CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 35346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA iAmiz tweie sul «....,14990-2022 pitzzieozzt=12. -t-tut:. v A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 'I'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ) V AS( 1 1 i ARI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della. C( )[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] A/Z/1 Ci\V R, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I ',Tk (7341' - resistente - avverso l'ordinanza n. 12973/2022 della CORT1 7, SUPRI_WIA 1)1 CASSAZIONI di ROMA, depositata il 26/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/21122 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. GIUSITP1', CRICEN'Fl. Ric. 2022 n. 14990 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] lamenta errore materiale nella ordinanza di questa Corte n. 12973 del 2022 2.-Con tale ordinanza, rigettato il ricorso di controparte, sono state riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] le spese del procedimento in 10 mila euro, oltre quelle generali in 200 euro. 3.-Secondo la ricorrente l'ordinanza, proprio nella parte in cui liquida a suo favore le spese, conterrebbe un errore materiale: le spese generali, infatti, sono state liquidate in misura inferiore alla percentuale di legge (15%) senza dare motivazione di tale decurtazione. 4.-Ritiene la ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le spese generali vanno liquidate nella misura del 1 5 % in quanto esse spettano per legge, ed indipendentemente dalla loro espressa liquidazione. Avanza richiesta di correzione d'ufficio dell'errore materiale. Considerato che 5.- Dal chiaro tenore dell'atto e dalla sua intestazione, si deduce che esso contiene una sollecitazione affinchè la Corte provveda d'ufficio alla correzione di errore materiale. 6.- Ritenuto che occorre comunicare alle parti costituite la fissazione della camera di consiglio. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria perché dia comunicazione a tutte la parti costituite nel procedimento n. 25158/ 2019. Roma 27.9.2022 ' APOS1 ATA