CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria trasmessa tramite PEC in data 8 marzo 2022, il difensore dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato di è estinto per prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza in diritto, nonché la logicità e la effettività della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di false dichiarazioni alla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla propria identità personale, ad essa rese a seguito di un controllo per violazione alle norme della circolazione stradale, conclusosi con la fuga dell'interessato, è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non solo non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), ma è del tutto conforme all'orientamento ormai pacifico di questa Corte, secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca alla [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Rv. 273324; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 - dep. 18/02/2015, Rv. 262658; Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010 - dep. 27/01/2011, Rv. 249707); che, l'accertata inammissibilità del ricorso determina l'ininfluenza - ai fini della prescrizione - del tempo trascorso dopo la pronuncia d'appello (SU, n. 32 del 22/11/2000); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il ConJ1iliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] eorda maglia IN CANCE1.1 E:1A Stef -i Q P,