CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del rappresentantelegale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];-intimate-Numero registro generale 14033/2024Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 21545/2026Data pubblicazione 24/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1779/2023,depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussori,unitamente alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice principale,proponevano opposizione avverso il decreto n. 24/2019 emesso dalTribunale di Chieti, con il quale, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., erastato loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro218.578,66, oltre agli interessi e alle spese.Esponevano che il credito vantato dall’istituto di credito traeva originedall’esposizione debitoria maturata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su un rapportodi conto corrente acceso il 25 agosto 2004, su un finanziamentochirografario erogato il 13 settembre 2012 e su un conto anticipi fattureaperto il 29 agosto 2012, che avevano prestato, a garanzia delleobbligazioni della società, una fideiussione omnibus in data 29 marzo2010 fino all’importo di euro 205.000 e, successivamente, in data 12settembre 2012, una fideiussione specifica a copertura del finanziamentodi euro 70.000, ed eccepivano, per quanto qui interessa, la nullità dellegaranzie prestate per violazione della normativa antitrust, assumendo chele fideiussioni riproducessero le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 delloschema ABI del 2002, oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005, la decadenza della banca ex art. 1957 cod. civ., in ragione deldecorso del termine semestrale tra la revoca degli affidamenti, intervenutanel giugno e nell’agosto 2016, e la proposizione del ricorso monitorio nelgennaio 2019, la sussistenza di profili di usura originaria e sopravvenuta.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestava integralmente lededuzioni avversarie, negando l’applicabilità della disciplina antitrust alleNumero registro generale 14033/2024Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 21545/2026Data pubblicazione 24/06/2026fideiussioni per cui è causa, escludendo la sussistenza dei presupposti perla declaratoria di loro nullità e deducendo la derogabilità dell’art. 1957 c.c.in presenza di fideiussioni a semplice richiesta, nonché la sufficienza diuna richiesta stragiudiziale di pagamento ai fini della conservazione deidiritti verso i garanti.Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 173/2021 revocava il decretoingiuntivo nei confronti dei fideiussori, sul presupposto dell’applicabilitàdella tutela antitrust e della nullità delle fideiussioni; rigettaval’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando il decretoingiuntivo nei suoi confronti; rigettava altresì la domanda riconvenzionalee disattendeva la richiesta di CTU.Avverso tale decisione proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA].p.a., censurando la statuizione di accoglimento dell’opposizione deifideiussori. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano al gravame,insistendo per la conferma della sentenza di primo grado e riproponendole questioni già dedotte in sede di opposizione.La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1779/2023, ha accoltol’appello principale, riformando la decisione di primo grado nella parterelativa ai fideiussori, e, per l’effetto, ha condannato il Rudi e la Laveni alpagamento -in solido tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- dell’importo dieuro 218.578,66, oltre agli interessi, e ridefinito il regime delle spese deidue gradi di giudizio.Segnatamente, ha ritenuto che:a) il Rudi e la Laveni non sono qualificabili come consumatori, in quantosoci della società debitrice principale e, quanto alla Laveni, ancheamministratrice sino al dicembre 2012, con la conseguenza che lefideiussioni debbono ritenersi funzionalmente collegate all’attivitàd’impresa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con esclusione dell’applicabilità delladisciplina consumeristica invocata in sede di opposizione;Numero registro generale 14033/2024Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 21545/2026Data pubblicazione 24/06/2026b) la nullità derivante dalla violazione della normativa antitrust hacarattere meramente parziale, secondo i principi affermati dalle SezioniUnite, incidendo esclusivamente sulle singole clausole che costituivanospecifica riproduzione dello schema ABI del 2002, senza travolgere l’interocontratto di fideiussione né operare in via automatica;c) la fideiussione stipulata il 12 settembre 2012 deve qualificarsi comefideiussione specifica, con conseguente inapplicabilità della disciplinaantitrust, sicché l’eventuale scrutinio di nullità avrebbe potuto riguardare,in astratto, la sola fideiussione omnibus del 29 marzo 2010;d) per le fideiussioni stipulate successivamente al provvedimento dellaBanca d’Italia n. 55/2005 non è sufficiente la mera riproduzione delleclausole dello schema ABI, gravando invece sui fideiussori l’onere didimostrare la persistente partecipazione della banca creditrice all’intesaanticoncorrenziale anche nel periodo successivo; onere che nella specienon risulta assolto;e) le fideiussioni in esame hanno natura di garanzie a semplice richiesta,con la conseguenza che il rinvio pattizio all’art. 1957 cod. civ. deveintendersi limitato al solo termine semestrale, ritenuto rispettato mediantele richieste stragiudiziali di pagamento inviate nel giugno e nell’agosto2016, senza necessità della proposizione di un’azione giudiziale entro iltermine previsto dalla norma;f) le questioni relative agli interessi ultralegali e all’usura, riproposte daifideiussori ai sensi dell’art. 346 c.p.c., sono infondate, in quanto afferentiesclusivamente al rapporto di conto corrente intestato alla societàdebitrice principale e correttamente disattese dal Tribunale per difetto diallegazione e di prova, nonché per la natura esplorativa della consulenzatecnica richiesta.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Rudi e la Lavenipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.Numero registro generale 14033/2024Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 21545/2026Data pubblicazione 24/06/2026Resiste con controricorso la società Organa SPV -rappresentata dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-, in qualità di cessionaria della società [OSCURATO:SOCIETA]Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsaapplicazione della l. n. 287/1990 nonché dei principi in materia di tutelaantitrust, sostenendo che la nullità delle clausole riproduttive dello schemaABI può essere fatta valere anche dal socio fideiussore che non rivesta laqualifica di consumatore.Lamentano che la tutela antitrust opera a presidio dell’ordine pubblicoeconomico e che, pertanto, la legittimazione ad invocarla non siasubordinata alla qualifica soggettiva di consumatore, censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato il collegamentofunzionale tra garanti e società debitrice per escludere l’operatività delladisciplina invocata.Il motivo è inammissibile.Non è stata dai ricorrenti colta e ( quantomeno idoneamente ) censuratala ratio decidendi della sentenza impugnata.La L. n. 287/1990 tutela il corretto assetto concorrenziale del mercato e,per tale via, i soggetti che vi operano, a prescindere dalla loroqualificazione come consumatori o professionisti.Pertanto, la relativa violazione può essere fatta valere sia da fideiussoriprofessionali sia da fideiussori consumatori, come del resto ha riconosciutola corte d'appello a p. 7 quando ha affermato: « … in quanto ipotesi dinullità (riconducibile alla contrarietà all’ordine pubblico economico) essapuò essere fatta valere indistintamente dal professionista e dalconsumatore; tale precisazione consente di ritenere superata la questione… relativa alla qualificazione del ruolo del Simone e della madre».Numero registro generale 14033/2024Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 21545/2026Data pubblicazione 24/06/2026Benché abbia successivamente esaminato la posizione dei ricorrenti edabbia escluso che fossero consumatori, essendo entrambi soci dellaProgetto [OSCURATO:SOCIETA]. e la Laveni amministratrice della stessa fino al 19dicembre 2012 e quindi in epoca successiva al rilascio delle fideiussioniper cui è causa (p. 8), detto accertamento nondimeno non ha portato lacorte territoriale ad escludere la facoltà dei ricorrenti di avvalersi delladisciplina antitrust, essendo il rigetto della domanda di nullità dellafideiussione dipeso dal difetto di prova che l’intesa anticoncorrenziale sifosse trasfusa nel contratto per cui è causa, «trattandosi pacificamente digaranzia successiva al 2005 e non potendo quindi operare l’accertamento… compiuto dalla Banca d’Italia» (p. 11).2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione della l. n.287/1990 e, in particolare, dell’art. 2, assumendo che la nullità parzialedelle clausole anticoncorrenziali debba estendersi anche alle fideiussionispecifiche stipulate il 13 settembre 2012. Contestano la distinzioneoperata dalla corte d’appello tra fideiussioni omnibus e fideiussionispecifiche, sostenendo che anche queste ultime, ove riproducano leclausole dello schema ABI, costituiscano applicazione “a valle” dell’intesaanticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguitoindicati.La corte territoriale ha ritenuto che la natura “specifica” della garanziavale di per sé a escludere l’operatività della nullità derivante da inteserestrittive della concorrenza, limitando l’indagine a tale qualificazione etraendone una conclusione assorbente.Tale percorso argomentativo non è tuttavia conforme ai criteri chegovernano lo scrutinio della nullità dedotta.A prescindere dalla soluzione delle questioni interpretative relativeall’ambito di applicazione della disciplina antitrust, nonché a quelleconcernenti le condizioni di operatività della nullità dedotta, la verificaNumero registro generale 14033/2024Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 21545/2026Data pubblicazione 24/06/2026richiesta al giudice del merito non può essere elusa mediante il solorichiamo alla tipologia della garanzia.A fronte delle specifiche allegazioni dei ricorrenti in ordine alla presenza,anche nella fideiussione del 12 settembre 2012 di clausole corrispondentia quelle dello schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italian. 55 del 2005, la corte territoriale era tenuta ad esaminare il contenutodel contratto e a valutare, alla luce delle deduzioni delle parti, la rilevanzadi tali allegazioni nel quadro del decisum.Il rilievo della natura “specifica” della fideiussione non poteva, dunque,essere utilizzato per escludere in limine tale indagine, risolvendosialtrimenti in una sostituzione del necessario accertamento in concreto conun criterio meramente formale.L’omissione di tale verifica determina un vizio del percorso decisionale, inquanto impedisce di apprezzare la portata delle allegazioni svolte dalleparti nel contraddittorio. il rilievo attribuito alla natura della garanzia nonesaurisce l’indagine richiesta, giacché, anche ove si tratti di un negozionon riconducibile alla fideiussione omnibus, ciò inciderebbe eventualmenteesclusivamente sul regime probatorio dell’illecito anticoncorrenziale, senzadispensare il giudice dal dovere di valutare le allegazioni svolte dalle partie il contenuto del contratto (Cass. 16/10/2024, n. 26847), anche al fine diverificare se la fideiussione fosse stata oggetto di specifica pattuizione trabanca e cliente (Cass. 2/8/2024, n. 21841).3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 112e 115 c.p.c., lamentando che la corte d’appello abbia illegittimamenteesaminato d’ufficio la questione della qualifica di consumatore, nonostante– a loro dire – tale profilo non fosse stato tempestivamente contestatodalla banca nel giudizio di primo grado. Assumono che la posizionesoggettiva dei garanti non potesse essere rivalutata in appello senzaviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delprincipio di non contestazione.Numero registro generale 14033/2024Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 21545/2026Data pubblicazione 24/06/2026Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata.La corte territoriale, infatti, ha espressamente affermato che la nullitàderivante dalla violazione della disciplina antitrust può essere fatta valereindipendentemente dalla qualità di consumatore, sicché la qualificazionesoggettiva dei fideiussori non ha costituito il fondamento della decisione.Il rigetto della domanda è stato invece correlato al difetto di prova dellariconducibilità della fideiussione all’intesa anticoncorrenziale, in quantostipulata in epoca successiva al provvedimento della Banca d’Italia n. 55del 2005.Ne consegue che la censura, investendo un profilo non decisivo ai fini delgiudizio, si colloca al di fuori dell’ambito del sindacato di legittimità,risultando pertanto inammissibile. Peraltro, la violazione dell’art. 112c.p.c. avrebbe imposto la prova che al giudice del merito fossero staterivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili,ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunciasi fosse resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze fosseroriportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamenteovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione (Cass.,5 agosto 2019, n. 20924).Né vi sono i presupposti della dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c.È necessario considerare che, poiché l’art. 116 c.p.c. prescrive comeregola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice devevalutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge nondisponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede diricorso per cassazione ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., èconcepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata provaed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento nonprevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudenteNumero registro generale 14033/2024Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 21545/2026Data pubblicazione 24/06/2026apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovveroil valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di meritodichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova orisultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi,violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono allavalutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi): Cass.,10/06/2016, n. 11892; Cass., 19/08/2020, n. 17131.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 1957c.c. e dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte incui è stata ritenuta sufficiente, ai fini dell’impedimento della decadenza delcreditore, una richiesta stragiudiziale di pagamento, valorizzando lapresenza della clausola di fideiussione “a semplice richiesta”. Sostengono,a tal proposito, che tale clausola, in quanto riproduttiva dello schema ABI,debba ritenersi nulla e che, in ogni caso, il termine di cui all’art. 1957 c.c.richieda la proposizione di un’iniziativa giudiziale entro il semestre.5. Con il quinto motivo deducono il contrasto della sentenza impugnatacon i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, inparticolare con la sentenza n. 41994 del 2021, sostenendo che la corted’appello abbia dato una lettura riduttiva e non coerente dell’arrestonomofilattico in tema di nullità antitrust delle fideiussioni e di rapporti traintesa “a monte” e contratti “a valle”.6. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento delquarto e del quinto motivo.Le censure particolate con tali motivi attengono, rispettivamente, allaritenuta idoneità della richiesta stragiudiziale ad impedire la decadenza dicui all’art. 1957 cod. civ., nonché alla conformità della decisioneimpugnata ai principi enunciati da questa Corte in tema di nullità dellefideiussioni conformi allo schema ABI.Numero registro generale 14033/2024Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 21545/2026Data pubblicazione 24/06/2026Tali questioni presuppongono, tuttavia, la stabilità della valutazionecompiuta dal giudice d’appello in ordine alla validità ed efficacia delleclausole contrattuali oggetto di deduzione, valutazione che risulta incisadall’accoglimento del secondo motivo.7. Alla fondatezza nei suindicati termini del secondo motivo, assorbiti ilquarto e il quinto motivo, inammissibili il primo e il terzo, consegue lacassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corted'Appello di L’Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi, e provvederàanche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini e limiti di cui inmotivazione; dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo; dichiarainammissibili il primo e il terzo motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.Così deciso nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]