CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 2023
Cassazione n. 43772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni depositate dalla parte civile; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.640 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagine da 3 a 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 612 cod. pen. è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità manifeste, hanno ritenuto dimostrato il reato di minaccia in considerazione della piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Deve essere, inoltre, evidenziato che il motivo di appello inerente al reato di cui all'art. 612 cod. pen. era assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.; l'appellante si era, infatti, limitato ad affermare che le dichiarazioni della persona offesa non avrebbero trovato riscontro esterno (vedi pag. 6 dei motivi di appello) senza confrontarsi in alcun modo con le motivazioni fornite sul punto dal Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata, in data 28/08/2023, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA], jgfi re estensore La