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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 08119/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Innperia in data 6/11/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] n. in Algeria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia negava la convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a misura precautelare in relazione al delitto di rapina aggravata, per difetto del requisito della quasi flagranza e, in accoglimento della domanda cautelare del P.nn., ritenuta la sussistenza di gravi indizi del reato a carico degli indagati e di un concreto rischio di reiterazione di condotte della stessa specie, applicava agli stessi la misura della custodia cautelare in carcere. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, il quale ha dedotto la violazione degli artt. 380 e 382 cod.proc.pen. in quanto il Gip avrebbe rigettato la richiesta di convalida dell'arresto sulla base di richiami giurisprudenziali non pertinenti, nonostante dagli atti emerga che non sussiste alcun apprezzabile scarto temporale tra il momento dell'intervento della P.g. sul luogo del reato e il rinvenimento di tracce dello stesso, commesso immediatamente prima dagli arrestati, situazione che integra la quasi flagranza.

Pertanto, il profilo valorizzato in senso negativo dal Gip, ovvero la mancata diretta percezione dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA], è erroneo alla luce dell'accertata presenza sulle persone degli indagati di tracce del reato appena commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato in maniera manifesta.

Questa Corte, nella sua massima composizione nomofilattica, ha chiarito che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice,Rv. 267591-01;in senso conforme, tra molte,Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017, Rv. 270104-01; n. 36169 del 22/09/2021, Rv, 281887- 01; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, Rv. 281749-01). 1.1 Secondo quanto riportato dall'ordinanza impugnata, dal verbale d'arresto risulta che la P.g., giunta sul luogo a seguito di segnalazione di una lite tra soggetti extracomunitari, vi rinveniva l'indagato [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla p.o. [OSCURATO:PERSONA], entrambi in stato di ubriachezza, mentre una terza persona, successivamente identificata in [OSCURATO:PERSONA], veniva fermata mentre si allontanava.

Nella circostanza gli operanti raccoglievano le dichiarazioni dei primi due stranieri, assumevano a sommarie informazioni testimoniali il teste oculare [OSCURATO:PERSONA] e sottoponevano a perquisizione gli indagati, rinvenendo sulla persona dell'[OSCURATO:PERSONA] il telefono cellulare sottratto alla p.o. e su quella del Mohd la somma di euro sette, pure sottratta alla vittima. 1.2 La ricostruzione dei fatti, condivisa dal P.m. impugnante, dà conto della correttezza della valutazione del Gip atteso che, per espressa previsione normativa, la quasi flagranza, nell'ipotesi che qui interessa, diversa da quella dell'inseguimento, è ravvisabile nei confronti di chi , "è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", cose o tracce che non debbono essere oggetto di ricerca da parte 2 n degli investigatori ma debbono essere dagli stessi constatate e debbono apparire dimostrative del collegamento con il reato appena commesso.

Deve, dunque, escludersi che sia richiesta la diretta percezione della commissione del reato da parte della P.g., essendo invece necessario che gli operanti, all'atto dell'intervento, colgano cose o tracce idonee a collegare in maniera diretta e inequivoca l'indiziato al reato.

Simile interpretazione è l'unica coerente con la ratio legis che autorizza la privazione della libertà personale ad opera della Polizia giudiziaria, in assenza di un preventivo vaglio giurisdizionale, solo in situazioni di urgenza (reato in corso di esecuzione) ovvero di evidenza indiziaria circa la responsabilità del soggetto.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Innperia in data 6/11/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] n. in Algeria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia negava la convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a misura precautelare in relazione al delitto di rapina aggravata, per difetto del requisito della quasi flagranza e, in accoglimento della domanda cautelare del P.nn., ritenuta la sussistenza di gravi indizi del reato a carico degli indagati e di un concreto rischio di reiterazione di condotte della stessa specie, applicava agli stessi la misura della custodia cautelare in carcere. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, il quale ha dedotto la violazione degli artt. 380 e 382 cod.proc.pen. in quanto il Gip avrebbe rigettato la richiesta di convalida dell'arresto sulla base di richiami giurisprudenziali non pertinenti, nonostante dagli atti emerga che non sussiste alcun apprezzabile scarto temporale tra il momento dell'intervento della P.g. sul luogo del reato e il rinvenimento di tracce dello stesso, commesso immediatamente prima dagli arrestati, situazione che integra la quasi flagranza. Pertanto, il profilo valorizzato in senso negativo dal Gip, ovvero la mancata diretta percezione dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA], è erroneo alla luce dell'accertata presenza sulle persone degli indagati di tracce del reato appena commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato in maniera manifesta. Questa Corte, nella sua massima composizione nomofilattica, ha chiarito che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice,Rv. 267591-01;in senso conforme, tra molte,Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017, Rv. 270104-01; n. 36169 del 22/09/2021, Rv, 281887- 01; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, Rv. 281749-01). 1.1 Secondo quanto riportato dall'ordinanza impugnata, dal verbale d'arresto risulta che la P.g., giunta sul luogo a seguito di segnalazione di una lite tra soggetti extracomunitari, vi rinveniva l'indagato [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla p.o. [OSCURATO:PERSONA], entrambi in stato di ubriachezza, mentre una terza persona, successivamente identificata in [OSCURATO:PERSONA], veniva fermata mentre si allontanava. Nella circostanza gli operanti raccoglievano le dichiarazioni dei primi due stranieri, assumevano a sommarie informazioni testimoniali il teste oculare [OSCURATO:PERSONA] e sottoponevano a perquisizione gli indagati, rinvenendo sulla persona dell'[OSCURATO:PERSONA] il telefono cellulare sottratto alla p.o. e su quella del Mohd la somma di euro sette, pure sottratta alla vittima. 1.2 La ricostruzione dei fatti, condivisa dal P.m. impugnante, dà conto della correttezza della valutazione del Gip atteso che, per espressa previsione normativa, la quasi flagranza, nell'ipotesi che qui interessa, diversa da quella dell'inseguimento, è ravvisabile nei confronti di chi , "è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", cose o tracce che non debbono essere oggetto di ricerca da parte 2 n degli investigatori ma debbono essere dagli stessi constatate e debbono apparire dimostrative del collegamento con il reato appena commesso. Deve, dunque, escludersi che sia richiesta la diretta percezione della commissione del reato da parte della P.g., essendo invece necessario che gli operanti, all'atto dell'intervento, colgano cose o tracce idonee a collegare in maniera diretta e inequivoca l'indiziato al reato. Simile interpretazione è l'unica coerente con la ratio legis che autorizza la privazione della libertà personale ad opera della Polizia giudiziaria, in assenza di un preventivo vaglio giurisdizionale, solo in situazioni di urgenza (reato in corso di esecuzione) ovvero di evidenza indiziaria circa la responsabilità del soggetto. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025
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