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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01074/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando la circostanza che l'imputato si sia recato a casa di un pluripregiudicato e il ritorno presso l'abitazione solo perché sopraggiungevano gli operanti, addetti al controllo e, dunque, sulla base dell'apprezzamento di concrete circostanze di fatti ritenute, in concreto, ostative alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando la circostanza che l'imputato si sia recato a casa di un pluripregiudicato e il ritorno presso l'abitazione solo perché sopraggiungevano gli operanti, addetti al controllo e, dunque, sulla base dell'apprezzamento di concrete circostanze di fatti ritenute, in concreto, ostative alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 01074/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris