CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 01710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4508/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] a lla [OSCURATO:PERSONA] i n l iquidazione c oatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 16294/2019 depositato i l 18/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto pubblicato il 18/1/2024 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art.98 L.Fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], la ammetteva al passivo della procedura per la sola somma di €. 1.476,89, oltre interessi, con privilegio ex art. 2751 bis, n.1, c.c.; somma la cui debenza risultava da sentenza resa dal Tribunale di Firenze n. 36/2017, passata in giudicato, per differenze retributive conseguenti ad accertamento del diritto alla stabilizzazione dal 31/5/2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] si era insinuata al passivo anche per la somma di €. 77.343,51, di cui €. 58.645,61 per sorte, €. 9.213,62 per interessi ed €. 9.484,28 per rimborso spese legali, perché, dalla prima assunzione a tempo determinato del 23/4/2003, più volte prorogata fino al 31/5/2016, e fino al 31/12/2010, l’Ente aveva omesso di corrisponderle il compenso incentivante previsto dal CCNL 1998/2001, dovutole, siccome accertato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 673/2016, passata in giudicato, «nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal 23/4/2008», con la conseguente condanna, oltre alle spese legali liquidate in €. 4.742,14. Tale domanda era stata resistita dall’Ente assumendo che il credito maturato e riconosciuto dalla sentenza era in realtà pari a €. 12.015,00, come da dichiarazione datoriale del 16/11/2018. Tale credito era stato ammesso, in conformità a tale quantificazione (aggiunti interessi e spese), per €. 19.211,35. [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione, aveva rivendicato il preteso residuo, pari a €. 59.609,05, ma tale pretesa era disattesa dal Tribunale. 3. A fondamento della decisione negativa il Tribunale di Roma assumeva (in sintesi): che il conteggio presentato alla ricorrente non era attendibile, perché, oltre a non presentare alcuna sottoscrizione, non provenire da consulente tecnico, e non contenere né spiegare i criteri di calcolo, riproduceva dati accreditati dalla Corte di Appello di Firenze in sentenza n. 211/2015 relativa a causa inter alios; come a tale irrilevante sentenza si faceva riferimento nella prova testimoniale non ammessa. I l conteggio risultava comunque errato, discostandosi notevolmente alla predetta dichiarazione datoriale «anche volendo prendere come riferimento il solo periodo lavorato tra il 24/3/2003 ed il 23/4/2005». 4. Per la cassazione della sentenza ricorre la Moretti con due motivi. 5. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a.. L’Ente ha anche presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo si deduce, in relazione al n.4) del primo comma dell’art. 360 c.p.c., nullità del decreto per violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si lamenta che il Tribunale abbia accreditato acriticamente una dichiarazione datoriale, come tale priva di efficacia probatoria tantomeno «piena», siccome di parte, sul quantum , peraltro priva dell’indicazione dei criteri di calcolo e persino del periodo considerato, salva l’equivoca formula «tenendo conto del periodo prescrittivo previsto dalla norma», sottintendente il mancato riconoscimento integrale del periodo riconosciuto dalla sentenza n. 673/2016 (23/4/2003-31/12/2010), con apprezzamento del solo periodo 23/4/2008-31/12/2010. Di fatto, il conteggio datoriale comprendeva un periodo prescritto inesistente secondo la sentenza, confondendo la data della messa in mora con l’inizio del periodo non prescritto. Per contro, la ricorrente aveva giustificato il proprio conteggio illustrando i propri criteri di calcolo, elaborati in conformità alla sentenza n. 673/2016, ed in analogia a quanto corrisposto dallo stesso Ente ad altri lavoratori versanti nella medesima condizione, sulla base di conteggi recepiti da altra sentenza della Corte di Appello di Firenze (€. 517,21 mensili per il livello A2; €. 671,05 mensili per il livello B1). Ulteriore evidenza dell’errore in cui il Tribunale era incorso, era ravvisabile nell’indicazione del periodo oggetto di causa 23/4/2003-23/4/2008. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Il decreto ha così motivato: «Tuttavia i suddetti conteggi allegati dalla ricorrente....non possono ritenersi attendibili ai fini della determinazione del credito, poiché non contengono e non spiegano i criteri di calcolo utilizzati, i quali invece sono contenuti nella sentenza n.211/2015 emessa dalla Corte di Appello di Firenze; sentenza la quale, pur richiamata in atti dall’istante, a ben vedere si riferisce a soggetti terzi e non anche alla ricorrente...»;così mostrando in modo inequivoco che il credito è stato riconosciuto solo per la minor somma riconosciuta dalla controparte non (o comunque non solo) perché tale riconoscimento e la dichiarazione che lo recava sia stato riconosciuto probante riguardo al minor importo del credito, ma perché il conteggio attoreo è stato ritenuto, quanto al preteso maggior credito, non convincente, e quindi non probante. Ne discende che il motivo, nella parte in cui addebita al decreto di aver accettato a prova la dichiarazione del debitore, non si confronta con la reale ratio decidendi. 4. Riguardo alle altre doglianze, questa Corte osserva: a)che né dalla sentenza né dal controricorso emerge che la differenza tra i due conteggi scaturisca da un diverso apprezzamento del termine prescrizionale rispetto a quanto accertato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 673/2016; b)che nel resto il motivo si risolve nella contestazione del disconoscimento dell’efficacia probatoria del conteggio attoreo, basata sull’assunto che esso fosse corretto per aver mutuato, per analogia, gli stessi criteri che la stessa Corte di Appello aveva applicato in altro giudizio inter alios, cosa ancora una volta inammissibile, trattandosi di questioni di merito non sindacabili in questa sede, tantomeno sub specie della censura di nullità della sentenza ex artt. 115 e 116 c.p.c., ipotesi che ricorre solo se a base della decisione siano state assunte fonti di prova obiettivamente inesistenti (Cass.12971/2022), o illegittimamente acquisite, ovvero ancora per disattendimento di “prove legali”, ossia non soggette a valutazione; ovvero ancora nel caso che il giudice del merito abbia considerato prove legali, come tali non soggette ad apprezzamento critico, prove, invece, soggette a valutazione (Cass. 27000/2016, 1229/2019, 6774/2022). 5. Col secondo motivo si deduce, in relazione al n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo fatto oggetto di discussione tra le parti, nonché omesso esame e pronuncia su istanza istruttoria. La ricorrente lamenta che malgrado essa avesse contestato l’arbitraria quantificazione avversaria, il Tribunale l’abbia recepita senza nemmeno dar corso, in assenza di pronuncia e di motivazione, a richiesta di esperimento di CTU contabile avanzata già nel ricorso in opposizione e reiterata in udienza ed in sede di precisazione delle conclusioni. 6. Anche questo motivo è inammissibile. 7. Questa Corte ha affermato che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità. Tuttavia, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che peraltro non consente più di denunciare la mera inadeguatezza motivazionale, è consentito denunciare in Cassazione solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come ed il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (Cass. n. 7472/2017, richiamata anche in Cass. n. 25281/2023). La ricorrente si limita invece a lamentare che la CTU non sia stata ammessa, e a sostenere che, se fosse stata esperita, la sua quantificazione sarebbe riuscita confermata, senza fornire alcun fatto/dato specifico atto a dare evidenza ex ante dell’erroneità della quantificazione. 8.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibil e il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 . 000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari