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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00996/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21161/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 831/01/16, depositata il 17/02/2016.

Oggetto: Tributi -IVA - Controllo exart. 36 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 54 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 -Credito d’imposta.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal ConsigliereGiacomo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 831/01/16 del 17/02/2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 6421/62/15, la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Globalmedia), oggi in liquidazione, avverso una cartella di pagamento per IRES, IVA e altro relativa all’anno d’imposta 2010.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato exart. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di AE evidenziando che doveva confermarsi la validità del ruolo, al netto degli sgravi operati dall’Ufficio.

In particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, venivano confermate: a) l’iscrizione a ruolo della somma di euro 586.972,00 relativa all’anno d’imposta 2009 per un credito d’imposta relativo agli esercizi delle sale cinematografiche, non spettante per difetto di prova; b) l’iscrizione a ruolo della somma di euro 102.502,00 per un credito d’imposta relativo alle imprese di esercizio cinematografico, non essendo stato il credito compensato indicato in dichiarazione.

2. Avverso la sentenza della CTR Globalmedia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. AE resisteva con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. restava intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso Globalmedia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR) e dell’art. 4 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza del credito d’imposta in base al semplice rilievo della mancata indicazione nella dichiarazione, senza considerare l’avvenuta integrazione dellastessa, sia pure tardiva.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.2. Con riferimento al credito d’imposta di cui sub a), la CTR ha chiaramente affermato che la società contribuente non ha fornito prova di tale credito, sicché – essendo questa la ragione del disconoscimento – il motivo non coglie la ratio decidendi ed è, quindi, inammissibile.

1.3. Con riferimento, invece, al credito subb), previsto dall’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, la CTR silimita ad affermare che non sia stato compilato il quadro RU, con l’indicazione dell’importo del credito e dell’ammontare dello stesso portato in compensazione.

1.4. Tuttavia, l’art. 4, comma 3, del decreto del ministero per i beni e le attività culturali del 21 gennaio 2010, attuativo del menzionato art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, così recita: «I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato».

1.5. Ne consegue che, non avendo la società contribuente indicato il credito d’imposta nella dichiarazione, la stessa deve ritenersi senz’altro decaduta, non trovando applicazione in tali ipotesi i principi dettati da Cass.

S.U. n. 13378 del 30/06/2016 in materia di emenda (cfr. Cass. n. 31052 del 30/11/2018; Cass. n. 34266 del 15/11/2021).

1.6. Il motivo è, dunque, infondato in parte qua.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per l’essere stato il credito d’imposta comunicato dal Ministero per i beni e le attività culturali ad AE, così come previsto dall’art. 3, comma 6, del d.m. del 21/01/2010.

2.1. Il motivo, che riguarda all’evidenza il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, della l. n. 244 del 2007, è inammissibile per carenza di interesse.

2.2. Invero, indipendentemente dalla prova dell’esistenza del credito d’imposta, la mancata indicazione nella dichiarazione implica di per sé – come evidenziato con riferimento al motivo che precede –la decadenza della società contribuente.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

3.1. Globalmedia va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite indeterminabile.

Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimasta intimata.

3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 10.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21161/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 831/01/16, depositata il 17/02/2016. Oggetto: Tributi -IVA - Controllo exart. 36 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 54 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 -Credito d’imposta. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal ConsigliereGiacomo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 831/01/16 del 17/02/2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 6421/62/15, la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Globalmedia), oggi in liquidazione, avverso una cartella di pagamento per IRES, IVA e altro relativa all’anno d’imposta 2010. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato exart. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di AE evidenziando che doveva confermarsi la validità del ruolo, al netto degli sgravi operati dall’Ufficio. In particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, venivano confermate: a) l’iscrizione a ruolo della somma di euro 586.972,00 relativa all’anno d’imposta 2009 per un credito d’imposta relativo agli esercizi delle sale cinematografiche, non spettante per difetto di prova; b) l’iscrizione a ruolo della somma di euro 102.502,00 per un credito d’imposta relativo alle imprese di esercizio cinematografico, non essendo stato il credito compensato indicato in dichiarazione. 2. Avverso la sentenza della CTR Globalmedia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. AE resisteva con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. restava intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso Globalmedia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR) e dell’art. 4 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza del credito d’imposta in base al semplice rilievo della mancata indicazione nella dichiarazione, senza considerare l’avvenuta integrazione dellastessa, sia pure tardiva. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 1.2. Con riferimento al credito d’imposta di cui sub a), la CTR ha chiaramente affermato che la società contribuente non ha fornito prova di tale credito, sicché – essendo questa la ragione del disconoscimento – il motivo non coglie la ratio decidendi ed è, quindi, inammissibile. 1.3. Con riferimento, invece, al credito subb), previsto dall’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, la CTR silimita ad affermare che non sia stato compilato il quadro RU, con l’indicazione dell’importo del credito e dell’ammontare dello stesso portato in compensazione. 1.4. Tuttavia, l’art. 4, comma 3, del decreto del ministero per i beni e le attività culturali del 21 gennaio 2010, attuativo del menzionato art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, così recita: «I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato». 1.5. Ne consegue che, non avendo la società contribuente indicato il credito d’imposta nella dichiarazione, la stessa deve ritenersi senz’altro decaduta, non trovando applicazione in tali ipotesi i principi dettati da Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016 in materia di emenda (cfr. Cass. n. 31052 del 30/11/2018; Cass. n. 34266 del 15/11/2021). 1.6. Il motivo è, dunque, infondato in parte qua. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per l’essere stato il credito d’imposta comunicato dal Ministero per i beni e le attività culturali ad AE, così come previsto dall’art. 3, comma 6, del d.m. del 21/01/2010. 2.1. Il motivo, che riguarda all’evidenza il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, della l. n. 244 del 2007, è inammissibile per carenza di interesse. 2.2. Invero, indipendentemente dalla prova dell’esistenza del credito d’imposta, la mancata indicazione nella dichiarazione implica di per sé – come evidenziato con riferimento al motivo che precede –la decadenza della società contribuente. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.1. Globalmedia va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite indeterminabile. Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimasta intimata. 3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 10.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo
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