CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33605/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, che haconcluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso e ha depositatoconclusioni scritte e nota spese;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al primomotivo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 settembre 2025, la Corte di appello di Romaconfermava la decisione resa dal Tribunale di Roma il 2 dicembre 2022, con laquale XXXXXXXXXXXXXXXera stato condannato alla pena di 7 anni di reclusione,in quanto ritenuto colpevole di cinque episodi, unificati dal vincolo dellacontinuazione, del reato di cui all’art. 609 bis, commi 1 e 2 n. 1 cod. pen. (capiA, B, C, D ed E), commessi in danno di cinque diverse giovani donne, tre dellequali minorenni, durante lo svolgimento di finti provini cinematografici; fatticommessi in XXXX tra il 25 ottobre e il 19 novembre 2017 (capi A, B, C e D) etra il dicembre 2011 e il marzo 2012 (capo E). L’imputato veniva altresìcondannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confrontidella parte civile [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa del reato di cui al capoE), in favore della quale veniva riconosciuta una provvisionale di importo pari a15.000 euro.2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, XXXXXXX, tramite ilsuo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattromotivi.Con il primo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 12 del d. lgs. n.116 del 2017, 178 e 179 cod. proc. pen., eccependosi la nullità assoluta dellesentenze di primo e secondo grado in ragione del fatto che al giudizio di primogrado ha partecipato, quale componente del Collegio giudicante, la dott.ssaCon il secondo motivo di ricorso, la difesa contesta, sotto il profilo dellacarenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, la conferma del giudiziodi colpevolezza dell’imputato, rimarcando la debolezza rappresentativa deirisultati probatori valorizzati dai giudici di merito ed evidenziando, all’esito diun’ampia rassegna delle testimonianze acquisite, che le denunce sono statesporte solo da un’esigua parte delle ragazze che all’epoca ebbero a interfacciarsicon l’Accademia di pertinenza dell’imputato, peraltro solo a seguitodell’intervento diretto della coppia XXXXX-XXXXXXXXX, verosimilmente animatada intenti ritorsivi e calunniatori verso l’imputato e solo dopo essere stateidentificate e contattate dai Carabinieri. A ciò si aggiunge che le analisi forensieseguite sui supporti digitali oggetto di sequestro non hanno restituito elementiidonei a corroborare le dichiarazioni accusatorie, ad eccezione di quelle afferentila posizione di [OSCURATO:PERSONA], mostratasi tuttavia in tutte le ripreseestrapolate pienamente consenziente e mai particolarmente turbata nei rapportiintrattenuti con l’imputato.Del resto, le ragazze indicate come persone offese hanno continuato afrequentare l’Accademia e a partecipare agli eventi organizzati dall’imputatoanche dopo i presunti abusi, sottoponendosi in più occasioni ai provini,precisandosi che, quanto agli episodi che hanno riguardato le minori, eranopresenti sempre i genitori, per cui non può affatto escludersi che sia stata fornitadalle ragazze una lettura soggettiva e non corretta delle circostanze verificatesi,tanto più ove si consideri che il luogo dove sarebbero avvenuti i fatti era aperto eaccessibile da chiunque.Con il terzo motivo, è stata eccepita l’inosservanza degli art. 512 cod. proc.pen. in relazione all’acquisizione del verbale di sommarie informazioni dellapersona offesa XXXXXXXXXXXXXXX, rispetto alla quale gli inquirenti avrebberopotuto chiedere l’incidente probatorio, non risultando adeguatamentecontrobilanciata nel caso di specie l’avvenuta violazione del contraddittorio.Il quarto motivo è infine dedicato al trattamento sanzionatorio, dolendosi ladifesa del mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità e dellegrado di offensività dei fatti di causa, della natura episodica e temporalmentecircoscritta delle condotte contestate, oltre che dell’età avanzata dell’imputato edell’assenza di precedenti penali a suo carico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 12del d. lgs. n. 116 del 2017, il giudice onorario di pace non può essere destinato,per il settore penale, a comporre i collegi qualora si proceda per i reati indicatinell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.Ora, per quanto in questa sede rileva, tra i delitti indicati da tale normafigura, tra gli altri, quello previsto dall’art. 609 bis, “nelle ipotesi aggravatepreviste dall’art. 609 ter cod. pen.”.Nel caso di specie, rispetto a nessuna delle cinque imputazioni di violenzasessuale per cui si procede, è stata contestata alcuna delle ipotesi aggravatepreviste dall’art. 609 ter cod. pen., il che, come correttamente rilevato dai giudicidi appello (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata) è sufficiente a escludere ladedotta violazione degli art. 12 del d. lgs. n. 116 del 2017, restando solo daprecisare per completezza che, in ogni caso, come da informazione provvisoriadel 28 maggio 2026, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermatoche la violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essereassegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelliprevisti dall’art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma unainosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione deiprocessi, che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono allacapacità del giudice. La censura difensiva non può dunque trovare accoglimento.2. Passando al secondo motivo, occorre evidenziare che l’affermazione dellapenale responsabilità dell’imputato non presenta vizi di legittimità rilevabili inquesta sede.Deve al riguardo premettersi che le due conformi sentenze di merito, le cuiargomentazioni sono destinate a integrarsi un apparato motivazionale unitario,hanno innanzitutto operato un’adeguata ricostruzione dei fatti di causa,richiamando in primo luogo le dichiarazioni rese dalle persone offeseXXXXXXXXXXXXXXX (capo A), XXXXXXXXXXXXXXXXX (capo B), XXXXXXXXi(capo C), XXXXXXXXXXXX (capo D) e [OSCURATO:PERSONA] (capo E), le qualihanno descritto in maniera chiara e precisa le condotte illecite dell’imputato,contraddistinte da un modus agendi costante: XXXXXXX, infatti, durante losvolgimento presso il suo studio di finti provini cinematografici relativi a un film,a suo dire intitolato “Là nel castello”, costringeva le giovani aspiranti attrici asubire atti sessuali, consistiti in toccamenti e accarezzamenti delle parti intimesopra gli indumenti, in baci sulle labbra e sul collo e, nel caso della DeAngelis, inuna penetrazione digitale della vagina.Orbene, sia il Tribunale (cfr. pagine 43 ss. della sentenza di primo grado)che la Corte di appello (cfr. pagine 11 ss. della decisione impugnata) hannoritenuto attendibili le persone offese, rimarcando la coerenza e la convergenzadelle loro rispettive dichiarazioni, rispetto alle quali non è emerso né alcuncontagio narrativo, né alcuna forma di condizionamento da parte diXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, ovvero di coloro che, dopo averinizialmente collaborato con il ricorrente nella prospettiva di fare carriera nelmondo dello spettacolo, si sono poi resi conto gradualmente delle “anomalie” checaratterizzavano il modo di operare dell’imputato. È stato in tal sensosottolineato che le persone offese hanno scelto in maniera libera e autonoma dipresentare le rispettive denunce, e ciò anche al fine di interrompere le molestiesessuali che XXXXXXX stava perpetrando in maniera quasi seriale in danno digiovani aspiranti attrici.Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, i giudici di merito hannoragionevolmente sottolineato l’irrilevanza del materiale probatorio concernentel’esistenza di film realmente in lavorazione o lo svolgimento di attività lecitenell’Accademia diretta dal ricorrente, non essendo tali circostanze idonee adestrutturare il giudizio di attendibilità delle vittime che hanno raccontato inmodo lineare le loro amare esperienze, senza mostrare peraltro alcunrisentimento nei confronti dell’imputato, tanto è vero che le persone offese non sisono costituite parti civili, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], la quale però èanche colei che ha subito gli abusi sessuali più invasivi e che, dal punto di vistapsicologico, ha patito le conseguenze maggiormente rilevanti.In ogni caso, al di là di talune lievi discrepanze che tuttavia hannoriguardato elementi del tutto secondari delle vicende, per il resto chiaramentedescritte anche nelle loro dimensioni spazio-temporali, i racconti delle ragazze,oltre a riscontrarsi reciprocamente, hanno trovato significative conferme, tral’altro, nelle dichiarazioni sia di XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, sia dialtre aspiranti attrici (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX) che, pur avendo vissuto esperienzeanaloghe, hanno tuttavia deciso di non presentare querela.2.1. In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni coerenti con leacquisizioni probatorie e scevre da aspetti di irrazionalità, la valutazionedell’attendibilità delle persone offese compiuta nelle due conformi sentenze dimerito non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano, peraltro intermini non adeguatamente specifici, nella sostanziale proposta di una letturaalternativa del materiale istruttorio, operazione questa che non è tuttaviaconsentita in questa sede, dovendosi ribadire che, in tema di giudizio dicassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità,sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), essendosi intal senso precisato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali a imporre diversa conclusione del processo, sicché non sono consentitetutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanzadi rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori daconclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Rv. 280747).Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità.3. Il terzo motivo è inammissibile perché generico. Ed invero, nell’eccepirel’inosservanza degli art. 512 cod. proc. pen. rispetto all’acquisizione del verbaledi sommarie informazioni della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX (acquisizioneavvenuta in ragione della sopravvenuta irreperibilità della dichiarante), il ricorsonon specifica, come sarebbe stato necessario, in che modo avrebbe avuto luogola violazione della richiamata norma processuale, risolvendosi in realtà ladoglianza difensiva in un non consentito dissenso valutativo rispetto al contributodichiarativo della teste, che è stato invece oggetto di adeguato scrutinio in sededi merito.4. Parimenti immune da censure è infine la motivazione della sentenzaimpugnata relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609bis comma 3 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche.4.1. In ordine al primo aspetto, la Corte di appello (cfr. pagina 19 dellasentenza impugnata) ha ragionevolmente valorizzato, in senso ostativo allaconfigurabilità dell’invocata attenuante della minore gravità, le modalità insidiosedei fatti e il grado di coartazione esercitato dall’imputato; questi, infatti, sitrovava in un’evidente posizione di preminenza rispetto alle giovani vittime cheversavano in una condizione di sudditanza psicologica e che hanno subito, inmodo non occasionale, atti di non brevissima durata connotati da un’elevatainvasività a livello corporeo. Ciò posto, deve ritenersi che la mancataapplicazione dell’attenuante ex art. 609 bis ultimo comma cod. pen. non presenticriticità, essendosi posti i giudici di merito in piena sintonia con la consolidataaffermazione di questa Sezione (cfr. Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv.277615 e Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196), secondo cui, in tema diviolenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minoregravità, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cuiassumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitatosulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristichepsicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessualedella persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il dannoarrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamentecontenuto, il che è stato escluso, in primo e in secondo grado, all’esito di unpercorso argomentativo tutt’altro che illogico.4.2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, deve ugualmente ritenersiche sul punto il percorso motivazionale delle sentenze di merito non presti ilfianco alle censure difensive.In proposito occorre premettere che, secondo il costante orientamento diquesta Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), in tema dimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoriae dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Èstato inoltre precisato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non ènecessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione. Orbene, in applicazione di tale premessainterpretativa, devono ritenersi non configurabili i profili di illegittimità e i vizidella motivazione evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito rimarcato, insenso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, l’assenza diresipiscenza da parte dell’imputato e la reiterazione delle condotte delittuoseoggettivamente gravi, che peraltro hanno lasciato ferite ancora aperte nellevittime, una delle quali, la XXXXXXXXX, è stata indirizzata presso un centro disupporto psicologico.Anche in tal caso, a fronte di un apparato argomentativo nonmanifestamente illogico, non vi è dunque spazio per recepire le obiezionidifensive, volte a sollecitare differenti apprezzamenti di merito che, come detto,esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.5. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorsoproposto nell’interesse di XXXXXXX deve essere rigettato, da ciò scaturendo lacondanna del ricorrente sia al pagamento delle spese processuali, sia allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile, liquidate nei modi di cui al dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXX,ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.