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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31621/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alla pena di tre anni e due mesi di reclusione inflittagli con due distinte sentenze di condanna.

Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, ritenuto che la povertà delle informazioni fornite dall'istante — il quale ha indicato un domicilio presso il quale non è stato reperito, non risulta svolgere attività lavorativa e, assente all'udienza camerale, nulla ha rappresentato in ordine alla propria situazione socio-familiare — precluda in radice la formulazione di un giudizio prognostico positivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza rigettato l'istanza di ammissione alla misura alternativa senza svolgere gli opportuni accertamenti in ordine al suo effettivo domicilio né consentirgli, attraverso il differimento dell'udienza, di esibire la documentazione relativa all'attività lavorativa.

Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di provvedere sulla richiesta, formulata in via subordinata, di ammissione alla detenzione domiciliare.

Martorelli articola, con separato atto, sottoscritto personalmente, ulteriori motivi, afferenti, tra l'altro, all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale del 28 settembre 2021.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. In relazione al ricorso presentato personalmente dall'imputato, è sufficiente ricordare che il combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

3. È, poi, pacifico che Martorelli, all'atto della decisione, non potesse fruire della detenzione domiciliare c.d.

«ordinaria», per essere la pena da espiare superiore al limite di due anni fissato dall'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, ciò che, a prescindere da ogni altra considerazione, priva di rilievo l'assenza, nel provvedimento impugnata, di espressa statuizione sul punto.

4. Per quanto concerne la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto dell'impossibilità di addivenire ad una prognosi positiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accesso a tale misura alternativa alla detenzione in ragione dell'insuperabile assenza dei necessari elementi di valutazione.

L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è, invero, una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).

5. Nel caso di specie, Martorelli, dopo avere eletto domicilio, a fini processuali, presso il difensore, ha indicato un luogo di abitazione presso il quale non è stato reperito dall'UEPE e dalle forze dell'ordine e non si è presentato all'udienza camerale, ciò che, ha correttamente osservato il Tribunale di sorveglianza, ha costituito ostacolo insormontabile all'effettuazione dell'indagine propedeutica alla delibazione dell'istanza.

Il condannato, peraltro, non ha allegato la disponibilità di opportunità lavorative e, con memoria integrativa, si è limitato ad evocare, in termini del tutto generici e senza addurre tangibili elementi di riscontro, di potere svolgere attività di volontariato preso una polisportiva di Scandicci.

6. A fronte di una motivazione completa, esaustiva e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà, Martorelli segnala che egli avrebbe potuto essere reperito nell'abitazione, della quale indica l'indirizzo, nella quale vive con la propria famiglia ed aggiunge di avere ricevuto una proposta di assunzione dal figlio della moglie, titolare di un'impresa artigiana.

Trattasi di asserzioni che, è agevole notare, non giovano, quantunque accompagnate dall'esibizione di pertinente documentazione, alla causa del ricorrente, il quale, tentando di colmare, con il ricorso per cassazione, le carenze ravvisate dal Tribunale di sorveglianza, ha finito con l'attestare la piena legittimità della decisione impugnata, che non può essere revocata in dubbio per l'effetto di allegazioni palesemente tardive, ovvero di elementi di conoscenza che, colpevolmente, non sono stati previamente sottoposti alla cognizione del giudice adito.

Né, va, per completezza, aggiunto, può ascriversi al Tribunale di sorveglianza l'omessa attivazione di poteri istruttori che, nel caso di specie — connotato, si ribadisce, dal disinteresse dell'istante, nonché dall'assenza di opportunità di inserimento lavorativo e dalla concreta impossibilità di avviare la prescritta indagine socio-familiare — si è mantenuto, anche in ordine al rigetto della avanzata richiesta di differimento, funzionale all'integrazione della documentazione, nell'ambito della discrezionalità normativamente riconosciutagli.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alla pena di tre anni e due mesi di reclusione inflittagli con due distinte sentenze di condanna. Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, ritenuto che la povertà delle informazioni fornite dall'istante — il quale ha indicato un domicilio presso il quale non è stato reperito, non risulta svolgere attività lavorativa e, assente all'udienza camerale, nulla ha rappresentato in ordine alla propria situazione socio-familiare — precluda in radice la formulazione di un giudizio prognostico positivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza rigettato l'istanza di ammissione alla misura alternativa senza svolgere gli opportuni accertamenti in ordine al suo effettivo domicilio né consentirgli, attraverso il differimento dell'udienza, di esibire la documentazione relativa all'attività lavorativa. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di provvedere sulla richiesta, formulata in via subordinata, di ammissione alla detenzione domiciliare. Martorelli articola, con separato atto, sottoscritto personalmente, ulteriori motivi, afferenti, tra l'altro, all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale del 28 settembre 2021. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. In relazione al ricorso presentato personalmente dall'imputato, è sufficiente ricordare che il combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3. È, poi, pacifico che Martorelli, all'atto della decisione, non potesse fruire della detenzione domiciliare c.d. «ordinaria», per essere la pena da espiare superiore al limite di due anni fissato dall'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, ciò che, a prescindere da ogni altra considerazione, priva di rilievo l'assenza, nel provvedimento impugnata, di espressa statuizione sul punto. 4. Per quanto concerne la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto dell'impossibilità di addivenire ad una prognosi positiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accesso a tale misura alternativa alla detenzione in ragione dell'insuperabile assenza dei necessari elementi di valutazione. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è, invero, una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). 5. Nel caso di specie, Martorelli, dopo avere eletto domicilio, a fini processuali, presso il difensore, ha indicato un luogo di abitazione presso il quale non è stato reperito dall'UEPE e dalle forze dell'ordine e non si è presentato all'udienza camerale, ciò che, ha correttamente osservato il Tribunale di sorveglianza, ha costituito ostacolo insormontabile all'effettuazione dell'indagine propedeutica alla delibazione dell'istanza. Il condannato, peraltro, non ha allegato la disponibilità di opportunità lavorative e, con memoria integrativa, si è limitato ad evocare, in termini del tutto generici e senza addurre tangibili elementi di riscontro, di potere svolgere attività di volontariato preso una polisportiva di Scandicci. 6. A fronte di una motivazione completa, esaustiva e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà, Martorelli segnala che egli avrebbe potuto essere reperito nell'abitazione, della quale indica l'indirizzo, nella quale vive con la propria famiglia ed aggiunge di avere ricevuto una proposta di assunzione dal figlio della moglie, titolare di un'impresa artigiana. Trattasi di asserzioni che, è agevole notare, non giovano, quantunque accompagnate dall'esibizione di pertinente documentazione, alla causa del ricorrente, il quale, tentando di colmare, con il ricorso per cassazione, le carenze ravvisate dal Tribunale di sorveglianza, ha finito con l'attestare la piena legittimità della decisione impugnata, che non può essere revocata in dubbio per l'effetto di allegazioni palesemente tardive, ovvero di elementi di conoscenza che, colpevolmente, non sono stati previamente sottoposti alla cognizione del giudice adito. Né, va, per completezza, aggiunto, può ascriversi al Tribunale di sorveglianza l'omessa attivazione di poteri istruttori che, nel caso di specie — connotato, si ribadisce, dal disinteresse dell'istante, nonché dall'assenza di opportunità di inserimento lavorativo e dalla concreta impossibilità di avviare la prescritta indagine socio-familiare — si è mantenuto, anche in ordine al rigetto della avanzata richiesta di differimento, funzionale all'integrazione della documentazione, nell'ambito della discrezionalità normativamente riconosciutagli. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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