CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18713/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Gondar n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo - ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 32, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - Avverso la sentenza n. 215/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'[OSCURATO:PERSONA] adì la Commissione tributaria provinciale di Pavia chiedendo l'annullamento di una ingiunzione di pagamento e del prodromico avviso di accertamento, causalmente ascritti ad omesso o inesatto versamento di IRES ed IRAP per l'anno d'imposta 2011, adducendo, in sintesi, l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento. A seguito della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, l'Associazione, con memoria ex art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prospettò l'esistenza di plurimi vizi asseritamente inficianti di nullità la notifica dell'avviso di accertamento. 2. L'impugnativa del contribuente è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito. 3. Avverso la sentenza d'appello resa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in epigrafe indicata, l'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con sei motivi, cui resistono, con distinti controricorsi, l'ente impositore, Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. L'Agenzia delle Entrate ha altresì spiegato ricorso incidentale condizionato articolato su un motivo, a sua volta resistito con controricorso4al ricorrente, il quale ha anche depositato memoria. r.g. n. 1871 2P 5 2 Cons. est. ossi Considerato che: 4. Logicamente preliminare è la trattazione del ricorso principale. 5. Con il primo motivo, si denuncia falsa applicazione dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ad avviso dell'impugnante, nel ritenere sanata la eccepita nullità della notifica per effetto della proposizione del ricorso giurisdizionale, il giudice territoriale ha fatto erronea applicazione del principio di diritto sancito dall'art. 156, terzo comma, del codice di rito, dacché il contribuente si è doluto unicamente della mancata notificazione dell'avviso di accertamento, senza articolare motivi di merito o comunque motivi dai quali inferire l'avvenuta conoscenza dell'avviso. Il motivo non può condurre all'accoglimento del ricorso, siccome rivolto avverso un'argomentazione priva di decisività. L'affermazione attinta dalla trascritta censura appare, infatti, un mero obiter dictum rispetto al nucleo fondante il rigetto dell'appello, ovvero l'accertamento della regolarità delle controverse notifiche: essa, dunque, ben può essere espunta dal provvedimento impugnato, senza minare la compiutezza e la concludenza della motivazione. 6. Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. Motivazione apparente in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.», il ricorrente, per l'ipotesi in cui la Corte ritenga che il giudice di appello abbia «interpretato la domanda (anche) quale contestazione della pretesa dell'amministrazione recata dall'avviso di accertamento» eccepisce «l'assenza di ogni motivazione sotto questo profilo». La doglianza è infondata: in alcuna parte l'impugnata pronuncia ha inteso, nemmeno per implicito, la domanda del contribuente come tesa a contestare il merito della pretesa impositiva. r.g. n. 187 3 Cons. est. 7. Con il terzo mezzo di gravame, si rileva nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di statuire sulla necessità di una relazione di notifica, ai fini della validità di quest'ultima. 8. Il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art.145 cod. proc. civ., degli artt. 8 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamenta l'errore commesso dal giudice di merito nel ritenere valida la notifica eseguita a mezzo posta ad un ente con la modalità del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e successivo invio di raccomandata informativa, per assenza di persone abilitate a ricevere il piego. 9. Con il quinto mezzo, ancora per violazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 in parametro all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si censura la sentenza nella parte in cui ha considerato irrilevante, ai fini della regolarità della notificazione, la incompletezza delle risultanze dell'avviso di ricevimento (privo della menzione della data delle attività e delle ragioni della mancata consegna dell'atto) e la mancata allegazione del plico asseritamente restituito al mittente. 10. Con il sesto motivo, sempre per violazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si eccepisce la nullità della notifica dell'atto impositivo per omessa produzione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale. 11. Le censure ora riassunte sono inammissibili, per un duplice ordine di ragioni, ciascuna ex se sufficiente a giustificare la decisione. 11.1. In primis, per inosservanza del principio di autosufficienza nella formulazione dei motivi, siccome privi della trascrizione nel corpo del ricorso o della riproduzione in altro modo degli atti relativi al procedimento notificatorio contestato. r.g. n. 187 / 01 4 Cons. estIR e [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, rammentare il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (cfr., ex plurimis, Cass. 05/11/2020, n. 24720; Cass. 30/11/2018 n. 31038; Cass. 28/02/2017, n. 5185; Cass.29/08/2005, n. 17424). 11.2. In secondo luogo, perché muovono da un presupposto fattuale differente da quello indicato nella gravata pronuncia. Il richiamo all'art. 14 della legge n. 890 del 1982 operato dal giudice di prossimità esprime un accertamento chiaro ed univoco: la notifica dell'atto impositivo in parola è stata eseguita direttamente a mezzo posta dall'ufficio finanziario, vicenda regolata dalle disposizioni dettate dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (tra le tantissime: Cass. 28/05/2020, n. 10131; Cass. 14/11/2019, n. 29642; Cass. 12/06/2018, n. 15364; Cass. 15/07/2016, n. 14501; Cass. 13/06/2016, n. 12083; Cass. 06/06/2012, n. 9111). Per converso, tutte le contestazioni mosse dal ricorrente si incentrano sulla presunta inosservanza dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, così necessariamente postulando il compimento della notifica de qua a mezzo posta tramite ufficiali giudiziari (o messi comunali o messi speciali autorizzati). Orbene, è noto che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge (quale quello lamentato dal ricorrente) non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico dell'operazione giuridica di sussunzione, laddove, diversamente (cioè ponendo in r.g. n. 187 5 Cons. est. R faele Rossi discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitare poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (da ultimo, Cass. 22/03/2021, n. 8000; Cass. 13/03/2018, n. 6035; Cass.14/02/2017, n. 3965; Cass. 23/09/2016, n. 18715). 12. Rigettato il ricorso principale, resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate. 13. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controrícorrentí, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro 4.000 per compensi,laT-e allespese prenotate a debita, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta