CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29042/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14644/2022R.G., proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di “Eredi di [OSCURATO:PERSONA]”; -intimati- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa da sé medesima (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]),ex art. 86 cod. proc. civ., nonché, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] i a Casanova (pec dichiarata: -2- [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura incalce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 7961/2021 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 30 novembre 2021; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . Rilevato che: 1. l a società Te. M a . s.r.l., conduttrice di un locale commerciale locatole da [OSCURATO:PERSONA] ove svolgeva l’attività di vendita di capi di abbigliamento, avendosubìto danni in seguito ad allagamenti asseritame n te causati dalla concotta della proprietaria, che avrebbe omesso la pulizia e la manutenzione del bocchettone di raccolta delle acque, la citò in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, resistette all a domanda e domandò , a sua volta, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno asseritamente derivatole dalla realizzazione, da parte del l a conduttrice , di una nicchia sulla facciatadel locale, in assenza di autorizzazione; il Tribunalerigettò le domande, compensando le spese; 2. proposto gravame principale dalla attrice - conduttrice e gravame incidentale dalla proprietaria - convenuta e costituitesi entrambi dinanzi alla Corte d’appello di Roma, all’udienza del 30 marzo 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarò il decesso della parte assistita , provocando la declaratoria di interruzione del processo; all’esito della successiva udienza del 30 novembre 2021, previa declaratoria di inammissibilità – rispettivamente, per difetto di legittimazione e per tardività – dell’istanza di estinzione depositata dallo stesso difensore di [OSCURATO:PERSONA] e -3- di quella di riassunzione depositata dal difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello ha emesso sentenza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese; 3. avverso questa sentenza (depositata lo stesso 30 novembre 2021) la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo ; ha risposto con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], reputando di essere stata intimata in proprioe non quale difensore costituito nel giudizio d’appello per la parte deceduta; la trattazioneè stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico M inistero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte; le parti costituite hannodepositato memoria. Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso viene denuncia t a , ai sensi dell’art.360 n.4cod. proc. civ., la «Nullità della dichiarazione di estinzione del processo per violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 305 e 307 cpc»; la ricorrente sostiene che la dichiarazione dell’evento interruttivo (nella specie, la morte della parte costituita), da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., non è una mera dichiarazione di scienza ma assume la natura di atto negoziale e di dichiarazione di volontà; pertanto , perché possa produrre l’effetto dell’interruzione del processo,non sarebbe sufficiente la mera dichiarazione dell’evento, ma occorrerebbe anche quell a della volontà di conseguirel’effetto interruttivo; tale effetto non si sarebbe prodotto nellafattispecie, poiché all’udienza del 30 marzo 2021, dinanzi al collegio d’ appello , -4- l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di C eleste Gianni , aveva bensì dichiarato l’evento (il decesso dell’ appellata ) ma non aveva manifestatola volontà di conseguire l’interruzione del processo; non essendosiprodotto l’effetto interruttivo – argomenta la ricorrente – per un verso , sussisteva la legittimazione del lo stessodifensore in ordine all ’ istanza di estinzione, d a reputarsi peraltro infondata per mancanza del necessario presupposto dell’interruzione; per altro verso, al di là della tardività dell’istanza di riassunzione da lei depositata, erroneamenteera stata pronunciatal’estinzione del giudizio; 2.il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato; è inammissibilein quanto proposto nei confronti degli “Eredi di [OSCURATO:PERSONA]”, indicati collettivamentee impersonalmente al difuori dei rigorosi presupposti in cui ciò è consentito ai sensi dell’art. 328 cod. proc. civ.; ilricorso è invece infondato in quanto (non già proposto nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, bensì) notificato ai procuratori della parte costituita nel giudizio d’appello, sull’assunto del mancato verificarsi dell’effetto interruttivo in conseguenza del decesso di essa e della conseguente ultrattività del loro mandato; sotto tale profilo, il ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha affermato – e ribadito – che, mentre l ’ ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo (comportandone soltanto un temporaneo stato di quiescenza fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all’estinzione: Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17531; Cass. 20/05/2020, n. 10210), invece il provvedimento di estinzione de l giudizio ha il contenuto -5- sostanziale (e, nella fattispecie, anche la veste formale) della sentenza, ed è pertantoordinariamente impugnabile ( ex multis , Cass. 02/04/2009, n. 8002; Cass. 23/03/2017, n. 7614; Cass.30/06/2021, n. 18499), ovviamentein confronto delle alt re parti della sentenza stessa; ciò posto in ordine all’ammissibilità del ricorso in quanto notificato aiprocuratori costituit i per la parte originaria, di cui si assume l’ultrattiva legi t timazione processuale in asserita mancanza del dichiarato effetto interruttivo, ess o, pera l tro, è infondato; la circostanza che la dichiarazione prevista dall’art. 300 cod. proc. civ.– che il procuratore d e lla parte costituita è onerato di effettuarein udienza o di notificare alle altr e parti – abbia natura di dichiarazione negoziale, non si traduce nel la necessità che la volontà di conseguire l’effetto interruttivo sia form almente manifestata, essendo suffic iente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima , la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi; in altreparole, la dichiarazione re s a ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., avente ad oggettol’evento interruttivo, deve supporre la volontà del dichiarante di provocare l’interruzionestessa, con la conseguenzache quest’ultima non si realizza al l orché la causa interruttiva (nella specie, la morte della parte) sia stata esposta per fini diversi; è dunque necessario, ma anche sufficiente, che si integri tale supposizione, mentre non occorre necessariamente che l a dichiarazione abbia fo rmalmente ad oggetto la predetta finalità, potendoessere circoscritta, stante il disposto testuale della norma processuale, all’esposizione dell’evento idoneo a produrla; -6- nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente rilevato che la dichiarazione del decesso della parte effettuata dal difensore costituito all’udienza del 30 marzo 2021 non era stata fatta per fini diversi da quellodi provocare l’interruzione delprocesso, a t teso ch e la volontà di perseguire questa finalità risultava chiaramente rappresentata a seguito del deposito, alcuni giorni prima dell’udienza medesima, di una nota in cui, unitamente all’anticipazione dell’esposizione dell’evento interruttivo, il difensore aveva specificamente chiesto di “provvedere ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ.”; con la dichiarazione resa all’udienza del 30 marzo 2021, l’effetto interruttivo s i era dunque senz’a l tro prodotto, sicché ritualmente la Corte d’appello ha proceduto alla de c laratoria dell’estinzione del gi u dizio dopo aver rilevato la tardività dell’istanza di riassunzione; 3. i n definit i va , il ricorso prop osto dalla T e.Ma . s.r.l. va rigettato; 4.nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di legittimità, attesa l’avvenutacostituzione in proprio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; 5. a norma dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] la Corte rigetta il ricorso; a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente -7- ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe