CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 26035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Cuorno, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. 0) [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Pisa, in data 13 giugno 2022, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva in corso di espiazione, di anni due di reclusione, per reati di furto e guida in stato di ebbrezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il magistrato di sorveglianza aveva pronunciato l'inammissibilità perché il condannato, nel triennio precedente, era stato destinatario di revoca dell'affidamento in prova, concesso ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, ravvisando, dunque, anche per tale caso l'operatività della preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. pen. 1.2. Il Tribunale ha respinto il reclamo proposto rilevando che l'art. 94, comma 6, TU Stup., opera richiamo all'Ordinamento penitenziario con carattere omnicomprensivo e generico, tale da superare la specificità dell'affidamento terapeutico, con la possibilità di mutuare t casi di revoca e il regime delle preclusioni che ne deriva, dalla previsione di cui all'art. 47, comma 11, Ord. pen. Inoltre, si rileva che l'art. 1 comma 8„ legge n. 199 del 2010 richiama, espressamente, l'art. 58-quater Ord. pen. Sicché il Tribunale ha concluso ritenendo che la revoca, intervenuta nel triennio precedente, relativamente alla misura dell'affidamento in prova ex art. 94 TU Stup., fosse ostativa alla concessione dell'esecuzione della pena presso il domicilio, richiesta dal condannato ai sensi della legge n. 199 del 2010. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv. F. Giampaoli, denunciando violazione dell'art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. 2.1. Si richiama precedente di legittimità (Sez. 1, n. 75 del 3.1.2020) che afferma che l'affidamento in prova in casi particolari, pur inserendosi come species, nel genus dell'affidamento in prova di cui all'Ordinamento penitenziario, rappresenta risposta differenziata, conformata alla peculiare situazione dei suoi destinatari. Inoltre, si sottolinea che la richiamata pronuncia valorizza quanto alla previsione del cui all'art. 58-quater Ord. pen. la specificità della presunzione legislativa nei confronti di coloro che hanno violato le prescrizioni di un regime extramurario e si manifesti non idoneo al trattamento, mentre nel caso di affidamento cd. terapeutico, il programma di recupero è essenziale alla misura e al preminente intento di cura dello stato di tossicodipendenza, ritenendolo, dunque non predittivo, in caso di fallimento, dell'incapacità del condannato di X conformarsi alle caratteristiche proprie dei benefici aventi diverse finalità. 2.2. Dunque, il ricorrente conclude iritenendo che la revoca dell'affidamento terapeutico nel triennio, non può essere valutata come preclusione rispetto alle misure alternative di cui al comma 1, dell'art. 58-quater Ord. pen., non potendosi estendere la previsione di cui all'art. 58-quater, cornma 2, Ord. pen. al caso in cui la revoca sia relativa ad affidamento disposto ex art. 94 TU Stup. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Cuomo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.11 Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento censurato, ha ritenuto che la preclusione stabilita dall'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, operi anche nei confronti dei condannati, quale il Lebbiati, al quale è stata revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari. In proposito, ha opinato che la circostanza che la revoca dell'affidamento ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sia prevista da una disposizione ad hoc, fa si che si applica, al riguardo, l'art. 47, undicesimo comma, Ord. pen., in forza del rinvio previsto dallo stesso art. 94 che — nel richiamare, per quanto non espressamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge di ordinamento penitenziario — si riferisce, tra l'altro, sia all'art. 47, undicesimo comma, che all'art. 58-quater. I giudici di sorveglianza hanno, di conseguenza, ritenuto che, a seguito della revoca di qualsiasi misura alternativa, ivi compreso l'affidamento in casi particolari, come l'affidamento terapeutico osti all'ammissione del condannato all'esecuzione della pena presso il domicilio. 1.2. Ciò premesso, si osserva che questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato, con indirizzo di recente consolidatosi, il condivisibile principio secondo il quale il divieto triennale, ex art. 58-quater, ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ciò, in quanto il fallimento di quest'ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure "pregiudicanti" di cui all'art. 58-quater, comma 2 citato, in considerazione della peculliare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune (Sez. 1, n. 24099 del 04/03/2021, Figoli, Rv. 281557; Sez. 1, n. 26010 del 06/07/2020, Carnevali, Rv. 279527; SeZ. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Angelucci, Rv. 277736; conf. n. 32286/19, n. 38039/17, n. 1457/17 non massi mate). L'impostazione cui ha aderito il Tribunale, invece, si atI:esta su precedenti pronunce (Sez. 1, n. 31053 del 12/01/2017, Pilia, Rv. 270619; Sez. 1, n. 39230 del 28/01/2014, Caranci, Rv. 261184; Sez. 1, n. 13607 del .10/03/2009, Conti, Rv. 243497) che tuttavia non tengono conto che l'affidamento in prova in casi particolari rappresenta una risposta «differenziata dell'ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti» (Corte cost. sentenza n. 377 del 1997). Detta misura — come ha, di recente, sottolineato Sez. 1, n. 5848 del 10/12/2020, dep. 2021, Sitzia — fonda su presupposti particolari ed autonomi, quali l'accertato stato di dipendenza del condannato e l'idoneità del programma riabilitativo ai fini della sua risoluzione, per cui lo scopo rieducativo e risocializzante assume particolare spessore differenziato e differenziante rispetto alla disciplina generale della revoca richiamata ex art. 58-quater Ord. pen. Nella medesima direzione deve condurre l'esame della ratio sottesa al divieto previsto dal secondo comma dell'art. 58-quater cit. che si ricollega alla presunzione legislativa per la quale chi abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzialmente extracarcerario si è dimostrato inidoneo ad un trattamento alternativo che abbia un contenuto in qualche modo analogo, ratio che non sorregge, invece, l'estensione del divieto, conseguente alla revoca di una misura alternativa ordinaria, all'affidamento terapeutico, incentrato su un programma che, proprio perché terapeutico, è essenzialmente volto al recupero del condannato. Ne discende che l'intento di cura dello stato di tossicodipendenza non potrebbe ritenersi ragionevolmente paralizzato dall'esito negativo di «una prova di tutt'altro genere, in nulla mirata sul medesimo stato di dipendenza» (Sez. 1, n. 6287 del 23/10/2014, Santamaria, non mass.). In relazione, poi, alla misura «pregiudicata», deve osservarsi come sia testuale il riferimento al solo affidamento in prova ordinario, regolato dall'art. 47 Ord. pen., mentre, per quella «pregiudicante», il rinvio operato dall'art. 94, comma 6, TU Stup. — in base al quale sarebbe applicabile l'art. 47, undicesimo comma, all'affidamento terapeutico, privo di autonoma disciplina in tema di revoca — incontra il limite della compatibilità delle due regolamentazioni, consacrato dall'inciso testuale («per quanto non diversamente stabilito») della disposizione normativa citata In questa prospettiva, se è vero che la revoca dell'affidamento vale «per la contrarietà della condotta dell'affidato alla legge e alle prescrizioni dettate», tale che la condotta stessa «appaia incompatibile con la prosecuzione della prova», è proprio lo speciale contenuto di quelle prescrizioni a rendere peculiare l'istituto della revoca nelle ipotesi previste dall'art. 94 TU Stup., che hanno specifica validità riabilitativa e terapeutica in quanto perseguono la finalità precipua di recuperare il condannato, liberandolo dalla dipendenza dalle sostanze di abuso, sicché il fallimento, o anche il mancato efficace perseguimento di un tale obiettivo, è sempre alla base delle decisione di revoca della misura di cui all'art. 94, che pertanto assume valenza sanzionatoria solo eventuale (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 24099 del 04/03/2021, Figoli, Rv. cit. di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni, perfettamente aderenti al caso in esame). Da ultimo si deve rimarcare che l'orientamento cui il Tribunale ha aderito condurrebbe ad estendere, in malam partem, l'ambito applicativo di una disposizione che, stabilendo limiti alla ordinaria fruizione dei benefici, è di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste (Sez. 1, n. 38040 del 09/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276845). 2.Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con