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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39928/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17901/23 Ilari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dall'imputato quanto alla responsabilità per il reato contestato, è manifestamente infondato oltre che generico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dì una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17901/23 Ilari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dall'imputato quanto alla responsabilità per il reato contestato, è manifestamente infondato oltre che generico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dì una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 39928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris