Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24233/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

DEPDVU,[OSCURATO:PERSONA],NCELL A -6 G I U 2023 !ARI() , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa in data 29/11/2019 dal Tribunale di Ancona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R n. 309/1990, come riqualificati i fatti contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione, e condannato alla pena anni quattro di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo di ricorso deduce travisamento delle risultanze probatorie con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione e violazione degli artt. 210, 533, 605 cod.proc.pen., lamentando che lo stabile inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti era stato ritenuto provato sulla base delle risultanze dell'arresto avvenuto ad oltre due anni dalla presunta cessione di hashish a [OSCURATO:PERSONA], del contenuto delle intercettazioni che riguardavano un periodo successivo ai fatti, e delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la cui credibilità non era stata vagliata dai Giudici di merito; deduce che, comunque, il reato si era estinto per prescrizione in data 24.8.2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo deduce travisamento delle risultanze probatorie con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3) dell'imputazione e violazione degli artt. 210, 533, 605 cod.proc.pen lamentando che la sussistenza del reato era stata tratta da alcune conversazioni telefoniche ed ambientali, che non fornivano indizi gravi precisi e concordanti tali da dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato; difettava, inoltre, la prova di pagamenti diretti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] e della cessione di sostanza stupefacente in favore del predetto.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono inammissibili.

2. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Samnnarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693).

Anche più di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

3. Va, poi, ricordato che questa Corte ha affermato che devono valutarsi inammissibili le censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va, infatti, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla

I. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

4. Nella specie, la Corte territoriale, nel condividere e confermare la valutazione del primo Giudice in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati contestati, ha risposto in maniera specifica alle doglianze oggi riproposte con argomentazioni adeguate e logiche e, quindi, esenti da censure in questa sede.

In particolare, è stato chiarito che con riferimento al reato di cui al capo 2) - cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish in favore di [OSCURATO:PERSONA]- che la condotta illecita era comprovata dalle dichiarazioni rese dallo Sciacca ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. e dal relativo riscontro fornito dai pagamenti effettuati dal predetto tramite accredito sulla carta Postepay intestata all'imputato, pagamenti coincidenti con la data della cessione e che, non intercorrendo tra i soggetti in questione rapporti diversi da quelli derivanti dalla cessione di stupefacenti, trovavano giustificazione proprio nell'illecita contrattazione; con riferimento al reato di cui al capo 3) - cessioni di sostanza stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] -, poi, si è precisato che la condotta illecita era comprovata dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che davano atto del pagamento in contanti della somma di euro 9.000, 00 effettuato da parte del Conte nelle mani della moglie dell'imputato, dopo l'arresto di questi, e chiaramente giustificato dalle illecite cessioni.

A fronte di un siffatto apparato argomentativo, il ricorrente ripropone le stesse censure mosse con l'appello e motivatamente respinte in secondo grado, sollecitando una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

7. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. DEPDVU,[OSCURATO:PERSONA],NCELL A -6 G I U 2023 !ARI() , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa in data 29/11/2019 dal Tribunale di Ancona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R n. 309/1990, come riqualificati i fatti contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione, e condannato alla pena anni quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo di ricorso deduce travisamento delle risultanze probatorie con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione e violazione degli artt. 210, 533, 605 cod.proc.pen., lamentando che lo stabile inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti era stato ritenuto provato sulla base delle risultanze dell'arresto avvenuto ad oltre due anni dalla presunta cessione di hashish a [OSCURATO:PERSONA], del contenuto delle intercettazioni che riguardavano un periodo successivo ai fatti, e delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la cui credibilità non era stata vagliata dai Giudici di merito; deduce che, comunque, il reato si era estinto per prescrizione in data 24.8.2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Con il secondo motivo deduce travisamento delle risultanze probatorie con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3) dell'imputazione e violazione degli artt. 210, 533, 605 cod.proc.pen lamentando che la sussistenza del reato era stata tratta da alcune conversazioni telefoniche ed ambientali, che non fornivano indizi gravi precisi e concordanti tali da dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato; difettava, inoltre, la prova di pagamenti diretti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] e della cessione di sostanza stupefacente in favore del predetto. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono inammissibili. 2. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Samnnarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Anche più di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 3. Va, poi, ricordato che questa Corte ha affermato che devono valutarsi inammissibili le censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va, infatti, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla I. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). 4. Nella specie, la Corte territoriale, nel condividere e confermare la valutazione del primo Giudice in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati contestati, ha risposto in maniera specifica alle doglianze oggi riproposte con argomentazioni adeguate e logiche e, quindi, esenti da censure in questa sede. In particolare, è stato chiarito che con riferimento al reato di cui al capo 2) - cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish in favore di [OSCURATO:PERSONA]- che la condotta illecita era comprovata dalle dichiarazioni rese dallo Sciacca ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. e dal relativo riscontro fornito dai pagamenti effettuati dal predetto tramite accredito sulla carta Postepay intestata all'imputato, pagamenti coincidenti con la data della cessione e che, non intercorrendo tra i soggetti in questione rapporti diversi da quelli derivanti dalla cessione di stupefacenti, trovavano giustificazione proprio nell'illecita contrattazione; con riferimento al reato di cui al capo 3) - cessioni di sostanza stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] -, poi, si è precisato che la condotta illecita era comprovata dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che davano atto del pagamento in contanti della somma di euro 9.000, 00 effettuato da parte del Conte nelle mani della moglie dell'imputato, dopo l'arresto di questi, e chiaramente giustificato dalle illecite cessioni. A fronte di un siffatto apparato argomentativo, il ricorrente ripropone le stesse censure mosse con l'appello e motivatamente respinte in secondo grado, sollecitando una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 24233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris