamente dal destinatario. Un principiogiurisprudenziale riferibile, per le considerazioni svolte nel motivoche precede, alle notifiche dirette in caso d’irreperibilità relativa, se7 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026Numero di raccolta generale 15541/2026non è applicabile in caso di notifica a persona diversa dalData pubblicazione 21/05/2026destinatario, a maggior ragione non lo è nel caso la consegna siaavvenuta direttamente a mani del destinatario. Nessuna disposizionenormativa prevede ulteriori adempimenti. L’identità fraconsegnatario e destinatario assicura la conoscenza dell’atto.7. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione dell’art. 133 c.p.c. e2679 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate - Riscossione deduce che la sentenza è errataladdove ha ritenuto invalida le notifiche della cartella n.1002140022368635000 e dei tre avvisi di accertamento esecutiviper non essere stati prodotti gli avvisi di ricevimento poiché a) glipersona di famiglia qualificatasi come “figlio”, che aveva sottoscrittol’atto; b) era stato eseguito l’inoltro della raccomandata informativa.L’adempimento richiesto è costituito dall’invio di una raccomandatasemplice, come confermato dal precedente delle Sezioni Uniterichiamato in modo non pertinente dal giudice di secondo grado.8. Anche il quarto motivo è fondato.8.1 Per la cartella e i primi due avvisi di ricevimento richiamati nelquarto motivo il fatto che i plichi fossero stati consegnati al figlio efosse stata spedita la comunicazione di avviso di ricevimento risultadalle copie degli avvisi riprodotti a pag. 26 e 28 del ricorso percassazione. Deve peraltro ribadirsi che è la stessa sentenzaimpugnata ad affermare, in via generale, per tutte le notifiche deglidocumentare l’avvenuto invio delle raccomandate informative,senza, tuttavia, allegare le ricevute di ritorno” (v. motivazione dellasentenza, pag. ultima pagina), consentendo di dedurre che il giudicedi merito avesse riscontrato che le C.A.N. erano state inviate ma chenon vi era la prova del loro ricevimento.8.2 Parte controricorrente eccepisce che le immagini degli avvisi diricevimento riprodotte nel motivo non consentono un confronto con8 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026gli atti impugnati ma, come si è appena chiarito, il vizio di notificaNumero di raccolta generale 15541/2026era stato individuato nella mancata produzione delle “ricDeatva uputbebl icdaziio ne 21/05/2026ritorno” senza peraltro aggiungere che si verteva effettivamente incasi di irreperibilità relativa.8.3 Le notifiche sono avvenute nel 2012, 2014 e 2015, dopo lamodifica dell’art. 60, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973,costituita dalla introduzione della lettera b-bis), sicché si applica laregola che prevede, in caso di consegna della copia dell’atto apersona diversa dal destinatario, l’invio della raccomandata. QuestaCorte ha affermato che: «in tema di avviso di accertamento, l’art.60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codicedi procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art.139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani dipersona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa qualeadempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messicomunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte(Cass. 2868/2017), precisando che la lett. b-bis) dello stesso primocomma fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriorispecificazioni. Tale procedura semplificata trova giustificazione nellaragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamenteconosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere,dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso unrapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo atale fine (Cass. 2377/2022, Cass. 14493/2024 e Cass. 30821/2024).Per gli atti tributari, l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviandoalla disciplina del codice di procedura civile, richiede l’invio dellaraccomandata informativa, non solo quando, come prescrittodall’art. 139, quarto comma, c.p.c., la consegna è eseguita alportiere e al vicino di casa, ma anche quando la consegna sia fattaa persona di famiglia o a un addetto alla casa. La raccomandatarichiesta è comunque, sia ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. b-9 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026bis) d.P.R. n. 600 del 1973, che ai sensi dell’art. 139, quarto commaNumero di raccolta generale 15541/2026c.p.c., sempre una raccomandata semplice. È stata proprDioata Cpuabbslisca.z,io ne 21/05/2026sez. U., 10012/2021, come ricordato esaminando il primo motivo, aconfermare che l’art. 139, quarto comma, c.p.c. richiede il semplicel’invio della raccomandata informativa. Può aggiungersi che questaCorte (Cass. 14722/2018 e Cass. 20736/2021) ha anche ritenutomanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 in relazione agli artt. 3 e 24Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento dellanotifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto apersona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandatainformativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a personeirreperibili ex artt. 140 c.p.c. e 8, comma 2, della legge n. 890 del1982. La mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citatoart. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte Costituzionale(Corte Cost. n. 3 del 2010) al fine di equiparare i procedimentinotificatori di cui agli artt. 140 c.p.c. e 8, comma 2, della legge n.890 del 1982, si giustifica con la diversità fenomenica contemplatadalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguitala consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altrodifettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cuiconsegue la diversità degli adempimenti necessari alperfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie. Nel caso inesame l’errore del giudice di merito è consistito proprionell’equiparare il caso di consegna del plico a persona di famiglia aquello dell’irreperibilità relativa.9. In conclusione, devono essere accolti i motivi secondo, terzo equarto, mentre va dichiarato inammissibile il primo. La sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezionedistaccata di Salerno, affinché, in diversa composizione, proceda anuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,10 di 11Numero registro generale 23147/2022Numero sezionale 3783/2026nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità aNumero di raccolta generale 15541/2026norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.pD.cat.a peub b6lic2az,io ne 21/05/2026comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso edichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza in relazioneai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, sezione distaccata di Salerno, affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 5/5/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa11 di 11