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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 02760/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il decreto impugnata ha respinto l'appello, presenl:ata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio sulla pericolosità, siccome fondato su elementi già valutati in occasione di una precedente applicazione di misura di prevenzione; ritenuto che il motivo si risolve in una non consentita censura motivazionale, tra l'altro, versata in fatto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il decreto impugnata ha respinto l'appello, presenl:ata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio sulla pericolosità, siccome fondato su elementi già valutati in occasione di una precedente applicazione di misura di prevenzione; ritenuto che il motivo si risolve in una non consentita censura motivazionale, tra l'altro, versata in fatto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.
Decreto Cassazione n. 02760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris