Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21457/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Q44D9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello (pag. 4) che ha dato conto di come, sulla base degli atti a disposizione e contrariamente a quanto affermato nel gravame, la violenza si fosse protratta durante il tempo in cui erano in atto le attività di identificazione e proseguite anche successivamente all'atto dell'accompagnamento del ricorrente presso gli uffici di polizia; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il delitto di lesioni contestate, avendo la Corte di appello, con motivazione completa e logica in fatto insindacabile in sede di legittimità, posto l'accento sulla natura e consistenza delle stesse per come refertate da parte dell'Ospedale di Arezzo (pagg. 4 e 5); rilevato che manifestamente infondato risulta il terzo motivo con cui la difesa rivolge critiche alle ritenute aggravanti ex art. 576, comma 1, n. 1 e 1 -bis, cod. pen. sul presupposto della fondatezza del primo motivo cui sopra si è riferito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Q44D9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello (pag. 4) che ha dato conto di come, sulla base degli atti a disposizione e contrariamente a quanto affermato nel gravame, la violenza si fosse protratta durante il tempo in cui erano in atto le attività di identificazione e proseguite anche successivamente all'atto dell'accompagnamento del ricorrente presso gli uffici di polizia; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il delitto di lesioni contestate, avendo la Corte di appello, con motivazione completa e logica in fatto insindacabile in sede di legittimità, posto l'accento sulla natura e consistenza delle stesse per come refertate da parte dell'Ospedale di Arezzo (pagg. 4 e 5); rilevato che manifestamente infondato risulta il terzo motivo con cui la difesa rivolge critiche alle ritenute aggravanti ex art. 576, comma 1, n. 1 e 1 -bis, cod. pen. sul presupposto della fondatezza del primo motivo cui sopra si è riferito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 21457/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris