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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19100/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio delkordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 settembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione all'esecuzione di una pena detentiva a lui irrogata, e lo ha contestualmente ammesso alla detenzione domiciliare.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione a circostanze di fatto che, a ogni evidenza, non lo riguardano — attenendo, invece, ad altro condannato — e sono state, deve ragionevolmente inferirsi, inserite per mero errore nel provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. L'ordinanza impugnata — come, del resto, ammesso dallo stesso Tribunale di sorveglianza nel provvedimento con cui, il 18 ottobre 2022, ne ha sospeso l'esecuzione — poggia su una motivazione manifestamente illogica, perché riferita ad un condannato che deve scontare una pena non coincidente con quella irrogata a Grifoni, che è gravato da pendenze recenti (mentre quelle dell'odierno ricorrente risalgono a non oltre il 2013) e, diversamente da lui, ha un fratello, di nome Nazzareno, che abita Rieti.

La pregnanza delle segnalate discrasie e l'incidenza che l'indicazione di dati non riferibili a [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto sulla decisione impugnata, orientata al rilievo secondo cui egli sarebbe portatore di un residuo coefficiente di pericolosità sociale contenibile solo mediante la sottoposizione alla detenzione domiciliare, ne determina, in definitiva, l'illegittimità.

3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio delkordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione all'esecuzione di una pena detentiva a lui irrogata, e lo ha contestualmente ammesso alla detenzione domiciliare. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione a circostanze di fatto che, a ogni evidenza, non lo riguardano — attenendo, invece, ad altro condannato — e sono state, deve ragionevolmente inferirsi, inserite per mero errore nel provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. L'ordinanza impugnata — come, del resto, ammesso dallo stesso Tribunale di sorveglianza nel provvedimento con cui, il 18 ottobre 2022, ne ha sospeso l'esecuzione — poggia su una motivazione manifestamente illogica, perché riferita ad un condannato che deve scontare una pena non coincidente con quella irrogata a Grifoni, che è gravato da pendenze recenti (mentre quelle dell'odierno ricorrente risalgono a non oltre il 2013) e, diversamente da lui, ha un fratello, di nome Nazzareno, che abita Rieti. La pregnanza delle segnalate discrasie e l'incidenza che l'indicazione di dati non riferibili a [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto sulla decisione impugnata, orientata al rilievo secondo cui egli sarebbe portatore di un residuo coefficiente di pericolosità sociale contenibile solo mediante la sottoposizione alla detenzione domiciliare, ne determina, in definitiva, l'illegittimità. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così
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