CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 91 e 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non sono consentiti perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrapi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], A ELLE% oggl, __ _ _O 6 [OSCURATO:PERSONA] er•