CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23551-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] PORTOGHESI12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 210/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] GIULIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23551 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Rg n. 23551/2020 [OSCURATO:PERSONA] +2 c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Paolo, Camilla e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del [OSCURATO:PERSONA], n. 210/19, dep. il 04/12/19, che in controversia su avviso di liquidazione dell'imposta di registro, emesso in relazione ad un atto di donazione a loro favore da parte di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione di prime cure. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione dell'avviso di liquidazione con la quale i contribuenti deducevano l'insussistenza dell'omesso pagamento, in quanto avevano provveduto a corrispondere le imposte in via anticipata a mani del notaio, unico soggetto abilitato a versarle all'Amministrazione finanziaria. La CTP aveva accolto il ricorso, facendo leva sul dato che la legge ravvisa nel notaio l'unico soggetto abilitato a versare l'imposta, di guisa che i contribuenti non hanno alcun mezzo per controllare che il notaio, che ha ricevuto l'importo per pagare l'imposta, effettui il pagamento e non si appropri della somma. La CTR, riformando la sentenza della CTP, ha invece statuito che "il notaio è responsabile d'imposta ed è chiamato in via solidale con il contribuente al pagamento dell'imposta, ma sono le parti dell'atto rogato gli obbligati al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 57 DPR 131/1986; l'affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi, viene a costituire una solidarietà passiva del notaio concepita al fine di agevolare la riscossione del credito erariale, ma non fa del notaio un ad adiectus solutionis causa, per lo Stato alla stregua dell'agente di riscossione, tanto da poter ritenere che il pagamento a mani del notaio abbia effetto liberatorio nei rapporti tra i contribuenti". Ha altresì statuito che: "l'introduzione della procedura telematica non è valsa a mutare qualifica e legittimazione del notaio da responsabile d'imposta a rappresentante o delegato dello Stato ai fini della riscossione dell'imposta, anche se l'imposizione delle modalità di pagamento dell'imposta per il tramite del notaio non consentono ai contribuenti di provvedere al pagamento direttamente allo Stato senza tale intermediazione". L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La CTR ha infatti dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dalla stessa presentato, perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione (in violazione dell'art. 21 D.Igs. 546/1992). Pertanto, non avendo le parti impugnato nel ricorso per cassazione tale statuizione, l'inammissibilità si è resa definitiva, con conseguente carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare la sentenza che ha statuito nel merito della vicenda esaminata, senza che [OSCURATO:PERSONA] abbia censurato l'unica ratio decidendi che la riguarda, quella cioè che ha rilevato la tardività del ricorso dalla stessa presentato. 2. Con l'unico motivo del ricorso degli altri contribuenti si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 57 TUR ed artt. 3 bis D.Lgs. 463/1997 e 1 D.Igs. 18.01.2000 in riferimento all'art. 1188 c.c., ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR affermato che la responsabilità del notaio si affianca a quelle delle parti contraenti e che pertanto il pagamento effettuato dal cliente nelle mani del notaio non ha effetto liberatorio. 3. Il motivo è infondato. 3.1.Va premesso che l'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, stabilisce che il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta di registro (ma anche delle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi degli artt. 11 e 13, comma 1, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347) con le parti dell'atto, limitando la responsabilità del notaio al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare.3.2.Va altresì rilevato che l'affermazione della responsabilità concorrente del notaio non toglie che questi, ancorché pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce - ma in capo ai contraenti stessi e soltanto a costoro - un'espressione di capacità contributiva (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2005, nn. 9439 e 9440; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2015 n. 5016; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12257), sicché può ben dirsi che contribuente in senso sostanziale non sia il notaio, ma la parte (difatti, assoggettata a rivalsa per l'intero). 3.3.Si rammenta, peraltro, come, valutando manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento, questa Corte abbia ritenuto che, nell'effettuazione di tale pagamento, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva (in termini: Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2009, n. 13653). 3.4.Pertanto, restano obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione.4. Con riferimento alla procedura di registrazione telematica, questa Corte ha più volte chiarito che essa non incide sul principio generale della solidarietà sancito dall'art. 57 TUR, in quanto "il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 463, è responsabile d'imposta, ma, come è stabilito dall'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione" (in termini: Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2010, n. 18493; Cass., Sez. 6^, 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15450; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2019, n. 15627; Cass. n. 17357/20). 4.1. Non si può, però, dire che il ricorso alla procedura automatizzata "muti" la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento delle imposte. Non risulta, infatti, variato - né sussistono vincoli di incompatibilità con tale procedura - il disposto fondamentale di cui all'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale stabilisce che il notaio sia solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta di registro (ma anche delle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi degli artt. 11 e 13, comma 1, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347) con le parti dell'atto. Si tratta di responsabilità che, per un verso, trova fondamento e ragione pratica nel ruolo di garanzia a lui assegnato dalla legge nel rafforzamento dei presupposti di satisfattività della pretesa impositiva, così da giustificare che egli intervenga nella sua qualità di responsabile d'imposta, come definita in via generale dall'art. 64, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Per altro verso, l'affermazione della responsabilità concorrente del notaio non toglie che questi, ancorché pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce - ma in capo ai contraenti stessi e soltanto a costoro - un'espressione di capacità contributiva (Cass. 11118/2022; tra le altre: Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2005, nn. 9439 e 9440; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2015 n. 5016; Cass., Sez. 5", 17 maggio 2017, n. 12257; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15450; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17357; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2020, n. 25119; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3456; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 6 2021, n. 30652), sicché può ben dirsi che contribuente in senso sostanziale non sia il notaio, ma la parte (difatti, assoggettata a rivalsa per l'intero). Va specificato sul punto che la questione devoluta alle sezioni unite con la indicata ord, interlocutoria n. 11118/2022, che ha rimesso la questione sulla responsabilità del notaio per gli atti enunciati, non interferisce con l'oggetto della controversia. 4.2. Va conclusivamente ribadito che in tema di imposta di registro, il notaio rogante opera quale mero responsabile d'imposta, cioè come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l'adempimento fiscale, di talché egli, pur obbligato a richiedere la registrazione, rimane estraneo al presupposto impositivo, e terzo rispetto al rapporto di debito-credito tra l'Amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo del tributo; ne consegue che il pagamento dell'imposta proporzionale di registro effettuato dal contribuente, costituendo adempimento dell'obbligazione tributaria, ha effetti liberatori anche per il notaio rogante, avendo la garanzia "ex lege" esaurito la sua funzione nel momento stesso in cui venne conseguita la prestazione garantita (Cass. n. 9538 del 24/03/2022) . 5.Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, per cui il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va rigettato; va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte detta A ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma