CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24396/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliat o ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, piazza Cavour (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, piazza Cavour (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –resistente – avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANIA n. 1380/2021 Oggetto: Responsabilità civile – diffamazione. CC 13 dicembre2023 Ric. n.24396/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi depositata il 24/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre 202 3 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.Con ricorso ex art 702 cod. proc. civ.del dicembre 2016 proposto dinanzi al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA], odierno resistente,deduceva di essere rimasto vittima del reato di calunnia e di diffamazione commesso da [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, con conseguenti danni ( morale e non patrimoniale ) di cui chiedeva essere risarcito nella misura di € 52.000,00. Esponeva in particolare che: - all’epoca dei fatti , ovvero prima di essere nominato nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato presso la Questura di Catania e di ricoprire la carica di dirigente del Commissariato di S. Cristoforo, aveva prestato servizio, in qualità di funzionario dirigente dell’ufficio porto d’armi presso la divisione P.A.S.I. - Polizia Amministrativa e Sociale dell’Immigrazione – presso la stessa Questura; - nell’agosto del 2015, Rodano, anch’egli [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catania, aveva presentato la domanda per il rinnovo del porto d’armi “uso caccia”, per la quale, gli venne chiesto di integrare la documentazione con la certificazione medica, prescritta dalla legge, attestante l’assenza di patologie psichiche e mentali a carico del richiedente; - detta richiesta era apparsa al Rodano superflua in quanto -a suo dire - egli era esonerato dalla certificazione medica in virtù del fatto di essere un funzionario di [OSCURATO:PERSONA]; della pratica del Rodano era stato prontamente informato il Dirigente della P.A.S.I., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la necessità della certificazione medica; - Rodano dopo qualche settimana dalla richiesta allegava la certificazione medica e, poiché durante i controlli di rito era emerso che il Rodano aveva subito una precedente condanna definitiva per il reato di violenza privata e di lesioni personali, che impediva ai sensi dell’art. 43 del TULPS il rilascio del porto d’armi, l’ufficio, chiamato a risolvere il CC 13 dicembre2023 Ric. n.24396/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi contrasto normativo, aveva deciso di formulare in data 29.8.2015 quesito al Ministero per ottenere chiarimenti che venivano resi nel marzo 2016; - frattanto il Rodano, infastidito dall’attesa e dagli impedimenti evidenziati, inoltrava via p. e . c . presso vari uffici, diversi da quello di appartenenza del ricorrente, per ottenere copia della propria pratica amministrativa, incolpandolo ingiustamente del ritardo e del silenzio , tanto da presentare il 2.2.2016 formale denuncia - querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti della Dirigente del PASI e del collega [OSCURATO:PERSONA] contenente la richiesta di avviare l’azione penale nei loro confronti per i reati di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. (relativamente alla richiesta del certificato medico), rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. (relativamente al mancato rilascio di copia degli atti richiesti a mezzo p.e.c.), omissione di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. (relativamente al “silenzio” della Dirigente e del ricorrente sulla richiesta di rinnovo di porto di fucile), e trasmetterein data 26.2.2016 al Questore di Catania, e per conoscenza al Dirigente del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], “l’Istanza di adozione dei poteri sostitutivi previsti in caso di inerzia dei funzionari responsabili di procedimento amministrativo ex art. 1 del DL n.5 del 9.2.2012”, contenente l’accusa rivolta al [OSCURATO:PERSONA] ed alla Dirigente del servizio P.A.S.I. di avere omesso i rispettivi doveri d’ufficio; inserendo come proposito ritorsivo del funzionario di polizi a [OSCURATO:PERSONA] , la ragione di antichi rancori e contrasti professionali tra l’istanteed uno zio materno di [OSCURATO:PERSONA] , il quale bench é anch’egli poliziotto non aveva un passato cristallino, anzi veniva accusato di avere commesso svariati illeciti, ragione per cui il Rodano aveva chiesto agli organi in indirizzo di avviare indagini sul conto del [OSCURATO:PERSONA] e di valutare l’opportunità stessa di mantenere quest’ultimo a dirigere il servizio affidatogli. Si costituiva Rodano che contestava la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, mancando i presupposti soggettivi eoggettivi del reato di calunnia e del reato di diffamazione. CC 13 dicembre2023 Ric. n.24396/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] procedimento penale promosso a carico del [OSCURATO:PERSONA] veniva archiviato con provvedimento del GIP del 4.8.2016, che escludeva ogni sua responsabilità penale; pertanto, si rivolgeva al giudice civile per essere risarcito dei danni morali sofferti per la perdita di alcune opportunità professionali a cui era stato costretto a rinunciare, non potendo partecipare ad alcuni concorsi durante la pendenza del giudizio penale. Il Tribunale di Catania con ordinanza pubblicata il 2.4.2019 escludeva la sussistenza dei presupposti integranti il reato di calunnia e riconosceva sussistenti quelli per il reato di diffamazione consumato attraverso l’inoltro dell’istanza di adozione dei poteri sostitutivi inviata al Questore e al Dirigente del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], e per ciò, Rodano veniva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa in € 12.000,00, mentre veniva rigettato il chiesto risarcimento per la perdita di chance. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, Rodano ha proposto appello; si è costituitol’appellato chiedendo il rigetto del gravame . La Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 1380 /20 2 1 , ha rigettato l’appello, con condanna dell’appella nte a rifondere in favore dell’appellatole spese di lite. 3.Avverso la sentenza della Corte d ’ appello, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolato in un unico motivo; ha resistito con controricorsoGiacomo [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Laparte ricorrente ha depositato memori a . Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] l amenta che la decisione della Corte di Appello di Cataniaha viola to e falsa mente applica to norme di diritto e, segnatamente, l’art. 2043 cod.civ.letto in relazione con CC 13 dicembre2023 Ric. n.24396/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la norma penale sulla diffamazione (art. 595 cod. pen.) e con la norma giuridica (avente rilevanza non solo penale) riguardante l’esercizio di un diritto; nello specifico, il ricorrente contesta la parte della motivazione della decisione d’appello che, nel configurare un’intensità del dolo relativa alla prospettazione del reato diffamazione, in deroga alle conclusioni del giudice di prime cure, ha ipotizzato una forma di calunnia nell’operato di Rodano, attribuita all’asserita sua consapevolezza, nel momento della presentazione della denuncia a carico di [OSCURATO:PERSONA], dell’avvenuta avocazione da parte della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] della sua istanza di rinnovo di porto d’armi e della pendenza della richiesta di un parere formulato all’uopo al Ministero dell’Internoe, non considerando che tale affermazione contrasta con quanto previsto dall’art. 2 della L. 7 agosto 1990 nr. 241,secondo cui i termini del procedimento amministrativo possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni e che tale interruzione andava, in ogni caso , debitamente notificata all’interessato. Il ricorrente contesta inoltre che nei fatti in esame manchil’elemento dell’offesa all’altrui reputazione. Lamenta altresì che la Corte d’appello ha violato, da un lato, il criterio cui fare riferimento ai fini della ravvisabilità del reato di diffamazione indicato dalla giurisprudenza di legittimità che è quello ravvisabile nel contenuto della frase pronunziata e nel significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inespresse dell’offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell’offeso (Cass.,21 febbraio 2007, n. 7157) e, dall’altro lato, la norma sull’esimente dell’esercizio del diritto in quanto ildiritto di critica si caratterizzapacificamente per la possibilità di esprimere dubbi e perplessità sull’operato di un soggetto, quand’anche il medesimo sia investito di una pubblica funzione (Cass. Pen. n. 33994/2010; Cass. Pen. n. 46107/2009). CC 13 dicembre2023 Ric. n.24396/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], contesta che la Corte d’appello sembra aver attinto a un requisito psicologico di un altro reato penale (il delitto di calunnia previsto dall’art. 368 cod. pen.)perché ha dato rilevanza alla “consapevolezza della non veridicità dell’accusa di inerzia [come se si parlasse di un’accusa di omissione di atto d’ufficio] rivolta al vice questore [OSCURATO:PERSONA]”; accusa non addebitata a Rodano dal Giudice di prime cure e, pertanto, non oggetto del gravame d’appello. Ancora la sentenza motiva che “Nella fattispecie non ricorre neppure il requisito della verità putativa, stante la consapevolezza dell’appellante della falsità dell’accusa di inerzia e ostruzionismo a carico del [OSCURATO:PERSONA]” e anche, in questo caso , il ricorrente osserva che sembra attingere al requisito soggettivo del reato di calunnia. 2.L’unico motivo di ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, le norme di diritto sulle quali le censure si basano vengono soltanto enunciate, essendosi limitato il ricorrente ad indicare in ricorso le norme di diritto violate o falsamente applicate “l’art. 2043 c.c. letta in relazione con la norma penale sulla diffamazione (art. 595 c.p.) e con la norma giuridica (avente rilevanza non solo penale) riguardante l’esercizio di un diritto”, non rispettando il principio sancito a pena di inammissibilità dall’art. 366 comma 1 n. 6 cod. proc. civ., secondo cui va data, per ciascuno dei motivi, la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui esse si fondano, non essendo sufficiente il generico richiamo in calce al ricorso ai depositati fascicoli di merito. In secondo luogo, non ostante la sua formale intestazione, il motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, è volto a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, un diverso accertamento di fatto, contrapposto e alternativo rispetto a quello già compiuto dal giudice di merito ed una diversa lettura delle risultanze probatorie. Giova rammentare che questa Corte hapiù volte affermato che non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle CC 13 dicembre2023 Ric. n.24396/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; invero le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (tra tante: Cass. Sez. 3, 04/03/2022 n. 7187; S ez. 1 , 05/02/2019 n. 3340 ; Cass. Sez. 1, 13/10/2017 n. 24155 ; Cass. S ez. 5, 30/12/2015 n. 26110). In definitiva, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte d’appello e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. Sez. 3, 04/07/2017 n. 16467; Cass.Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass. Sez. L, 13/06/2014, n. 13485 ; Cass. Sez. L, 15/07/2009, n. 16499). Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello con motivazione piana e adeguata ha spiegato come la comunicazione diffamatoria fosse stata portata a conoscenza di più destinatari ed in particolare che «la richiesta di adozione dei poteri sostitutivi non fu trasmessa in via riservata al Questore di Catania, ma indirizzata anche al dirigente del Commissariato di P.S. centrale») «senza alcuna utilità apparente se non quella di mettere in cattiva luce l’appellato di fronte all’intera amministrazione di appartenenza» (fogli 6-7 non numerati della sentenza impugnata). 3.Da ciò discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Il ricorrente soccombente va anche condannato al pagamento, in favore del resistente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad Euro 1.300,00 (oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo), ai sensi dell’art.96, terzo CC 13 dicembre2023 Ric. n.24396/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi comma, cod. proc. civ.; la proposizione di un mezzo di gravame inammissibile, in presenza di doglianze formulate senza tenere conto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in assenza di alcuna argomentazione che ne possa indurre la rimeditazione, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass.05/12/2022, n. 35593). Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in complessivi Euro 1300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge; lo condanna altresì al pagamento, in favore del resistente che liquida in Euro 1.300,00 CC 13 dicembre2023 Ric. n.24396/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti