CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 34220/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33641/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 376/2019 pubblicata il 07/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n.376/2019 pubblicata il 7 maggio 2019, ha in parte accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato il suo diritto al pagamento di quattro mensilità di indennità di disoccupazione ordinaria. 2. La controversia ha per oggetto la pretesa del pagamento di tali mensilità, oltre a dodici mensilità di indennità di mobilità e degli assegni per il nucleo familiare. 3. Il Tribunale di Livorno rigettava tutte le domande proposte. 4. La corte territoriale ha ritenuto: a) che l’indennità di disoccupazione ordinaria fosse stata interamente riconosciuta dall’istituto previdenziale, ma corrisposta solo per quattro mensilità in luogo di otto; b) che non sussistessero i requisiti per l’applicabilità della decadenza ex art.47 del d.P.R. n.639/1970; c) che nessuna disposizione prevedeva la previa iscrizione al Centro per l’impiego quale presupposto per il riconoscimento della indennità. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S., con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo unico l’I.N.P.S. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.47 del d.P.R. n.639/1970, nel testo sostituito dall’art.4 comma 1 d.l. n.384/1992, convertito in legge n.438/1992, ed integrato dall’art.38 comma 1 del d.l. n.98/2011, convertito in legge n.111/2011, con riferimento agli artt.2968 e 2969 cod. civ., avuto riguardo all’art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.. Richiama il precedente di Cass. Sez. VI 07/02/2019, n. 3574, sostenendo che ai fini della decadenza l’interruzione del pagamento della prestazione rifletta il diniego ab origine della prestazione; che l’indennità di disoccupazione ordinaria non sia qualificabile quale una singola e complessiva prestazione unitaria, da assolvere ratealmente, ma comeuna serie di autonome obbligazioni a cadenza periodica; che,come già ritenuto dal giudice di prime cure , l’art.47 comma 6 d.P.R. cit. sia applicabile al caso in cui si controverta del quantum debeatur. 2. L’art.47 comma 6 d.P.R. n. 639/1970 prevede che: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte». 3. La disposizione in esame distingue tra adempimento e pagamento, il primo riferibile alle prestazioni “riconosciute solo in parte”, il secondo agli accessori del credito. 4. Dalla interpretazione letterale, ed in particolare dalla precisa contrapposizione tra adempimento e pagamento, divisata dal legislatore, risulta che la decadenza non sia applicabile alle prestazioni riconosciute ma pagate solo in parte. E ciò proprio in considerazione del fatto che ai fini della sussistenza della decadenza in esame il pagamento rileva solo quando ha per oggetto gli «accessori del credito», e non anche il credito stesso. 5. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione della norma citata, perché l’ha ritenuta inapplicabile al caso della prestazione riconosciuta, ma pagata solo in parte. L’indennità di disoccupazione, quale istituto riconducibile ad una assicurazione sociale, non può essere ontologicamente riconosciuta solo in parte, poiché i presupposti per la sua erogazione possono solo essere o sussistenti o insussistenti. Diversa è la questione della sua quantificazione, ed ancora diversa quella del suo pagamento. 6. Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Da distarsi al procuratore che si dichiara antistatario. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Da distarsi al procuratore che si dichiara antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto