CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 16207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13838-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 995 CONDOTTI 91, prenso lo studio dell'avveeato GtOVANNI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 396/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 31/12/2015 R.G.N. 215/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 31 dicembre 2015, la Corte d'Appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Bergamo e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Calcinate, avente ad oggetto la condanna dell'Ente, presso il quale l'istante operava, con qualifica di istruttore direttivo - categoria D4, addetta al settore Servizi alla persona, nell'ambito del quale aveva sempre svolto compiti di coordinamento del "segretariato sociale" e dal quale era stata poi trasferita per essere addetta a compiti meramente esecutivi presso il Servizio segreteria, al risarcimento del danno biologico, esistenziale morale e all'immagine , previo accertamento della commissione di fatti qualificabili come mobbing nonché alla reintegrazione nel posto presso il settore Servizi alla persona; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la pretesa infondata confermando, in relazione alla vaghezza delle dichiarazioni testimoniali ed alla scarsa significatività delle circostanze riferite, la valutazione del primo giudice circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la ricorrenza di comportamenti dotati di potenzialità oggettiva, di dannosità di sistematicità e di carattere doloso che per la cassazione di tale decisione ricorre la Paleni, con quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune; che, nelle more, prodotta memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso con accettazione del Comune, anche relativamente alla compensazione delle spese, di cui, all'odierna udienza, il Collegio, dà atto, dichiarando l'estinzione del giudizio; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 marzo 2022. Il Presidente R. 7. T:T.TON n funzik,iLì=ió Depositato in ogg