CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 15514/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative al vizio di motivazione e alla violazione di legge in relazione agli artt. 297, comma 5, cod. proc. pen. e 95 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia, con la quale è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che respingeva la sospensione ovvero la revoca della misura di sicurezza della casa di lavoro disposta con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine, sono proposte in assenza di interesse, perché tendenti ad ottenere enunciati di principio privi di concreti effetti favorevoli per il ricorrente. Considerato, invero, che, nel caso in esame non rileva la questione dell'applicazione contestuale di misure di sicurezza e cautelari, posto che l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro è sospesa allo stato sine die, perché è in esecuzione la pena dell'ergastolo irrogata in via definitiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.