CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimati-Numero registro generale 10756/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 8941/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2107/2023depositata il 26/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Con sentenza n. 259/2020 il Tribunale di Venezia rigettava la domandapauliana relativa a compravendita del 22 dicembre 2015 con cui il debitoredell’attrice [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], aveva ceduto a FedericoWolff un immobile sito in Verona per l’importo di euro 150.000.Proponeva appello principale la società [OSCURATO:SOCIETA]. -nelle moredivenuta cessionaria del credito-; il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentalecondizionato.La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2107/2023, rigettaval’appello principale, e pertanto non esaminava quello incidentalecondizionato.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società LeviticusSPV -e per essa quale mandataria con rappresentanza la società [OSCURATO:SOCIETA].- propone ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato anche memoria.Essendo nelle more deceduto il [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è stato notificatoanche agli eredi signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nonhanno svolto attività difensiva.Considerato che:1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.p.c. pererrata declaratoria di assenza di scientia damni del terzo acquirente -ovvero [OSCURATO:PERSONA] - in considerazione della esistenza di “un rapportofamiliare tra le parti”.Numero registro generale 10756/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 8941/2026Data pubblicazione 09/04/2026Si duole che la corte d’appello abbia “compiuto una errata applicazionedell’art. 2929 c.c.”, non attribuendo “decisiva rilevanza presuntiva” ad un“risalente stretto rapporto familiare” tra le parti della compravendita, nonrilevando “la formale insussistenza di un rapporto di parentela”, né le“modalità di pagamento del prezzo”.Argomenta altresì su altri elementi come anche un precedente contratto dilocazione avente ad oggetto il medesimo appartamento.Con il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.,omesso esame di fatto discusso e decisivo quanto alla dichiarazione disussistenza di parentela nel contratto di compravendita, ovvero parenteladi “nonno e nipote”, in cui il nonno sarebbe stato l’alienante e il nipotel’acquirente.1.2 I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.Il relativo contenuto ( il primo motivo, in particolare, non risulta nemmenoconferente, in quanto non rapportato all’articolo 2929 c.c., bensì allaricostruzione fattuale da cui, secondo la ricorrente, emergerebbe la provadei requisiti dell’azione pauliana ) depone per il tentativo di promuovere,in realtà, un inammissibile terzo grado di merito.Senza sottacersi, quanto al 2° motivo, che la pretesa parentela tra i duesoggetti in realtà non esiste, in quanto dalla sentenza d’appello emerge (eil motivo non è volto a confutarlo) che il [OSCURATO:PERSONA] non era il nonno delWolff, bensì il secondo marito di sua nonna, e quindi soltanto il patrigno disuo padre.3.1 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo in ordinealle modalità di pagamento del prezzo, assumendo che la moglie delvenditore, cioè la nonna dell’acquirente, ha partecipato per procura delvenditore alla stipula e ha incassato il corrispettivo.Numero registro generale 10756/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 8941/2026Data pubblicazione 09/04/2026Invoca poi, evidentemente non rapportandosi al paradigma del motivorubricato, l’articolo 67 l.fall., per argomentare poi ancora sulla parentela erichiamare l’asserito pagamento di parte del prezzo da parte dei genitoridell’acquirente [OSCURATO:PERSONA].3.2 Il motivo è inammissibile.Ancora una volta si è dinanzi ad argomentazioni direttamente fattuali, nelcui ambito, d’altronde, non è pertinente l’articolo 67 l.fall, il quale poi,quale norma, non attiene alla fattispecie, che ricade invece nell’articolo2901 c.c.4. Senza sottacersi che la violazione dell’articolo 360, primo comma n. 5,c.p.c. non è nella specie denunziabile, sussistendo la conformità degli esitidei due gradi in termini di merito.5.1 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 1345 c.c.per “errata declaratoria di rilevanza dei motivi che hanno determinato ilterzo acquirente” a comprare l’appartamento.Si duole che il giudice d’appello abbia erroneamente attribuito irrilevanzaalle ragioni che avrebbero indotto l’acquirente ad acquistare l’immobile,perché i motivi rileverebbero soltanto se illeciti, sicché avrebbe dovutoviceversa “verificare la sussistenza della prova della scientia damni”.5.2 Il motivo è inammissibile.Con esso la ricorrente censura invero l’accertamento fattuale operato dalgiudice del gravame, ancora una volta tentando di “coprirlo” conriferimento all’articolo 1245 c.c.6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MNumero registro generale 10756/2024Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 8941/2026Data pubblicazione 09/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma dieuro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6 marzo 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]