CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2021
Cassazione n. 42512/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Roma sostituiva la misura custodiale in carcere, applicata in data 25/09/2020 a CAPASSO Carminantonio per il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 - bis.1 cod. pen., con quella degli arresti domiciliari. Decidendo sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso tale provvedimento, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale ha disposto il ripristino della misura più gravosa previo annullamento dell'ordinanza appellata, in conseguenza della inammissibilità dell'originaria istanza di sostituzione per mancanza di prova in ordine alla notifica alle persone offese della suddetta istanza. 2. Ricorre per cassazione il CAPASSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione della legge processuale con riferimento alla ritenuta tempestività dell'appello del P.M. Si reiterano le censure già formulate dinanzi al Tribunale in ordine al fatto che, ben prima della comunicazione dell'avviso di deposito, effettuata il 13/01/2021, il P.M. aveva già preso conoscenza del provvedimento di sostituzione della misura, essendo quest'ultimo stato allegato in copia alla comunicazione relativa all'uscita dal carcere del CAPASSO, inviata in data 29/12/2020 dall'[OSCURATO:PERSONA] alla Segreteria del Procuratore della Repubblica, con successivo "visto" del Procuratore Capo e trasmissione al Sostituto titolare dell'indagine. A sostegno della decorrenza del termine per impugnare dal 29/12/2020, si osserva che il precedente richiamato dal Tribunale riguardava una fattispecie affatto diversa, nella quale la sottoscrizione del P.M. era riferibile alla sola prima pagina di un complesso documentale consistente; si rileva poi che, per il principio di impersonalità dell'Ufficio del P.M., deve essere ritenuto irrilevante il fatto che il visto non fosse stato apposto dal titolare del procedimento. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'istanza per omessa notifica alle persone offese. Si censura l'ordinanza per aver ignorato i principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sia in ordine alla possibilità di provare gli adempimenti producendo le risultanze scaricate dal sito delle poste, sia con riguardo all'assenza di prove circa la ricezione della raccomandata da parte delle persone offese (dovendosi ritenere sufficiente, a tale ultimo proposito, la dimostrazione del tempestivo esperimento delle procedure per informare le persone offese). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, condividendo l'indirizzo interpretativo già valorizzato dal tribunale e sottolineando che, in assenza di formale comunicazione dell'avviso di deposito, e della sottoscrizione del rappresentante dell'accusa sulla copia inviata ad altri fini, non può ritenersi raggiunta la prova della conoscenza del provvedimento idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione. Quanto al secondo motivo, il P.G. evidenzia la correttezza della decisione adottata, non tanto perché la difesa aveva utilizzato un documento estratto dal sito delle Poste, quanto perché la documentazione offerta non consentiva di ricostruire l'esistenza di una rituale notifica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, modalità ritenuta idonea anche in assenza del ritiro da parte del destinatario.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorso, nel riproporre le medesime doglianze già sollevate dinanzi al Tribunale di Roma, non tiene affatto conto delle argomentazioni pienamente coerenti e logiche, nonché del tutto condivisibili, sviluppate nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultando quindi del tutto reiterativo e aspecifico. A tal proposito, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene «inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato». (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Si ritiene comunque opportuno ribadire e precisare le ragioni, in forza delle quali il suddetto motivo è infondato anche nel merito. L'appello presentato dal P.M. il 21/01/2021 non può essere ritenuto tardivo, in quanto proposto nel termine di dieci giorni a partire dal momento della effettiva conoscenza dell'ordinanza impugnata, realizzatasi il 13/01/2021. Come correttamente affermato dal Tribunale di Roma, infatti, la legale conoscenza del provvedimento oggetto di gravame è avvenuta con la comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, effettuata al P.M. dalla Cancelleria del G.i.p. in data 13/01/2021. Per giungere a tale conclusione, occorre partire dal chiaro principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato nell'ordinanza impugnata, alla stregua del quale «il termine di dieci giorni per l'impugnazione da parte del pubblico ministero del decreto che rigetta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale, decorre dalla conoscenza legale del provvedimento impugnabile e del suo contenuto - conseguente alla sua comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., o integralmente ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen. - ovvero dalla effettiva conoscenza del provvedimento e del suo contenuto risultante dalla relativa attestazione apposta sull'atto, sottoscritta dal rappresentante dell'accusa. (Fattispecie in cui l'invio del decreto di rigetto, come allegato ad una mail diretta a più indirizzi di posta elettronica, seguito dalla restituzione della prima pagina della mail, datata e sottoscritta dal pubblico ministero, è stato ritenuto insufficiente a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento).» (Sez. 6, n. 45111 del 19/07/2017, Occhiuto, Rv. 271394). Secondo il ricorrente, la suddetta pronuncia di legittimità non sarebbe pertinente rispetto al caso di specie, in quanto concernente una vicenda del tutto diversa, nella quale non risultava provata l'effettiva conoscenza del singolo provvedimento e del suo contenuto da parte del P.M., in considerazione dell'invio tramite mail con più allegati a diversi destinatari, e della sottoscrizione limitata alla prima pagina. Il distinguo risiederebbe nel fatto che nella vicenda in questione, invece, l'Ufficio della Procura ha ricevuto un documento contenente un solo allegato, costituito dalla copia integrale dell'ordinanza di attenuazione della misura. Invero, ciò che accomuna le due vicende e rende, quindi, la suddetta pronuncia del tutto pertinente rispetto al caso di specie risiede nella "irritualità" (ai sensi e per gli effetti che qui rilevano) della comunicazione effettuata alla Procura. La comunicazione del DAP del 29/12/2020, avendo finalità del tutto diverse da quella di stimolare l'esercizio del diritto di impugnare il provvedimento e non rientrando quindi tra gli strumenti apprestati dall'ordinamento agli artt. 128 e 153 cod. proc. pen., infatti, non può di per sè rappresentare la prova di una "effettiva conoscenza" ai fini che qui interessano, salvo che non si versi nel caso - non integrato dalla vicenda in esame, in cui manca anche la prova della ricezione, da parte del sostituto assegnatario del procedimento, della copia vistata dal Procuratore - nel quale, a partire dalle circostanze concrete, sia provata l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del soggetto legittimato a proporre impugnazione. Sulla base dell'assunto per cui, laddove ci si trovi al di fuori degli strumenti di notifica apprestati dall'ordinamento, rileva soltanto l -effettiva conoscenza" del provvedimento, si comprende agevolmente la ragione per la quale, nel caso di specie, non si può invocare il principio dell'impersonalità dell'Ufficio della Procura, principio che certamente costituisce una chiara ed indiscussa espressione dell'odierno diritto vivente (si veda, ex multis, Sez. 5, n. 7636 del 12/12/2006, dep. 2007, Fiorentino, Rv. 236514 - 01). Si tratta, infatti, di un principio ispirato ad una ratio di economia, il quale, però, può trovare applicazione soltanto laddove ci si muova nei binari della ritualità della notifica; in caso contrario, dovrà essere garantita, infatti, l'effettiva conoscenza del provvedimento suscettibile di impugnazione, affinché possano decorrere i relativi termini. È dunque evidente che, così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, le modalità formali di cui agli artt. 128-153 cod. proc. pen. possono essere sostituite - ai fini della decorrenza del termine per impugnare - soltanto da una effettiva conoscenza del provvedimento impugnabile e del suo contenuto. Nel caso di specie, tale conoscenza non può dirsi realizzata con l'inoltro della comunicazione del DAP destinata all'Ufficio del Procuratore della Repubblica ed avente tutt'altre finalità, ma soltanto con l'inoltro dell'ordinanza alla cancelleria del Sostituto titolare del procedimento, avvenuto in data 13/01/2021. L'appello è quindi certamente tempestivo in quanto, come detto, proposto il 21/01/2021.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Invero, la difesa invoca una recente pronuncia di questa Suprema Corte, alla stregua della quale «nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, al fine di dimostrare la ritualità della notifica alla persona offesa dell'istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare, ai sensi dell'art. 299, comma 4-bis cod. proc. pen., deve ritenersi sufficiente la stampa del documento, scaricato dal sito web delle Poste, da cui risulta l'esito della notificazione, atteso che nel sistema processuale vige il principio generale di libertà della prova sia per i fatti-reato che per gli atti del processo, come si evince dall'art. 234 cod. proc. pen e dalla direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittimamente provata la notifica per compiuta giacenza con l'esibizione del documento scaricato dal sito delle Poste che attestava che "la spedizione non è stata ritirata dal destinatario e sarà restituita al mittente")» (Sez. 5, n. 4485 del 08/01/2020, L., Rv. 278141). Occorre sottolineare che tale pronuncia ha valorizzato il principio di libertà della prova anche con riguardo agli atti del processo, ritenendo sufficiente a provare l'avvenuta notifica la stampa del documento scaricato dal sito web delle Poste, da cui risulta l'esito della notificazione, in un caso affatto diverso rispetto a quello oggi in rilievo. Si trattava, infatti, di un caso nel quale il documento comprovava sia la rituale spedizione di una raccomandata, sia il successivo mancato ritiro della stessa, che per la giurisprudenza di legittimità non inficia la validità della notifica. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 7186 del 28/01/2021, Sanna, Rv. 280885 - 01). Si tratta di un principio che merita di essere condiviso e ribadito, ma che risulta del tutto in applicabile nel caso di specie, in cui la documentazione allegata all'istanza di sostituzione della misura comprende atti palesemente inidonei a provare l'avvenuta ricezione della stessa da parte delle persone offese. In particolare, è stata allegata copia di tre missive indirizzate dal difensore del CAPASSO alle persone offese, dalle quali non è possibile verificare l'avvenuta spedizione delle stesse, nonché di un foglio con la parola header nell'intestazione, recante il codice dell'operazione, la data di creazione, quella (contestuale) di accettazione, nonché i dati del mittente (nulla è invece indicato sotto la colonna "dati ricevuta"): foglio che non può quindi costituire in alcun modo prova dell'effettiva ricezione dell'istanza da parte dei destinatari. Come chiaramente e condivisibilmente affermato dal Procuratore Generale, quindi, si deve concludere che «la documentazione allegata a prova della notifica ad opera del ricorrente è stata correttamente ritenuta inidonea allo scopo; e ciò, non tanto e non solo perché trattasi di un documento estratto dal sito web delle [OSCURATO:PERSONA] in funzione del tracciamento, ma anche per l'allegazione ad esso della copia di alcune comunicazioni ex art. 299 c.p.p., in assenza di ogni ulteriore dato di specificità che consenta di ricostruire una rituale notifica alla persona offesa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, modalità ritenuta dalla giurisprudenza valevole anche a prescindere dalla verifica del ritiro del piego». 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4. Conseguendo dall'adozione del presente provvedimento l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/04/2021, fin qui sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all' art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg