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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 19873/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20654-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, p iazza Randaccio 1, presso lo studio dell ’A vvocato Leonardo MUSA , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]ORLANDINO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avversola sentenza n. 4 05 /20 20 del la Corte di Appello di Lecce , depositata il 05/05/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Promessa del fatto del terzo - Assunzione di obbligazione di "facere" - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Presupposti R.G.N.20654/2020 Cron.

Rep.

Ud.08/03/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 405/20, del 5 maggio 2020, con cui la Corte di Appello di Lecce – nel pronunciarsi quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza n. 5629/17, del 7 marzo 2017, mercé la quale questa Corte ebbe a cassare la sentenza n. 392/14, del 10 giugno 2014, della medesima Corte salentina –ha accolto il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], in via di principalità, avverso la sentenza n. 1279/13, del 10 ottobre2013, del Tribunale di Brindisi, per l’effetto rigettando la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] , da NicolaSaponaro. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria sul presupposto che il proprio nipote “ex sorere”, [OSCURATO:PERSONA], lo avrebbe convinto a rilasciargli una procura a vendere un immobile, del quale egli era comproprietario unitamente alle sue due sorelle, bene, poi, fatto oggetto – con rogito del 20 dicembre 2007 –di un contratto di compravendita, per il prezzo di € 300.000,00, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] A.r.l., della quale il predetto [OSCURATO:PERSONA] era socio.

2.1. In particolare, l’allora attore lamentava di essere stato indotto a tale scelta in forza dell’impegno assunto da suo nipote –risultante, a propria volta, da una scrittura del 2 maggio 2007 (di pari data, rispetto alla rilasciata procura a vendere) redatta in uno studio notarile, alla presenza di una dipendente del professionista – a riconoscergli una quota sociale della suddetta società, pari a € 100.000,00, ciò che gli avrebbe dato una sicurezza per gli anni a venire, data la condizione personale di grave disabilità di cui esso Saponaro, paraplegico agli arti inferiori, risulta portatore.

Dolendosi del fatto che il [OSCURATO:SOCIETA] ebbe a venire meno al proprio impegno, il Saponaro chiedeva all’adito Tribunale brindisino la condanna del nipote al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 250.000,00, dei quali € 150.000,00 per la perdita di chance(pretesa, questa, poi abbandonata in appello) in relazione alla redditività dell’investimento societario non realizzato.

Costituitosi in giudizio, il convenuto dapprima contestava l’anteriorità –rispetto alla conclusa compravendita immobiliare – della scrittura contenente l’impegno suddetto (a suo dire risalente al 2 maggio del 2008, e non del 2007), lamentando l’avvenuta grossolana correzione della data, per poi, comunque, dedurre l’assenza di validità ed effetto giuridico della stessa, essendo egli solo un socio, e non il rappresentante legale, della compagine societaria, non senza rilevare, infine, come l’art. 8 dell’atto costitutivo della stessa prevedesse che il trasferimento delle partecipazioni sociali, per atto “inter vivos”, presupponesse una previa offerta in prelazione agli altri soci, in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, ad eccezione del trasferimento di quota ai parenti in linea retta ed al coniuge.

Assumeva, inoltre, il convenuto –in particolare, nel resistere all a domanda di liquidazione del danno da perdita di chance–la nullità ex art. 1346 cod. civ. della scrittura suddetta, per impossibilità dell’oggetto della prestazione.

In ogni caso, il [OSCURATO:SOCIETA] evidenziava come la promessa di trasferimento delle quote societarie fosse solo un’opportunità, prospettata al Saponaro, di reinvestire quanto ricavato dalla cessione del terreno, opportunità della quale il Saponaro non si era avvalso preferendo la monetizzazione della propria quota del prezzo di vendita.

Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, condannando il convenuto a pagare all’attore l’importo di € 50.000,00, esito cui perveniva sul rilievo della sussistenza della fattispecie del dolo incidente, e ciò in quanto la promessa del [OSCURATO:SOCIETA], rimasta inadempiuta, avrebbe inciso sulle condizioni del contratto di compravendita immobiliare.

2.2. Esperito gravame dal [OSCURATO:SOCIETA] in via principale, nonché, incidentalmente, dal Saponaro (e ciò, in particolare, al fine di conseguire un maggiorimporto a titolo di risarcimento del danno), il giudice di appello accoglieva il mezzo esperito in via incidentale e, dunque, liquidava in favore del Saponaro l’importo di € 100.000,000.

A tale conclusione il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che la presente fattispecie – non inquadrabile nella previsione di cui all’art. 1440 cod. civ., come invece ritenuto dal primo giudice – configurasse, invece, un’ipotesi di responsabilità per danni nascenti dal mancato rispetto dell’impegno assunto dal [OSCURATO:SOCIETA] con la scrittura del 2 maggio 2007.

Affermando, infatti, essere “verosimile ritenere che l’accordo di cessione delle azioni tra le parti sia coevo agli accordi inerenti la vendita del terreno, concorrendo il primo a definire l’intero regolamento negoziale in scrutinio, tale da incidere nella determinazione della vendita del Saponaro”, il giudice di appello ha ritenuto che quella del [OSCURATO:SOCIETA] fosse “una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza”, giacché, a cagione della stessa, “alla fase delle trattative” era “seguita una fase esecutiva del contratto” risultata “difforme da quanto promesso”, donde “l’ipotizzabilità della responsabilità ex art. 1337 cod. civ., alla cui configurazione non è di ostacolo l’avvenuta conclusione del contratto”.

Veniva, infatti, sottolineato come “la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto” assuma rilievo “anche nel caso in cui il contratto sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto, perché, ove la condotta fosse stata leale, le parti non avrebbero concluso alcun contratto”.

Su tali basi, pertanto, si affermava la responsabilità “precontrattuale” del [OSCURATO:SOCIETA], “per inadempimento di un accordo assunto in sede di trattative”.

2.3. Proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di tre motivi.

Di essi, il primo e il terzo erano ritenuti da questa Corte, rispettivamente, l’uno manifestamente infondato, l’altro, invece, inammissibile.

In particolare, per quanto qui ancora di interesse, l’inammissibilità del terzo motivo (relativo al mancato inquadramento della fattispecie in esame come espromissione, tale dovendosi ritenere, secondo l’allora ricorrente, l’impegn o assunto personalmente dal [OSCURATO:SOCIETA] di corrispondere al Saponaro, mediante “datio in solutum” delle quote societarie, il corrispettivo della compravendita immobiliare) veniva motivata sul rilievo che quella posta fosse una questione nuova, il cui esame –implicando accertamenti di fatto – risultava preclus o in sede di legittimità.

Veniva, viceversa, accolto il secondomotivo di ricorso , con il quale era stata prospettata l’esistenza di “motivazione apparente, contraddittoria, perplessa e incomprensibile”, avendo questo giudice di legittimità stigmatizzato la decisione della Corte territoriale di configurare “non una responsabilità da mancato adempimento dell’impegno alla cessione della partecipazione societaria, ma una responsabilità precontrattuale a valere su una vendita in tesi già eseguita con pagamento del prezzo valutato adeguato”.

2.4. Riassunto, pertanto, il giudizio innanzi al giudice del rinvio, lo stesso accoglieva il gravame principale del [OSCURATO:SOCIETA], così respingendo la domanda risarcitoria del Saponaro.

Esito al quale è pervenuto sul presupposto che, “alla luce della contestualità del rilascio della procura speciale e della sottoscrizione della scrittura privata e del collegamento tra i due atti”, dovesse ritenersi, in applicazione dell’art. 1362 cod. civ., che “le parti abbiano inteso attribuire alla quota parte di terreno di [OSCURATO:PERSONA] il valore di € 100.000”.

Muovendo da tale premessa, si è ritenuto, dunque, che “le parti, in origine, abbiano inteso e voluto prevedere come modalità di pagamento” tre diverse ipotesi: “il trasferimento della detta quota percentuale di capitale sociale ovvero, a tutto voler concedere, il trasferimento di detta quota come obbligazione alternativa al pagamento del prezzo convenuto o, ancora, posticipare il trasferimento della quota ad un momento successivo”, ma, in questo caso, “previo pagamento delSaponaro del relativo controvalore, non risultando in alcun modo la gratuità del trasferimento della quota”.

Per ciascuna di tali ipotesi, tuttavia, non sussisterebbero – è la conclusione cui perviene il giudice del rinvio – i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria: non nella prima perché, “avendo il Saponaro accettato incondizionatamente il corrispettivo versatogli”, l’obbligo del [OSCURATO:SOCIETA] “deve ritenersi estinto per facta concludentia”; non nella seconda in quanto, trattandosi di obbligazionealternativa, “è evidente che il debitore si sia liberato ex art. 1285 cod. civ. eseguendo una delle due prestazioni (pagamento del corrispettivo di euro centomila)”; non nella terza, infine, dal momento che in “nessuna parte della scrittura è dato rinvenire la gratuità del trasferimento della quota parte del capitale sociale”, valendo esso “sempre quale corrispettivo della cessione del terreno”.

Offrirebbe, del resto,un riscontro a l raggiunto esito del rigetto della domanda –osserva, in conclusione, il giudice del rinvio – la circostanza che l’Agenzia delle Entrate “ha definitivamente accertato in € 335.000,00 il valore dell’intero terreno, in misura cioè quasi sovrapponibile al prezzo pattuito dalle parti”.

3. Avverso la sentenza della Corte salentina ha proposto ricorso per cassazione il Saponaro, sulla base – come detto – di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando violazione del divieto di “nova” ed “error in procedendo”.

Il ricorrente si duole del fatto che, all’esito del primo giudizio di appello (quello sfociato nella sentenza poi cassata da questa Corte), il [OSCURATO:SOCIETA] – nel proporre ricorso per cassazione – avrebbe radicalmente modificato la propria difesa, rispetto a quella svolta nei due gradi di merito.

Mentre, infatti, l’allora convenuto/appellante aveva sostenuto l’assenza di validità e di efficacia della scrittura privata recante l’impegno oggetto del presente giudizio, successivamente, con il proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza che ne aveva rigettato il gravame, aveva non solo ammesso l’avvenuta redazione della scrittura alla data del 2 maggio 2007 (circostanza, sino ad allora, negata), ma soprattutto svolto la tesi secondo cui il Saponaro, “pur a fronte della promessa” ricevuta, aveva “preferito conseguire la liquidazione del valore del proprio terreno piuttosto che diventare socio per la quota patrimoniale sociale di € 100.000,00”.

Si sarebbe, pertanto, determinato un mutamento del “thema decidendum”, visto che il giudice del rinvio avrebbe “sposato in toto” – con l’eccezione “dell’inquadramento giuridico” della fattispecie– “la nuova difesa” del [OSCURATO:SOCIETA], donde la necessità di rilevare nella presente sede di legittimità (ciò che potrebbe avvenire anche d’ufficio, a dispettodell’avvenuta accettazione del contraddittorio da parte dell’appellato) “l’inammissibilità della domanda nuova”.

3.2. Il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., avendo il giudice del rinvio fondato la propria decisione su un motivodichiarato manifestamente inammissibile da questa Corte di legittimità, così violando ildivieto dello “ius novorum”.

Si censura la sentenza impugnata perché essa, nel procedere all’interpretazione della scrittura privata del 2 maggio 2007 alla stregua del criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. proc. civ., avrebbe disatteso il vincolo nascente dalla sentenza rescindente di questa Corte, la quale ebbe a dichiarare inammissibile (per novità della questione) il motivo di ricorso, esattamente il terzo, con cui il [OSCURATO:SOCIETA] aveva prospettato la ricorrenza di una “datio in solutum”, così incorrendo il giudice del rinvio in una violazione dell’art.1197 cod. civ. e, tra gli altri, degli artt. 1362, 1366 e 1371 cod. civ.

Il giudice del rinvioavrebbe trasgredito all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., a mente del quale esso “deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.

3.3. Il terzo motivo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.

“per nullità della scrittura privata del 2 maggio 2007 ex art. 1418 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1343 e 1346 cod. civ.” e con gli artt. 2469 cod. civ. e 8 dello Statuto della società [OSCURATO:SOCIETA], nonché violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1285 e 1362 e ss. cod. civ.Si assume che, nel caso in esame, “l’oggetto del contratto di cui alla scrittura privata del 2 maggio 2007” sarebbe “impossibile ed illecito, perché contrario a norme imperative”, in quanto (come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] nel suo primo atto difensivo), in virtù del combinato disposto degli artt. 2649 cod. civ. e 8 dello Statuto societario, le partecipazioni societarie, “prima di essere liberamente trasferibili” – per atto tra vivi – “ dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, ad eccezione del trasferimento di quota ai parenti in linea retta ed al coniuge”.

Orbene, l’applicazione dell’art. 1362 cod. civ. fatta dalla Corte salentina investirebbe un contratto nullo, come riconosciuto dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA], che ne aveva anche dedotto l’impossibilità dell’oggetto ex art. 1346 cod. civ.; siffatta circostanza precludeva l’interpretazione della scrittura e la qualificazione della presente fattispecie come obbligazione alternativa, ai sensi dell’art. 1285 cod. civ.

D’altra parte, poi, tale ultima norma risulterebbe violata anche in ragione del fatto che la sentenza impugnata “non si rende conto che nella fattispecie ad obbligarsi sono due soggetti diversi e con due differenti obbligazioni”, mentre l’art. 1285 cod. civ. richiede “che il debitore sia unico e che lo stesso si liberi eseguendo una delle due prestazioni”.

Nel caso in esame, infatti, “la [OSCURATO:SOCIETA]. si è obbligata a versare la somma di denaro per l’acquisto del terreno”, mentre [OSCURATO:PERSONA] “si è impegnato a cedere una quota della società (circostanza impossibile), pur di ottenere la procura a vendere”.

3.4. Il quarto motivo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“motivazione contraddittoria ed illogica”, nonché “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, oltre a “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.

Inoltre, viene denunciata –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1285 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata perchénon ha accolto, tra le varie interpretazioni della scrittura privata del 2 maggio 2007, taluna di quelle possibili, bensì una “contraria a logica ed incongrua”, giacché basata sull’assunto che le parti avessero previsto “come modalità di pagamento” del Saponaro “il trasferimento della quota sociale”, mentre esso era “impossibile, per i motivi già ampiamente dedotti”.

L’illogicità deriva dal fatto che, se da un lato vi era una prestazione possibile (il pagamento del prezzo), dall’altro ve n’era una impossibile (cessione delle quote sociali), sicché “se Saponaro avesse optato per la prestazione impossibile –come da scrittura del 2 maggio 2007 – avrebbe ceduto il terreno alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo gratuito non potendo entrare a far parte della compagine sociale in qualità di socio”.

Del resto, di tale abnormità e assurdità la Corte salentina sarebbe conscia, “tanto da individuare una terza ipotesi, comunque impossibile, ovvero l’eventualità che Saponaro posticipasse il trasferimento della quota ad un momento successivo alla vendita del terreno”, e ciò “previo pagamento da parte del Saponaro del relativo controvalore”; per contro, “nessun posticipo per l’acquisto delle quote si sarebbe potuto avere”, secondo il ricorrente, visto che il medesimo “non sarebbe potuto comunque entrare nella compagine sociale”, per le ragioni già illustrate.

Illogica e contraddittoria, inoltre, sarebbe anche l’affermazione secondo cui il Saponaro avrebbe “estinto per facta concludentia”, con la propria incondizionata accettazione del corrispettivo in danaro, “l’obbligo assunto dal [OSCURATO:SOCIETA]”, giacché la Corte salentina omette di considerare che l’odierno ricorrente “ha contratto con due soggetti differenti”, ovvero la società –alla quale ha ceduto il terreno, o meglio la sua quota di comproprietà, in cambio di € 100.000,00 – e il [OSCURATO:SOCIETA], con il quale ha concluso la scrittura del 2 maggio 2007.

Si ribadisce, poi , sottolineandone l’ illogicità, l’erroneità dell’affermazione relativa alla ricorrenza di un’obbligazione alternativa, perché la sentenza impugnata omette di considerare che, nel caso di specie, “ad obbligarsi sono due soggetti differenti e con diverse obbligazioni”.

Censura, infine, il ricorrente anche l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui una conferma del fatto che le parti abbiano solo ed esclusivamente previsto quale corrispettivo della quota di terreno e del Saponaro la somma di € 100.000,00 sarebbe offerta dalla circostanza che l’Agenzia delle Entrate “ha definitivamente accertato in euro 335.000,00 il valore dell’intero terreno, in misura cioè quasi sovrapponibile al prezzo pattuito dalle parti”.

La sentenza, per un verso, non terrebbe conto che l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate “è intervenuto in epoca di gran lunga posteriore alla sottoscrizione degli impegni”, nonché, per altro verso, che l’avviso di rettifica per le quotazioni OMI non costituisce fonte tipica di prova, ma nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, utilizzabile dal giudice ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ. e quindi idonea “a condurre ad indicazioni di valori di larga massima”.

3.5. Il quinto motivo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “violazione del canone del minimo costituzionale della motivazione”, per avere la Corte territoriale “omesso di valutare e/o motivare la decisione divergente dai dati risultanti dal testo difensivo in primo grado ed in appello di [OSCURATO:PERSONA]”.

È denunciato, inoltre, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti la cui esistenza risulti dagli atti processuali e che se esaminato avrebbe portato ad un esito differente del giudizio”, in relazione alla “nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto”, nonché alla “ammissione postuma dell’esatta data di sottoscrizione della scrittura privata del 2 maggio 2007”.

Infine, è denunciata –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’ art.115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale “ omesso di valutare in sentenza la nullità del contratto del 2 maggio 2007”.

Si censura la sentenza impugnata perché “in nessun passaggio argomentativo della motivazione” opera “la disamina del comportamento assunto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] sia nella stipula della scrittura privata sia nei contraddittori atti difensivi in ordine alla dichiarata nullità del contratto medesimo del 2 maggio 2007”, ciò che integrerebbe violazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., oltre omessa valutazione di circostanze decisive per il giudizio.

4. È rimasto solo intimato il [OSCURATO:SOCIETA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 6.Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati .

6.1. Il primo motivo è, infatti, inammissibile.6.1.1.

Nessuna violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. è prospettabile nel caso di specie.

Invero, quelle che il [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe mutato nel corso del giudizio non erano –diversamente da quanto si legge nel presente ricorso –delle “domande”, sicché già sotto questo profilo si palesa l’inammissibilità della censurain esame.

Esse, per contro, erano delle eccezioni in senso lato, relative alla non imputabilità del dedotto inadempimento rispetto all’obbligazione di far acquisire, al Saponaro,le quote societarie.

Di conseguenza, siffatta eccezione risultava “rilevabile d’ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 cod. proc. civ.” (néal divieto di “nova” ex art. 345 cod. proc. civ.), purché il fatto che ne costituiva oggetto emergesse, come appunto verificatosi nel caso di specie, “ dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo”, consistendo “ nell ’ allegazione non riservata all’iniziativa della parte – per legge o perché collegata alla titolarità di un’azione costitutiva – di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 30 giugno 2020, n. 12980, Rv. 658372-01).

Altra questione, invece, è quella – che viene in rilievo con riferimento ai motivi terzo e quarto del presente ricorso (e di cui si dirà)– circa la correttezza “ in iure ” della valutazione compiuta dalla sentenza impugnata per escludere l’imputabilità dell’inadempimento.

6.2. Il secondo motivo non è fondato.

6.2.1. Non ricorre alcuna violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dal momento che questa Corte aveva valutato come questione nuova –e come tale inammissibile (peraltro, nel giudizio di legittimità, e ciò per l’impossibilità di compiere, in detta sede, accertamenti di fatto) – la riconduzione della presente fattispecie all’istituto della “datio in solutum”.

Dalla decisione adottata, dunque, non derivava alcuna preclusione –in termini assoluti – all’uso , da parte del giudice del rinvio, dei canoni dell’ermeneutica contrattuale, giacché ciò che questa Corte aveva, allora,ritenuto inammissibile era solo l’esito del loro impiego, consistito nella pretesa di ricondurre la scrittura privata oggetto di giudizioall’istituto di cui all’art. 1197 cod. civ.

6.3. I motivi terzo e quarto – scrutinabili congiuntamente, data la loro connessione, giacché entrambi censurano, da complementari prospettive, la qualificazione della presente fattispecie come obbligazione alternativa (contestando, più in generale, la possibilità di interpretare la scrittura del 2 maggio 2007 come produttiva di effetti , in quanto affetta da null ità ) – sono fondati, sebbene per quanto di ragione.

6.3.1. Esclusa, infatti, la correttezza dell’inquadramento giuridico della presente fattispecie operato dal giudice di prime cure, richiama ndo l’ipotesi del dolo “incidente” ( giacché ess o , proveniente nel caso che si esamina da un “terzo”, il [OSCURATO:SOCIETA], potrebbe comportare la responsabilità per danni solo del “contraente”, vale a dire la società acquirente l’immobile già di proprietà del Saponaro, oltretutto alla sola condizione di dimostrarne la malafede, secondo quanto espressamente previsto art. 1440 cod. civ.), altrettanto errato risulta pure il riferimento all’obbligazione alternativa, compiuto dalla sentenza qui in esame.

Infatti, la fattispecie di cuiall’art. 1285 cod. civ. presuppone –come esattamente osserva il ricorrente – l’identità del soggetto obbligato, il quale può adempiere la propria obbligazione (nel caso in esame, in ipotesi, quella di versare il corrispettivo dovuto al Saponaro per il trasferimento dell’immobile di sua comproprietà) attraverso l’esecuzione, in alternativa appunto, di due diverse prestazioni.

Nella specie, per poter ipotizzare la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 1285 cod. civ., si dovrebbe ritenere che il [OSCURATO:SOCIETA] potesse impegnare – con la scrittura privata del 2 maggio 2007 – la volontà della società di cui era, però, solo un socio e non anche il rappresentante legale.

Sicché già solo tale circostanza osta alla configurazione dell’obbligazione alternativa.

Né, d’altra parte, per la medesima ragione, risultacorretta la differente ricostruzione della fattispecie qui in esame –rispetto a quella, già illustrata, dell’obbligazione alternativa –pure proposta dalla sentenza impugnata.

Invero, secondo la Corte salentina, anche ad ammettere che l’oggetto dell’obbligazione assunta nei confronti del Saponaro fosse solo quella di erogare – quale corrispettivo del trasferimento dell’immobile di comproprietà dello stesso – alcune quote della società acquirente, l’avvenuta accettazione, da parte dello stesso, dell’importo di € 100.000,00 comporterebbe l’estinzione di tale obbligazione.

Senonché, pure in questo caso non si spiega come l’obbligazione di trasferir e le quote societarie –provenendo da un soggetto non legittimato ad impegnare la volontà della società acquirente l’immobile – potesse vincolare la stessa.

Più in generale, l’errore concettuale in cui è incorso il giudice del rinvio è consistito nel voler configurare – come era già accaduto in occasione del primo giudizio di appello – l’impegno assunto dal [OSCURATO:SOCIETA], alla cessione d i quote societarie, non in modo autonomo, ma come previsione di una modalità per remunerareil Saponaro in ragione del l’avvenuto trasferimento , a un distinto soggetto, ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA],dell’immobile di cui egliera (com)proprietario.Per contro, come questa Corte aveva già affermato – con chiarezza –nel precedente arresto relativo alla presente vicenda, il “thema decidendum” è solo quello di una (ipotetica) “responsabilità da mancato adempimento dell’impegno alla cessione della partecipazione societaria”, rimanendovi, invece, estranea ogni valutazionedei suoi effetti “a valere su una vendita in tesi già eseguita con pagamento del prezzo valutato adeguato”.

6.3.2. In questa stessa prospettiva, p ertanto , deve sottolinearsi l’erroneità della sentenza per non aver valutato la riconducibilità della vicenda in esame alla previsione normativa cui all’art. 1381 cod. civ., che contempla l’ipotesi della promessa del fatto o dell’obbligazione del terzo.

Non osta a tale rilievo la circostanza che detta norma non sia stata evocata dal ricorrente, e ciò perché, “in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti”, questa Corte possa dichiarare “fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa” (e, quindi, “anche” per una ragione giuridica diversa) “ da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata” e che tale ri qualificazione non confligga “ con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto” (così Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2007, n. 6935, Rv. 597297-01; in senso analogo Cass. Sez. 6-3, ord. 17 maggio 2011, n. 10841, Rv. 617225-01; Cass. Sez. 6-3, sent. 14 febbraio 2014, n. 3437, Rv. 629913-01; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2017, n. 18775, Rv. 645168-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 5 ottobre 2021,n. 26991, Rv. 662510-01).

Spetterà, dunque, al giudice del rinvio stabilire –essendo tale valutazione preclusa a questa Corte, richiedendo accertamenti di fatto, non consentiti nella presente sede di legittimità – se la pretesa risarcitoria che il Saponaro ha azionato verso il [OSCURATO:SOCIETA] trovi titolo (e, soprattutto, riscontro) nell’inadempimento dell’obbligazione, assunta da costui, di adoperarsi affinché il terzo, la società [OSCURATO:SOCIETA], tenesse il comportamento promesso.

Giova, infatti, rammentare che – secondo il consolidato indirizzo di questa Corte –“con la promessa del fatto del terzo di cui all’art. 1381 cod. c iv ., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell’adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l’interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare , cioè di corrispondere l’indennizzo nel caso in cui, nonostante sì sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi”; sicché “qualora l’obbligazione di facere non venga adempi uta e l ’ inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l’inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l’eccezione di inadempimento, l’azione di adempimento e, qualora sussista il nesso i causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno”, il rimedio indennitario essendo, invece, destinato ad operare – in attuazione dell’obbligazione di “ dare ” – allorché “ il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di faceree, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2014,n. 24853, Rv. 633880-01; nello stesso senso già Cass. Sez.Lav., sent. 19 dicembre 2003,n. 19472, Rv. 569067-01).Toccherà, dunque, al giudice del rinvio stabilire se vi sia stato inadempimento colpevole da parte del [OSCURATO:SOCIETA] dell’obbligazione di “facere” assunta verso il Saponaro, sicché, ove tale ipotesi fosse riscontrata, il promittente sarebbe tenuto “a risarcire i danni secondo le generali regole risarcitorie”, sempre che il promissario abbia dato “la prova degli effettivi danni subiti in conseguenza dell'inadempimento” (così, in particolare, Cass. Sez.

Lav., sent. n. 19472 del 2003, cit.).

6.4. Il quinto motivo resta assorbito dall’accoglimento dei due che lo precedono.

7. In conclusione, in ragione dell’accoglimento dei motivi di ricorso terzo e quarto, la sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito ( oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), nel rispetto deiseguenti principi di diritt o: “l’obbligazione alternativa presuppone che entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione facciano carico al medesimo soggetto”; “in caso di promessa del fatto del fatto o dell’obbligazione del terzo, il promittente che si renda colpevolmente inadempiente all’obbligazione di «facere», consistente nell’adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, è tenuto al risarcimento del danno cagionato al promissario, sempre che ne risulti provata l’esistenza”.

PQM La Corte dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20654-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, p iazza Randaccio 1, presso lo studio dell ’A vvocato Leonardo MUSA , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]ORLANDINO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avversola sentenza n. 4 05 /20 20 del la Corte di Appello di Lecce , depositata il 05/05/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Promessa del fatto del terzo - Assunzione di obbligazione di "facere" - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Presupposti R.G.N.20654/2020 Cron. Rep. Ud.08/03/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 405/20, del 5 maggio 2020, con cui la Corte di Appello di Lecce – nel pronunciarsi quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza n. 5629/17, del 7 marzo 2017, mercé la quale questa Corte ebbe a cassare la sentenza n. 392/14, del 10 giugno 2014, della medesima Corte salentina –ha accolto il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], in via di principalità, avverso la sentenza n. 1279/13, del 10 ottobre2013, del Tribunale di Brindisi, per l’effetto rigettando la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] , da NicolaSaponaro. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria sul presupposto che il proprio nipote “ex sorere”, [OSCURATO:PERSONA], lo avrebbe convinto a rilasciargli una procura a vendere un immobile, del quale egli era comproprietario unitamente alle sue due sorelle, bene, poi, fatto oggetto – con rogito del 20 dicembre 2007 –di un contratto di compravendita, per il prezzo di € 300.000,00, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] A.r.l., della quale il predetto [OSCURATO:PERSONA] era socio. 2.1. In particolare, l’allora attore lamentava di essere stato indotto a tale scelta in forza dell’impegno assunto da suo nipote –risultante, a propria volta, da una scrittura del 2 maggio 2007 (di pari data, rispetto alla rilasciata procura a vendere) redatta in uno studio notarile, alla presenza di una dipendente del professionista – a riconoscergli una quota sociale della suddetta società, pari a € 100.000,00, ciò che gli avrebbe dato una sicurezza per gli anni a venire, data la condizione personale di grave disabilità di cui esso Saponaro, paraplegico agli arti inferiori, risulta portatore. Dolendosi del fatto che il [OSCURATO:SOCIETA] ebbe a venire meno al proprio impegno, il Saponaro chiedeva all’adito Tribunale brindisino la condanna del nipote al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 250.000,00, dei quali € 150.000,00 per la perdita di chance(pretesa, questa, poi abbandonata in appello) in relazione alla redditività dell’investimento societario non realizzato. Costituitosi in giudizio, il convenuto dapprima contestava l’anteriorità –rispetto alla conclusa compravendita immobiliare – della scrittura contenente l’impegno suddetto (a suo dire risalente al 2 maggio del 2008, e non del 2007), lamentando l’avvenuta grossolana correzione della data, per poi, comunque, dedurre l’assenza di validità ed effetto giuridico della stessa, essendo egli solo un socio, e non il rappresentante legale, della compagine societaria, non senza rilevare, infine, come l’art. 8 dell’atto costitutivo della stessa prevedesse che il trasferimento delle partecipazioni sociali, per atto “inter vivos”, presupponesse una previa offerta in prelazione agli altri soci, in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, ad eccezione del trasferimento di quota ai parenti in linea retta ed al coniuge. Assumeva, inoltre, il convenuto –in particolare, nel resistere all a domanda di liquidazione del danno da perdita di chance–la nullità ex art. 1346 cod. civ. della scrittura suddetta, per impossibilità dell’oggetto della prestazione. In ogni caso, il [OSCURATO:SOCIETA] evidenziava come la promessa di trasferimento delle quote societarie fosse solo un’opportunità, prospettata al Saponaro, di reinvestire quanto ricavato dalla cessione del terreno, opportunità della quale il Saponaro non si era avvalso preferendo la monetizzazione della propria quota del prezzo di vendita. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, condannando il convenuto a pagare all’attore l’importo di € 50.000,00, esito cui perveniva sul rilievo della sussistenza della fattispecie del dolo incidente, e ciò in quanto la promessa del [OSCURATO:SOCIETA], rimasta inadempiuta, avrebbe inciso sulle condizioni del contratto di compravendita immobiliare. 2.2. Esperito gravame dal [OSCURATO:SOCIETA] in via principale, nonché, incidentalmente, dal Saponaro (e ciò, in particolare, al fine di conseguire un maggiorimporto a titolo di risarcimento del danno), il giudice di appello accoglieva il mezzo esperito in via incidentale e, dunque, liquidava in favore del Saponaro l’importo di € 100.000,000. A tale conclusione il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che la presente fattispecie – non inquadrabile nella previsione di cui all’art. 1440 cod. civ., come invece ritenuto dal primo giudice – configurasse, invece, un’ipotesi di responsabilità per danni nascenti dal mancato rispetto dell’impegno assunto dal [OSCURATO:SOCIETA] con la scrittura del 2 maggio 2007. Affermando, infatti, essere “verosimile ritenere che l’accordo di cessione delle azioni tra le parti sia coevo agli accordi inerenti la vendita del terreno, concorrendo il primo a definire l’intero regolamento negoziale in scrutinio, tale da incidere nella determinazione della vendita del Saponaro”, il giudice di appello ha ritenuto che quella del [OSCURATO:SOCIETA] fosse “una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza”, giacché, a cagione della stessa, “alla fase delle trattative” era “seguita una fase esecutiva del contratto” risultata “difforme da quanto promesso”, donde “l’ipotizzabilità della responsabilità ex art. 1337 cod. civ., alla cui configurazione non è di ostacolo l’avvenuta conclusione del contratto”. Veniva, infatti, sottolineato come “la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto” assuma rilievo “anche nel caso in cui il contratto sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto, perché, ove la condotta fosse stata leale, le parti non avrebbero concluso alcun contratto”. Su tali basi, pertanto, si affermava la responsabilità “precontrattuale” del [OSCURATO:SOCIETA], “per inadempimento di un accordo assunto in sede di trattative”. 2.3. Proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di tre motivi. Di essi, il primo e il terzo erano ritenuti da questa Corte, rispettivamente, l’uno manifestamente infondato, l’altro, invece, inammissibile. In particolare, per quanto qui ancora di interesse, l’inammissibilità del terzo motivo (relativo al mancato inquadramento della fattispecie in esame come espromissione, tale dovendosi ritenere, secondo l’allora ricorrente, l’impegn o assunto personalmente dal [OSCURATO:SOCIETA] di corrispondere al Saponaro, mediante “datio in solutum” delle quote societarie, il corrispettivo della compravendita immobiliare) veniva motivata sul rilievo che quella posta fosse una questione nuova, il cui esame –implicando accertamenti di fatto – risultava preclus o in sede di legittimità. Veniva, viceversa, accolto il secondomotivo di ricorso , con il quale era stata prospettata l’esistenza di “motivazione apparente, contraddittoria, perplessa e incomprensibile”, avendo questo giudice di legittimità stigmatizzato la decisione della Corte territoriale di configurare “non una responsabilità da mancato adempimento dell’impegno alla cessione della partecipazione societaria, ma una responsabilità precontrattuale a valere su una vendita in tesi già eseguita con pagamento del prezzo valutato adeguato”. 2.4. Riassunto, pertanto, il giudizio innanzi al giudice del rinvio, lo stesso accoglieva il gravame principale del [OSCURATO:SOCIETA], così respingendo la domanda risarcitoria del Saponaro. Esito al quale è pervenuto sul presupposto che, “alla luce della contestualità del rilascio della procura speciale e della sottoscrizione della scrittura privata e del collegamento tra i due atti”, dovesse ritenersi, in applicazione dell’art. 1362 cod. civ., che “le parti abbiano inteso attribuire alla quota parte di terreno di [OSCURATO:PERSONA] il valore di € 100.000”. Muovendo da tale premessa, si è ritenuto, dunque, che “le parti, in origine, abbiano inteso e voluto prevedere come modalità di pagamento” tre diverse ipotesi: “il trasferimento della detta quota percentuale di capitale sociale ovvero, a tutto voler concedere, il trasferimento di detta quota come obbligazione alternativa al pagamento del prezzo convenuto o, ancora, posticipare il trasferimento della quota ad un momento successivo”, ma, in questo caso, “previo pagamento delSaponaro del relativo controvalore, non risultando in alcun modo la gratuità del trasferimento della quota”. Per ciascuna di tali ipotesi, tuttavia, non sussisterebbero – è la conclusione cui perviene il giudice del rinvio – i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria: non nella prima perché, “avendo il Saponaro accettato incondizionatamente il corrispettivo versatogli”, l’obbligo del [OSCURATO:SOCIETA] “deve ritenersi estinto per facta concludentia”; non nella seconda in quanto, trattandosi di obbligazionealternativa, “è evidente che il debitore si sia liberato ex art. 1285 cod. civ. eseguendo una delle due prestazioni (pagamento del corrispettivo di euro centomila)”; non nella terza, infine, dal momento che in “nessuna parte della scrittura è dato rinvenire la gratuità del trasferimento della quota parte del capitale sociale”, valendo esso “sempre quale corrispettivo della cessione del terreno”. Offrirebbe, del resto,un riscontro a l raggiunto esito del rigetto della domanda –osserva, in conclusione, il giudice del rinvio – la circostanza che l’Agenzia delle Entrate “ha definitivamente accertato in € 335.000,00 il valore dell’intero terreno, in misura cioè quasi sovrapponibile al prezzo pattuito dalle parti”. 3. Avverso la sentenza della Corte salentina ha proposto ricorso per cassazione il Saponaro, sulla base – come detto – di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando violazione del divieto di “nova” ed “error in procedendo”. Il ricorrente si duole del fatto che, all’esito del primo giudizio di appello (quello sfociato nella sentenza poi cassata da questa Corte), il [OSCURATO:SOCIETA] – nel proporre ricorso per cassazione – avrebbe radicalmente modificato la propria difesa, rispetto a quella svolta nei due gradi di merito. Mentre, infatti, l’allora convenuto/appellante aveva sostenuto l’assenza di validità e di efficacia della scrittura privata recante l’impegno oggetto del presente giudizio, successivamente, con il proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza che ne aveva rigettato il gravame, aveva non solo ammesso l’avvenuta redazione della scrittura alla data del 2 maggio 2007 (circostanza, sino ad allora, negata), ma soprattutto svolto la tesi secondo cui il Saponaro, “pur a fronte della promessa” ricevuta, aveva “preferito conseguire la liquidazione del valore del proprio terreno piuttosto che diventare socio per la quota patrimoniale sociale di € 100.000,00”. Si sarebbe, pertanto, determinato un mutamento del “thema decidendum”, visto che il giudice del rinvio avrebbe “sposato in toto” – con l’eccezione “dell’inquadramento giuridico” della fattispecie– “la nuova difesa” del [OSCURATO:SOCIETA], donde la necessità di rilevare nella presente sede di legittimità (ciò che potrebbe avvenire anche d’ufficio, a dispettodell’avvenuta accettazione del contraddittorio da parte dell’appellato) “l’inammissibilità della domanda nuova”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., avendo il giudice del rinvio fondato la propria decisione su un motivodichiarato manifestamente inammissibile da questa Corte di legittimità, così violando ildivieto dello “ius novorum”. Si censura la sentenza impugnata perché essa, nel procedere all’interpretazione della scrittura privata del 2 maggio 2007 alla stregua del criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. proc. civ., avrebbe disatteso il vincolo nascente dalla sentenza rescindente di questa Corte, la quale ebbe a dichiarare inammissibile (per novità della questione) il motivo di ricorso, esattamente il terzo, con cui il [OSCURATO:SOCIETA] aveva prospettato la ricorrenza di una “datio in solutum”, così incorrendo il giudice del rinvio in una violazione dell’art.1197 cod. civ. e, tra gli altri, degli artt. 1362, 1366 e 1371 cod. civ. Il giudice del rinvioavrebbe trasgredito all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., a mente del quale esso “deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. “per nullità della scrittura privata del 2 maggio 2007 ex art. 1418 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1343 e 1346 cod. civ.” e con gli artt. 2469 cod. civ. e 8 dello Statuto della società [OSCURATO:SOCIETA], nonché violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1285 e 1362 e ss. cod. civ.Si assume che, nel caso in esame, “l’oggetto del contratto di cui alla scrittura privata del 2 maggio 2007” sarebbe “impossibile ed illecito, perché contrario a norme imperative”, in quanto (come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] nel suo primo atto difensivo), in virtù del combinato disposto degli artt. 2649 cod. civ. e 8 dello Statuto societario, le partecipazioni societarie, “prima di essere liberamente trasferibili” – per atto tra vivi – “ dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, ad eccezione del trasferimento di quota ai parenti in linea retta ed al coniuge”. Orbene, l’applicazione dell’art. 1362 cod. civ. fatta dalla Corte salentina investirebbe un contratto nullo, come riconosciuto dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA], che ne aveva anche dedotto l’impossibilità dell’oggetto ex art. 1346 cod. civ.; siffatta circostanza precludeva l’interpretazione della scrittura e la qualificazione della presente fattispecie come obbligazione alternativa, ai sensi dell’art. 1285 cod. civ. D’altra parte, poi, tale ultima norma risulterebbe violata anche in ragione del fatto che la sentenza impugnata “non si rende conto che nella fattispecie ad obbligarsi sono due soggetti diversi e con due differenti obbligazioni”, mentre l’art. 1285 cod. civ. richiede “che il debitore sia unico e che lo stesso si liberi eseguendo una delle due prestazioni”. Nel caso in esame, infatti, “la [OSCURATO:SOCIETA]. si è obbligata a versare la somma di denaro per l’acquisto del terreno”, mentre [OSCURATO:PERSONA] “si è impegnato a cedere una quota della società (circostanza impossibile), pur di ottenere la procura a vendere”. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“motivazione contraddittoria ed illogica”, nonché “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, oltre a “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Inoltre, viene denunciata –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1285 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata perchénon ha accolto, tra le varie interpretazioni della scrittura privata del 2 maggio 2007, taluna di quelle possibili, bensì una “contraria a logica ed incongrua”, giacché basata sull’assunto che le parti avessero previsto “come modalità di pagamento” del Saponaro “il trasferimento della quota sociale”, mentre esso era “impossibile, per i motivi già ampiamente dedotti”. L’illogicità deriva dal fatto che, se da un lato vi era una prestazione possibile (il pagamento del prezzo), dall’altro ve n’era una impossibile (cessione delle quote sociali), sicché “se Saponaro avesse optato per la prestazione impossibile –come da scrittura del 2 maggio 2007 – avrebbe ceduto il terreno alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo gratuito non potendo entrare a far parte della compagine sociale in qualità di socio”. Del resto, di tale abnormità e assurdità la Corte salentina sarebbe conscia, “tanto da individuare una terza ipotesi, comunque impossibile, ovvero l’eventualità che Saponaro posticipasse il trasferimento della quota ad un momento successivo alla vendita del terreno”, e ciò “previo pagamento da parte del Saponaro del relativo controvalore”; per contro, “nessun posticipo per l’acquisto delle quote si sarebbe potuto avere”, secondo il ricorrente, visto che il medesimo “non sarebbe potuto comunque entrare nella compagine sociale”, per le ragioni già illustrate. Illogica e contraddittoria, inoltre, sarebbe anche l’affermazione secondo cui il Saponaro avrebbe “estinto per facta concludentia”, con la propria incondizionata accettazione del corrispettivo in danaro, “l’obbligo assunto dal [OSCURATO:SOCIETA]”, giacché la Corte salentina omette di considerare che l’odierno ricorrente “ha contratto con due soggetti differenti”, ovvero la società –alla quale ha ceduto il terreno, o meglio la sua quota di comproprietà, in cambio di € 100.000,00 – e il [OSCURATO:SOCIETA], con il quale ha concluso la scrittura del 2 maggio 2007. Si ribadisce, poi , sottolineandone l’ illogicità, l’erroneità dell’affermazione relativa alla ricorrenza di un’obbligazione alternativa, perché la sentenza impugnata omette di considerare che, nel caso di specie, “ad obbligarsi sono due soggetti differenti e con diverse obbligazioni”. Censura, infine, il ricorrente anche l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui una conferma del fatto che le parti abbiano solo ed esclusivamente previsto quale corrispettivo della quota di terreno e del Saponaro la somma di € 100.000,00 sarebbe offerta dalla circostanza che l’Agenzia delle Entrate “ha definitivamente accertato in euro 335.000,00 il valore dell’intero terreno, in misura cioè quasi sovrapponibile al prezzo pattuito dalle parti”. La sentenza, per un verso, non terrebbe conto che l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate “è intervenuto in epoca di gran lunga posteriore alla sottoscrizione degli impegni”, nonché, per altro verso, che l’avviso di rettifica per le quotazioni OMI non costituisce fonte tipica di prova, ma nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, utilizzabile dal giudice ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ. e quindi idonea “a condurre ad indicazioni di valori di larga massima”. 3.5. Il quinto motivo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “violazione del canone del minimo costituzionale della motivazione”, per avere la Corte territoriale “omesso di valutare e/o motivare la decisione divergente dai dati risultanti dal testo difensivo in primo grado ed in appello di [OSCURATO:PERSONA]”. È denunciato, inoltre, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti la cui esistenza risulti dagli atti processuali e che se esaminato avrebbe portato ad un esito differente del giudizio”, in relazione alla “nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto”, nonché alla “ammissione postuma dell’esatta data di sottoscrizione della scrittura privata del 2 maggio 2007”. Infine, è denunciata –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’ art.115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale “ omesso di valutare in sentenza la nullità del contratto del 2 maggio 2007”. Si censura la sentenza impugnata perché “in nessun passaggio argomentativo della motivazione” opera “la disamina del comportamento assunto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] sia nella stipula della scrittura privata sia nei contraddittori atti difensivi in ordine alla dichiarata nullità del contratto medesimo del 2 maggio 2007”, ciò che integrerebbe violazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., oltre omessa valutazione di circostanze decisive per il giudizio. 4. È rimasto solo intimato il [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 6.Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati . 6.1. Il primo motivo è, infatti, inammissibile.6.1.1. Nessuna violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. è prospettabile nel caso di specie. Invero, quelle che il [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe mutato nel corso del giudizio non erano –diversamente da quanto si legge nel presente ricorso –delle “domande”, sicché già sotto questo profilo si palesa l’inammissibilità della censurain esame. Esse, per contro, erano delle eccezioni in senso lato, relative alla non imputabilità del dedotto inadempimento rispetto all’obbligazione di far acquisire, al Saponaro,le quote societarie. Di conseguenza, siffatta eccezione risultava “rilevabile d’ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 cod. proc. civ.” (néal divieto di “nova” ex art. 345 cod. proc. civ.), purché il fatto che ne costituiva oggetto emergesse, come appunto verificatosi nel caso di specie, “ dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo”, consistendo “ nell ’ allegazione non riservata all’iniziativa della parte – per legge o perché collegata alla titolarità di un’azione costitutiva – di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 30 giugno 2020, n. 12980, Rv. 658372-01). Altra questione, invece, è quella – che viene in rilievo con riferimento ai motivi terzo e quarto del presente ricorso (e di cui si dirà)– circa la correttezza “ in iure ” della valutazione compiuta dalla sentenza impugnata per escludere l’imputabilità dell’inadempimento. 6.2. Il secondo motivo non è fondato. 6.2.1. Non ricorre alcuna violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dal momento che questa Corte aveva valutato come questione nuova –e come tale inammissibile (peraltro, nel giudizio di legittimità, e ciò per l’impossibilità di compiere, in detta sede, accertamenti di fatto) – la riconduzione della presente fattispecie all’istituto della “datio in solutum”. Dalla decisione adottata, dunque, non derivava alcuna preclusione –in termini assoluti – all’uso , da parte del giudice del rinvio, dei canoni dell’ermeneutica contrattuale, giacché ciò che questa Corte aveva, allora,ritenuto inammissibile era solo l’esito del loro impiego, consistito nella pretesa di ricondurre la scrittura privata oggetto di giudizioall’istituto di cui all’art. 1197 cod. civ. 6.3. I motivi terzo e quarto – scrutinabili congiuntamente, data la loro connessione, giacché entrambi censurano, da complementari prospettive, la qualificazione della presente fattispecie come obbligazione alternativa (contestando, più in generale, la possibilità di interpretare la scrittura del 2 maggio 2007 come produttiva di effetti , in quanto affetta da null ità ) – sono fondati, sebbene per quanto di ragione. 6.3.1. Esclusa, infatti, la correttezza dell’inquadramento giuridico della presente fattispecie operato dal giudice di prime cure, richiama ndo l’ipotesi del dolo “incidente” ( giacché ess o , proveniente nel caso che si esamina da un “terzo”, il [OSCURATO:SOCIETA], potrebbe comportare la responsabilità per danni solo del “contraente”, vale a dire la società acquirente l’immobile già di proprietà del Saponaro, oltretutto alla sola condizione di dimostrarne la malafede, secondo quanto espressamente previsto art. 1440 cod. civ.), altrettanto errato risulta pure il riferimento all’obbligazione alternativa, compiuto dalla sentenza qui in esame. Infatti, la fattispecie di cuiall’art. 1285 cod. civ. presuppone –come esattamente osserva il ricorrente – l’identità del soggetto obbligato, il quale può adempiere la propria obbligazione (nel caso in esame, in ipotesi, quella di versare il corrispettivo dovuto al Saponaro per il trasferimento dell’immobile di sua comproprietà) attraverso l’esecuzione, in alternativa appunto, di due diverse prestazioni. Nella specie, per poter ipotizzare la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 1285 cod. civ., si dovrebbe ritenere che il [OSCURATO:SOCIETA] potesse impegnare – con la scrittura privata del 2 maggio 2007 – la volontà della società di cui era, però, solo un socio e non anche il rappresentante legale. Sicché già solo tale circostanza osta alla configurazione dell’obbligazione alternativa. Né, d’altra parte, per la medesima ragione, risultacorretta la differente ricostruzione della fattispecie qui in esame –rispetto a quella, già illustrata, dell’obbligazione alternativa –pure proposta dalla sentenza impugnata. Invero, secondo la Corte salentina, anche ad ammettere che l’oggetto dell’obbligazione assunta nei confronti del Saponaro fosse solo quella di erogare – quale corrispettivo del trasferimento dell’immobile di comproprietà dello stesso – alcune quote della società acquirente, l’avvenuta accettazione, da parte dello stesso, dell’importo di € 100.000,00 comporterebbe l’estinzione di tale obbligazione. Senonché, pure in questo caso non si spiega come l’obbligazione di trasferir e le quote societarie –provenendo da un soggetto non legittimato ad impegnare la volontà della società acquirente l’immobile – potesse vincolare la stessa. Più in generale, l’errore concettuale in cui è incorso il giudice del rinvio è consistito nel voler configurare – come era già accaduto in occasione del primo giudizio di appello – l’impegno assunto dal [OSCURATO:SOCIETA], alla cessione d i quote societarie, non in modo autonomo, ma come previsione di una modalità per remunerareil Saponaro in ragione del l’avvenuto trasferimento , a un distinto soggetto, ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA],dell’immobile di cui egliera (com)proprietario.Per contro, come questa Corte aveva già affermato – con chiarezza –nel precedente arresto relativo alla presente vicenda, il “thema decidendum” è solo quello di una (ipotetica) “responsabilità da mancato adempimento dell’impegno alla cessione della partecipazione societaria”, rimanendovi, invece, estranea ogni valutazionedei suoi effetti “a valere su una vendita in tesi già eseguita con pagamento del prezzo valutato adeguato”. 6.3.2. In questa stessa prospettiva, p ertanto , deve sottolinearsi l’erroneità della sentenza per non aver valutato la riconducibilità della vicenda in esame alla previsione normativa cui all’art. 1381 cod. civ., che contempla l’ipotesi della promessa del fatto o dell’obbligazione del terzo. Non osta a tale rilievo la circostanza che detta norma non sia stata evocata dal ricorrente, e ciò perché, “in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti”, questa Corte possa dichiarare “fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa” (e, quindi, “anche” per una ragione giuridica diversa) “ da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata” e che tale ri qualificazione non confligga “ con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto” (così Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2007, n. 6935, Rv. 597297-01; in senso analogo Cass. Sez. 6-3, ord. 17 maggio 2011, n. 10841, Rv. 617225-01; Cass. Sez. 6-3, sent. 14 febbraio 2014, n. 3437, Rv. 629913-01; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2017, n. 18775, Rv. 645168-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 5 ottobre 2021,n. 26991, Rv. 662510-01). Spetterà, dunque, al giudice del rinvio stabilire –essendo tale valutazione preclusa a questa Corte, richiedendo accertamenti di fatto, non consentiti nella presente sede di legittimità – se la pretesa risarcitoria che il Saponaro ha azionato verso il [OSCURATO:SOCIETA] trovi titolo (e, soprattutto, riscontro) nell’inadempimento dell’obbligazione, assunta da costui, di adoperarsi affinché il terzo, la società [OSCURATO:SOCIETA], tenesse il comportamento promesso. Giova, infatti, rammentare che – secondo il consolidato indirizzo di questa Corte –“con la promessa del fatto del terzo di cui all’art. 1381 cod. c iv ., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell’adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l’interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare , cioè di corrispondere l’indennizzo nel caso in cui, nonostante sì sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi”; sicché “qualora l’obbligazione di facere non venga adempi uta e l ’ inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l’inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l’eccezione di inadempimento, l’azione di adempimento e, qualora sussista il nesso i causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno”, il rimedio indennitario essendo, invece, destinato ad operare – in attuazione dell’obbligazione di “ dare ” – allorché “ il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di faceree, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2014,n. 24853, Rv. 633880-01; nello stesso senso già Cass. Sez.Lav., sent. 19 dicembre 2003,n. 19472, Rv. 569067-01).Toccherà, dunque, al giudice del rinvio stabilire se vi sia stato inadempimento colpevole da parte del [OSCURATO:SOCIETA] dell’obbligazione di “facere” assunta verso il Saponaro, sicché, ove tale ipotesi fosse riscontrata, il promittente sarebbe tenuto “a risarcire i danni secondo le generali regole risarcitorie”, sempre che il promissario abbia dato “la prova degli effettivi danni subiti in conseguenza dell'inadempimento” (così, in particolare, Cass. Sez. Lav., sent. n. 19472 del 2003, cit.). 6.4. Il quinto motivo resta assorbito dall’accoglimento dei due che lo precedono. 7. In conclusione, in ragione dell’accoglimento dei motivi di ricorso terzo e quarto, la sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito ( oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), nel rispetto deiseguenti principi di diritt o: “l’obbligazione alternativa presuppone che entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione facciano carico al medesimo soggetto”; “in caso di promessa del fatto del fatto o dell’obbligazione del terzo, il promittente che si renda colpevolmente inadempiente all’obbligazione di «facere», consistente nell’adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, è tenuto al risarcimento del danno cagionato al promissario, sempre che ne risulti provata l’esistenza”. PQM La Corte dichiara in
Sentenza Cassazione n. 19873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris