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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 09252/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17181/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1353/2019 depositata il25/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Velletri la declaratoria di intervenuta usucapione di un immobile in Velletri ed evocava in giudizio, a tale scopo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non si costituivano, e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che non si opponevano.

Attesosi all’istruttoria del caso, con sentenza dell’11 marzo 2013 il giudice adito accolse la domanda.

A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1353/2019, la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame, e, previa rimessione in termini per l’impugnazione, ha dichiarato la nullità della sentenza di prime cure per nullità della notifica nei confronti del Giuliani stesso.

Il giudice di appello, previa la declaratoria di validità della procura dell’appellante al proprio difensore, reputava che l’attività di notificazione dell’atto di citazione avversario fosse incompleta, in mancanza delle necessarie attestazioni in ordine alla ricerca del destinatario, prima del ricorso alla procedura relativa ai soggetti irreperibili.

Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi.

Si è ritualmente costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi, mentre sono rimasti intimati gli Orlandi.

In prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 143 e 327 comma 2° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle precedenti notificazioni effettuate il 22 luglio 2010 nei confronti del Giuliani, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., e del 28 luglio 2010, ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

La condizione di “sconosciuto”, attestata dall’Ufficiale giudiziario sarebbe stata la condizione per procedere alla notifica col rito degli irreperibili.

Il motivo è inammissibile. 1.a) La Corte d’appello ha affermato: “Rileva, ai fini dell’odierno decidere, la notifica ex art. 143 c.p.c. in data 20 dicembre 2010 effettuata, su ordine del primo giudice, in rinnovazione di quella eseguita, ai sensi della medesima disposizione, il precedente 28 luglio 2010.

La notifica in esame evidenzia la seguente relata: Quindi stante richiesta; viste certificazione anagrafica e precedente relata di notifica negativa, entrambe inserite sull’originale del presente atto in Velletri 20 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. quindi mediante deposito di copia presso la [OSCURATO:PERSONA] di Velletri.

La relata di notifica precedente, in data 15 dicembre 2010 e richiamata, è destinata a [OSCURATO:PERSONA] e evidenzia la seguente relata: anzi non potuto notificare perché in loco non ho reperito il notificando, la casa si presenta abbandonata, non ci sono nomi né sulla buca né sulla cassetta postale”.

Come ha correttamente affermato la sentenza impugnata, l’Ufficiale giudiziario notificante non ha dato atto dello svolgimento di ricerche ulteriori, a fronte della constatazione dell’assenza del destinatario e della carenza di riferimenti sull’immobile indicato nella notifica. 1.b) Orbene, secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Suprema Corte, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettivericerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Sez. 3, n. 40467 del 16 dicembre 2021; Sez. 6-L., n. 24107 del 28 novembre 2016). 1.c) Poiché, nel caso di specie, non sono state compiute le effettive ricerche richieste, il provvedimento impugnato – che ha escluso la ritualità della notifica ex art. 143 c.p.c., giacchéa monte sarebbero mancati i necessari presupposti –ha deciso una questione di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte, né l’esame del motivo offre elementi per mutare il predetto orientamento, e pertanto la censura è inammissibile, exart. 366 bis c.p.c. 2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 332, 324 e 327 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente annullato tutta la sentenza di primo grado, anziché solo il capo riguardante l’immobile appartenente al Giuliani, posto in una particella autonoma, la cui posizione sarebbe stata dunque scindibile rispetto a quella degli Orlandi.

Il motivo è infondato.

La causa, riguardando un bene che, all’epoca del giudizio di primo grado, non era stato ancora oggetto di assegnazione esclusiva, non avrebbe potuto considerarsi scindibile, né, d’altronde, la ricorrente ha fornito la prova dell’invocato giudicato. 3) Con il ricorso incidentale condizionato, il Giuliani invoca, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., rispettivamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 comma 2° c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.; la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Trattandosi di un ricorso incidentale condizionato, i predetti motivi restano assorbiti.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.

La Corte deve dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17181/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1353/2019 depositata il25/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Velletri la declaratoria di intervenuta usucapione di un immobile in Velletri ed evocava in giudizio, a tale scopo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non si costituivano, e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che non si opponevano. Attesosi all’istruttoria del caso, con sentenza dell’11 marzo 2013 il giudice adito accolse la domanda. A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1353/2019, la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame, e, previa rimessione in termini per l’impugnazione, ha dichiarato la nullità della sentenza di prime cure per nullità della notifica nei confronti del Giuliani stesso. Il giudice di appello, previa la declaratoria di validità della procura dell’appellante al proprio difensore, reputava che l’attività di notificazione dell’atto di citazione avversario fosse incompleta, in mancanza delle necessarie attestazioni in ordine alla ricerca del destinatario, prima del ricorso alla procedura relativa ai soggetti irreperibili. Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi. Si è ritualmente costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi, mentre sono rimasti intimati gli Orlandi. In prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 143 e 327 comma 2° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle precedenti notificazioni effettuate il 22 luglio 2010 nei confronti del Giuliani, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., e del 28 luglio 2010, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. La condizione di “sconosciuto”, attestata dall’Ufficiale giudiziario sarebbe stata la condizione per procedere alla notifica col rito degli irreperibili. Il motivo è inammissibile. 1.a) La Corte d’appello ha affermato: “Rileva, ai fini dell’odierno decidere, la notifica ex art. 143 c.p.c. in data 20 dicembre 2010 effettuata, su ordine del primo giudice, in rinnovazione di quella eseguita, ai sensi della medesima disposizione, il precedente 28 luglio 2010. La notifica in esame evidenzia la seguente relata: Quindi stante richiesta; viste certificazione anagrafica e precedente relata di notifica negativa, entrambe inserite sull’originale del presente atto in Velletri 20 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. quindi mediante deposito di copia presso la [OSCURATO:PERSONA] di Velletri. La relata di notifica precedente, in data 15 dicembre 2010 e richiamata, è destinata a [OSCURATO:PERSONA] e evidenzia la seguente relata: anzi non potuto notificare perché in loco non ho reperito il notificando, la casa si presenta abbandonata, non ci sono nomi né sulla buca né sulla cassetta postale”. Come ha correttamente affermato la sentenza impugnata, l’Ufficiale giudiziario notificante non ha dato atto dello svolgimento di ricerche ulteriori, a fronte della constatazione dell’assenza del destinatario e della carenza di riferimenti sull’immobile indicato nella notifica. 1.b) Orbene, secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Suprema Corte, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettivericerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Sez. 3, n. 40467 del 16 dicembre 2021; Sez. 6-L., n. 24107 del 28 novembre 2016). 1.c) Poiché, nel caso di specie, non sono state compiute le effettive ricerche richieste, il provvedimento impugnato – che ha escluso la ritualità della notifica ex art. 143 c.p.c., giacchéa monte sarebbero mancati i necessari presupposti –ha deciso una questione di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte, né l’esame del motivo offre elementi per mutare il predetto orientamento, e pertanto la censura è inammissibile, exart. 366 bis c.p.c. 2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 332, 324 e 327 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente annullato tutta la sentenza di primo grado, anziché solo il capo riguardante l’immobile appartenente al Giuliani, posto in una particella autonoma, la cui posizione sarebbe stata dunque scindibile rispetto a quella degli Orlandi. Il motivo è infondato. La causa, riguardando un bene che, all’epoca del giudizio di primo grado, non era stato ancora oggetto di assegnazione esclusiva, non avrebbe potuto considerarsi scindibile, né, d’altronde, la ricorrente ha fornito la prova dell’invocato giudicato. 3) Con il ricorso incidentale condizionato, il Giuliani invoca, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., rispettivamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 comma 2° c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.; la violazione dell’art. 112 c.p.c. Trattandosi di un ricorso incidentale condizionato, i predetti motivi restano assorbiti. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte deve dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d
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