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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31050/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 12 aprile 2022, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tre episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi A2.1, A2.2. e A2.3) e per il delitto previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B), assolvendolo dai restanti reati a lui ascritti; che, con sentenza dell'8 novembre 2024, la Corte di appello di Firenze, a seguito di impugnazione presentata da entrambe le parti, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato anche per i reati di bancarotta impropria da falso in bilancio (capo A3) e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (capo A5); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso - con il quale contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa al giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A2.1, A2.2. e A2.3 -, ha articolato generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata; che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la parte invoca l'applicazione dell'art. 45 cod. pen. ovvero dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata); in particolare, la Corte di appello, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha rappresentato che mancavano completamente i presupposti per l'applicazione delle norme in questione e che, comunque, nel caso in esame, il mancato versamento dell'IVA già incassata era derivata da scelte imprenditoriali «effettuate a monte dall'imputato», il quale, come evidenziato dal curatore, fin dall'inizio dell'attività imprenditoriale, non aveva adempiuto in modo regolare alle obbligazioni tributarie; - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce la presunta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità dei motivi, è manifestamente infondato, atteso che, come emerge anche dalla incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, il pubblico ministero aveva in maniera analitica contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice per l'udienza preliminare aveva assolto l'imputato dai reati contestati ai capi A3 e A5, esponendo le ragioni per le quali la falsificazione dei bilanci dovesse ritenersi dimostrata «addirittura per tabulas» e indicando gli elementi dai quali emergeva il grave stato di dissesto della società e la prosecuzione dell'attività, con conseguente aggravamento del dissesto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata); - che, con il quarto motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 12 e 16 della sentenza impugnata); che la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 12 aprile 2022, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tre episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi A2.1, A2.2. e A2.3) e per il delitto previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B), assolvendolo dai restanti reati a lui ascritti; che, con sentenza dell'8 novembre 2024, la Corte di appello di Firenze, a seguito di impugnazione presentata da entrambe le parti, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato anche per i reati di bancarotta impropria da falso in bilancio (capo A3) e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (capo A5); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso - con il quale contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa al giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A2.1, A2.2. e A2.3 -, ha articolato generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata; che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la parte invoca l'applicazione dell'art. 45 cod. pen. ovvero dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata); in particolare, la Corte di appello, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha rappresentato che mancavano completamente i presupposti per l'applicazione delle norme in questione e che, comunque, nel caso in esame, il mancato versamento dell'IVA già incassata era derivata da scelte imprenditoriali «effettuate a monte dall'imputato», il quale, come evidenziato dal curatore, fin dall'inizio dell'attività imprenditoriale, non aveva adempiuto in modo regolare alle obbligazioni tributarie; - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce la presunta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità dei motivi, è manifestamente infondato, atteso che, come emerge anche dalla incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, il pubblico ministero aveva in maniera analitica contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice per l'udienza preliminare aveva assolto l'imputato dai reati contestati ai capi A3 e A5, esponendo le ragioni per le quali la falsificazione dei bilanci dovesse ritenersi dimostrata «addirittura per tabulas» e indicando gli elementi dai quali emergeva il grave stato di dissesto della società e la prosecuzione dell'attività, con conseguente aggravamento del dissesto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata); - che, con il quarto motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 12 e 16 della sentenza impugnata); che la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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