CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 24704/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 891/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10023/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24704/2025 Roma, lì, 04/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto l’archiviazione per particolare tenuità del procedimento per il reato di violazione di domicilio ascritto al ricorrente. 2. Avverso tale provvedimento il Rossetti, previa descrizione del contesto processuale nel quale è stato pronunciato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 614 cod. pen., in relazione alla possibilità di considerare luogo di privata dimora un’officina meccanica. A fondamento delle censure, richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia “D’Amico”, ha evidenziato che si era limitato a entrare nell’area comune dell’officina dove sono collocati gli strumenti di lavoro e i veicoli sui quali si svolgono le attività lavorative, senza violare, con la propria condotta, il diritto alla riservatezza tutelato dalla norma incriminatrice. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni ed entro i termini di seguito indicati. 2. Nel caso in esame il ricorrente era indagato per il reato di cui all’art. 614 cod. pen. e il Pubblico Ministero aveva chiesto l’archiviazione per assenza di elementi idonei a sostenere in giudizio la prospettazione accusatoria. A fronte dell’opposizione della persona offesa, il Giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza nella quale l’indagato e la persona offesa hanno ribadito le proprie opposte posizioni sulla richiesta del Pubblico Ministero (assente all’udienza stessa), ha archiviato il procedimento a carico del Rossetti, ma ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. 3. Pur dovendosi ribadire in linea generale il principio per il quale il Giudice per le indagini preliminari, non è vincolato ad emettere un provvedimento di archiviazione fondato sulle stesse ragioni per le quali questo era stato richiesto dal Pubblico Ministero, a differenti conclusioni occorre pervenire, invece, con riguardo alla peculiare ipotesi in esame. Invero, la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postula un accertamento sulla sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale, nonché della responsabilità dell’indagato per la sua commissione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ne deriva che per l’indagato una decisione di tal fatta comporta conseguenze differenti, che possono rivelarsi anche significativamente afflittive qualora commetta un successivo fatto di reato, rispetto a quella dipendente dall’insussistenza di elementi idonei a sostenere un’accusa in sede penale (o altra che analogamente non comporti alcun accertamento sulla ricorrenza di un illecito penale o comunque sulla responsabilità dell’indagato per la relativa commissione). 3.1. Sotto un primo aspetto, infatti, ai fini della valutazione sulla non abitualità del reato richiesta dal medesimo art. 131-bis cod. pen. «il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è allora esattamente e solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla legale abitualità del comportamento», sicché «nella valutazione complessiva afferente al giudizio di abitualità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di giudizio ed illeciti accertati per così dire incidentalmente ex art. 131-bis» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, cit., in motivazione). Inoltre, sempre le Sezioni Unite, nel ritenere (avendo riguardo all’assetto normativo vigente ratione temporis) che anche le pronunce rese ex art. 131-bis cod. pen. devono essere iscritte nel casellario giudiziale, ha più in generale posto in rilievo che ciò è funzionale a consentire la valutazione del criterio della “non abitualità del comportamento” in futuri giudizi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463). Di qui si è ulteriormente precisato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità, costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento e del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 – 05) e di quello della non menzione di una successiva condanna nel certificato del casellario giudiziale (Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, Mustafà, non massimata). 4. La rilevanza a carico dell’indagato di una pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto rispetto agli altri epiloghi decisori che pure conducono ad un provvedimento dello stesso tenore è, del resto, riconosciuta dallo stesso legislatore, stante la disposizione espressa dall’art. 411, comma 1-bis, prima parte, cod. proc. pen., per la quale: «Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta». Previsione alla luce della quale – nel sistema anteriore all’introduzione, ad opera dell’art. 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con l’art. 410- bis cod. proc. pen., del rimedio del reclamo dinanzi al Tribunale per alcune ipotesi di nullità del provvedimento di archiviazione - questa Corte ha più volte affermato, in casi analoghi a quello in considerazione, che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, poiché le disposizioni generali contenute negli artt.408 e ss. cod. proc. pen. non sono idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (ex ceteris, Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018, P.o. in proc. Massida, Rv. 272247; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra, Rv. 271010; Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323). 5. È ben vero che nell’assetto attuale l’ordinanza di archiviazione affetta da alcune violazioni del principio del contraddittorio - per come declinate dal combinato disposto dell’art. 410-bis cod. proc. pen. con l’art. 127, comma 5, del medesimo codice di rito - è assoggettata al rimedio del reclamo, il che preclude all’indagato di proporre ricorso per cassazione contro la stessa. Sennonché, nella fattispecie in esame, a seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il contraddittorio si è incardinato nei confronti dell’indagato, chiamato anch’egli a partecipare all’udienza camerale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari per decidere su tale opposizione. A tale udienza, tuttavia, a fronte di diverse richieste delle parti (ovvero, quella depositata dal Pubblico Ministero di archiviazione per mancanza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, cui ha aderito l’indagato, e alla quale la persona offesa si è opposta evidenziando la sussistenza di detti elementi), il Giudice ha a “sorpresa” disposto l’archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.. Il provvedimento, peraltro, è motivato in modo molto scarno, in quanto l’autorità giudiziaria si è limitata a porre in rilievo «che la condotta del Rossetti appare rivestire rilevanza penale seppur lievissima, tenuto conto delle modalità della condotta e che lo stesso fatto-reato è senz’altro da reputarsi occasionale». Di conseguenza, pur nel contradditorio formalmente integrato stante l’opposizione della persona offesa, è stato in concreto violato il diritto dell’indagato a difendersi da un epilogo decisorio imprevedibile rispetto al thema decidendum che la richiesta del Pubblico Ministero e la predetta opposizione avevano delineato, con violazione del diritto ad un equo processo (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell'11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, §§ 34 ss.). Dal verbale non risulta, infatti, che il Giudice per le indagini preliminari abbia invitato, prima di assumere la decisione, le parti ad interloquire sulla possibile archiviazione per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, come sottolineato anche nella recente giurisprudenza costituzionale, il principio del contraddittorio – momento fondamentale del giudizio, quale cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile “giusta” - «chiama in causa non solo la dialettica tra le parti nel corso del processo, ma riguarda anche la partecipazione attiva del giudice» (Corte Cost., sent. n. 96 del 2024). 6. Pertanto nella descritta situazione processuale che ha caratterizzato la fattispecie in esame, l’unico rimedio che l’indagato poteva proporre per denunciare il vulnus arrecato alle proprie prerogative difensive dalla decisione di archiviazione “a sorpresa” per tenuità del fatto era l’esperito ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., atteso che l’ordinanza censurata, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchè, non essendo previsto alcun altro rimedio impugnatorio, la stessa deve per l’appunto ritenersi ricorribile per cassazione per violazione di legge (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076). Al riguardo, va peraltro puntualizzato che non osta alla legittimazione dell’indagato, la circostanza che l’opposizione alla richiesta di archiviazione sia stata effettuata dalla persona offesa. È vero che in termini generali tale principio è stato affermato nella recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, Masiello, Rv. 287782), ma esso deve essere precisato nel senso che la legittimazione a ricorrere dell’indagato permane tutte le volte che si correli a provvedimenti di archiviazione che non erano prevedibili alla luce della richiesta del Pubblico Ministero e maggiormente afflittivi per l’indagato stesso rispetto ad una decisione dell’autorità giudiziaria conforme alla predetta richiesta. 7. Né si può dubitare dell’interesse a ricorrere del Rossetti, che deriva ex se dalla violazione del diritto di difesa rispetto a un esito definitorio del procedimento che non avrebbe potuto prevedere a fronte della richiesta del Pubblico Ministero sulla quale si era radicata l’opposizione della persona offesa. E, del resto, l’indagato non ha trascurato di precisare che il proprio concreto interesse alla rimozione del provvedimento censurato si correla alla possibilità che la pronuncia di archiviazione per tenuità del fatto possa determinare la proposizione di un’azione risarcitoria in sede civile da parte della persona offesa. 8. La nullità per violazione del diritto di difesa del provvedimento impugnato comporta l’annullamento senza rinvio dello stesso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso. Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli