CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2024
Cassazione n. 06744/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Bolzano; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 1 agosto 2024 il GIP del Tribunale di Bolzano – quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca della pena sospesa di cui alla sentenza emessa in data 5 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2018 (condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione), ai sensi dell’art. 168 comma 3 cod.proc.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. In sintesi, la difesa rileva che : a) dal 21 dicembre 2018, data di irrevocabilità della sentenza contenente la pena sospesa revocata, alla data del provvedimento impugnato, sono decorsi più di cinque anni senza che [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole; b) da ciò deriva la intangibilità del beneficio ai sensi dell’art. 167 cod.pen., come di recente precisato da Sez. I n. 21603 del 20.02.2024. Si sarebbe verificato, in altre parole, un effetto di «consolidamento» del beneficio, non più revocabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Dalla lettura del certificato penale risulta che posteriormente al 21 dicembre 2018 (data di irrevocabilità della sentenza emessa il 5 dicembre 2018) sono divenute irrevocabili due decisioni di condanna per fatti antecedenti (e non per fatti posteriori) a pene che, cumulate con quella sospesa, superano i limiti di cui all’art. 163 cod.pen. . Si tratta, pertanto della ipotesi di revoca di diritto di cui all’articolo 168 comma 1 n.2 cod.pen. e non della ipotesi di cui all’articolo 168 comma 3 cod.pen. . La revoca di diritto opera in ragione del verificarsi dei presupposti e le due decisioni per fatti antecedenti sono divenute irrevocabili in data 19 gennaio 2022 e in data 6 novembre 2023. Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è dec