CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01367/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6913/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa individuale Enoservizi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2958/2022 depositata il 22/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’impresa individuale Enoservizi di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva di accertarsi la responsabilità professionale del notaio [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla stipulazione di tre contratti di cessione di credito IVA in assenza dei presupposti tali per cui potessero produrre gli effetti indicati come voluti dal cessionario, ossia porre in compensazione i crediti acquisiti con il proprio debito IVA: chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti. Questa la vicenda da lui esposta: - nel 2015 egli era stato messo in contatto, per tramite del proprio consulente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella persona di [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], procacciatore di affari, che gli aveva prospettato la possibilità di porre in essere un’operazione fiscale, ai sensi dell’art. 5, comma 4, decreto-legge n. 70/1988, consistente nell’acquisto, dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., di crediti tributari a un prezzo vantaggioso da porre in compensazione con il proprio debito IVA; - degli aspetti amministrativi dell’operazione si sarebbero occupati lo [OSCURATO:PERSONA] e Chianetta, che indicavano per la stipula degli atti il notaio Quaggia, con il quale già avevano collaborato; - davanti al notaio Quaggia erano quindi stati stipulati tre distinti atti di cessione: il primo in data 29 luglio 2015, con cui Storm, rappresentando di vantare un credito IVA, relativo all’anno 2014, di 390.503 euro cedeva a Enoservizi una quota del medesimo pari a 100.000 euro oltre ad interessi maturati; il secondo in data 23 ottobre 2015, con cui Enoservizi acquistava ulteriore quota del predetto credito per 100.000 euro oltre ad interessi; il terzo, sempre in data 23 ottobre 2015, con cui Enoservizi acquistava ulteriore quota di altro credito IVA vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] analogamente pagando l’importo di 50.000 euro, mentre le altre quote di tale credito erano già state cedute a soggetti diversi; - tuttavia, dopo aver notificato gli atti di cessione all’Agenzia delle Entrate e aver posto in compensazione i crediti acquistati nella propria dichiarazione IVA dell’anno 2016, il Rocco aveva ricevuto avviso telematico con il quale l’amministrazione escludeva la possibilità della richiesta compensazione, sicché era stato richiesto l’annullamento in autotutela dell’avviso, richiesta però respinta in quanto, rilevava l’Agenzia delle Entrate, l’istanza di compensazione era carente dei presupposti, ossia la previa richiesta del rimborso del credito nella dichiarazione dei cedenti. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi di accertare la negligenza professionale del notaio Quaggia sul presupposto che la stipula delle cessioni era avvenuta senza la preventiva richiesta di rimborso da parte dei cedenti, e aveva avuto ad oggetto un credito IVA frazionato, nei confronti di plurimi soggetti; chiedeva inoltre il risarcimento del danno pari al prezzo pagato ai cedenti, al corrispettivo delle prestazioni professionali del notaio, del proprio consulente e del procacciatore di affari, in uno alle sanzioni comminategli dall’Agenzia delle Entrate con richiesta degli interessi. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di rimborso nella misura degli esborsi per sanzioni e interessi, legati alla ottenuta rateizzazione, che il Rocco aveva dovuto versare in ragione del mancato tempestivo pagamento dell’imposta, osservando, in particolare, che: - la prestazione d’opera intellettuale del notaio, incaricato di redigere un atto, comprendeva il compimento di tutte quelle attività preparatorie e successive necessarie affinché fosse assicurata la certezza dell’atto stesso e la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico e il risultato pratico perseguito dalle parti; - non poteva però accogliersi la richiesta relativa all’esborso sostenuto per l’acquisto dei crediti IVA, dato che, come credito futuro, esso continuava a essere nella disponibilità economica del cessionario; - andava respinta inoltre la richiesta risarcitoria riguardante gli esborsi per compensi professionali del consulente e del procacciatore di affari, in quanto non in nesso di causalità con l’inadempimento professionale del notaio. La Corte di appello riformava la sentenza rigettando le domande nei confronti del notaio in accoglimento del suo appello incidentale, osservando, in specie, che: - era valida della cessione del credito IVA senza la preventiva richiesta di rimborso da parte dei cedenti, rilevando solo l’esistenza di uno specifico rapporto giuridico fiscale, nella specie riconducibile alla posizione di soggetto d’imposta ai fini IVA, senza che potesse essere considerato ostativo il fatto che non fosse ancora stato chiesto il rimborso dell’imposta nella dichiarazione annuale al momento dell’atto in parola, dato che ciò comportava soltanto il rinvio del pieno operare degli effetti della cessione medesima che, in tal senso, aveva ad oggetto un credito futuro; - né all’originario convenuto si poteva addebitare alcuna negligenza in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi finali che avevano spinto il Rocco ad acquistare i crediti IVA, in quanto quest’ultimo nulla aveva provato circa una richiesta di consulenza sul punto al notaio, anche tenuto conto del fatto che, per stessa allegazione attorea, il cessionario era assistito da altri professionisti, ovvero lo [OSCURATO:PERSONA] e Chianetta; - non vi era correlazione tra pretesa risarcitoria e ipotizzato inadempimento professionale, sicché neppure poteva conclusivamente darsi seguito all’appello principale interposto, con finalità più ampiamente risarcitorie, con riferimento a tutti gli ulteriori oneri economici riportati nelle prodotte fatture a saldo delle prestazioni professionali del consulente del Rocco e del procacciatore di affari, e consistenti, inoltre, nelle ulteriori spese documentate, nonché nei corrispettivi a favore di [OSCURATO:SOCIETA] e Storm a saldo degli atti di cessione, esborsi di cui andava constatata, in via incidentale, la mancanza di prova del pagamento. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’impresa individuale Enoservizi di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1266, 1348c.c., 30, comma 2, d.pr. n. 633 / 1972, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, considerata la mancanza d’impegno dei cedenti, negli atti di cessione, a chiedere il rimborso IVA, l’oggetto di quella era da ritenersi inesistente e l’atto nullo per fatto del cedente medesimo. 2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1175, 1176c.c., 28, 47, l . n. 89 / 1913, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il notaio, anche solo procedendo all’autentica relativamente alle scritture di cessione, avrebbe dovuto informare compiutamente le parti dando loro, alla luce dei loro intenti, ogni chiarimento necessario, laddove, quanto alla prova degli esborsi essa era contenuta negli atti di cessione, che riportavano tutti gli assegni accettati a saldo delle stesse. 3. I due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati. Il credito IVA può essere portato in compensazione nella relativa dichiarazione, salvo il diritto di chiederne il rimborso entro tre mesi ai sensi dell’art. 38-bis, d.p.r. n. 633/1972; parte ricorrente, cessionaria, non ha allegato di aver chiesto per tempo il rimborso e sostanzialmente assume che tale necessità, diversa dall’obiettivo di portare direttamente in propria compensazione i crediti acquisiti, avrebbe dovuto essere oggetto d’informativa ad opera del notaio e di assunzione di un obbligo a chiedere il suddetto rimborso da parte cedente. Dalla stessa allegazione risulta che la cessione aveva ad oggetto un credito esistente ed era valida ed efficace tra le parti, profilo diverso essendo quello dell’opponibilità all’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 19/6/2023 n. 17466, che ricorda come l’art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988, quale convertito, nel riconoscere all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in caso dicessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le sommerimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità delcredito IVA, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni). In questo quadro vanno lette le affermazioni della Corte di appello nel senso che non era risultata prova di un incarico di consulenza, evidentemente tributaria, al notaio, in coerenza con l’assistenza, sotto tale profilo, della parte cessionaria, svolta da altri professionisti, secondo un accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di sola legittimità;non, cioè, nel senso che il notaio non dovesse assistere e informare le parti riguardo alla (infatti) sussistente validità ed efficacia della cessione stessa, ma nel senso che quest’ultimo non doveva farsi carico, in specie in quel contesto, di ulteriori e più specifici oneri di consulenza e assistenza, relativi ai successivi adempimenti utili da porre in essere quale, in particolare, la tempestiva istanza di rimborso. Come rimarcato in controricorso, infatti, negli atti di cessione, prodotti anche in questa sede dalla stessa parte ricorrente (docc. 13e 14, degli allegati all’originario ricorso, sub docc. 3 - 4 allegati al ricorso per cassazione), si specificava che il cedente «garantisce l’esistenza del credito ceduto dando atto che è già stata consegnata alla cessionaria tutta la documentazione relativa al credito stesso e si impegna a comunicare alla cessionaria l’eventuale deposito presso terzi di ulteriore ed eventuale documentazione. Si impegna altresì a compiere gli atti, a rilasciare le dichiarazioni e a fornire la documentazione che l’amministrazione debitrice o la cessionaria del credito in argomento dovessero richiedere per l perfezionamento delle operazioni di liquidazione e di pagamento del credito ceduto e relativi accessori». Pertanto, in questa cornice ricostruttiva a nulla rileva la mancata previsione specifica dell’impegno dei cedenti a proporre, correttamente, istanza di rimborso. Altro avrebbe potuto dirsi se fosse stata accertata, in fatto, la palesata volontà di portare direttamente in propria compensazione i crediti IVA ceduti da altri, chiedendo che una tale volontà fosse riversata negli atti di cessione, come nel caso non addotto prima che non accertato dal giudice di merito: quest’’ultima e diversa ipotesi avrebbe imposto al notaio di evidenziare alle parti che l’amministrazione erariale avrebbe potuto controdedurre l’inopponibilità ad essa del negozio se non a far tempo dalla richiesta di rimborso oltre che notifica della cessione, come da risposta a interpello n. 1 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate, ricordata in controricorso, con posizione fatta valere nel rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela ricevuto da parte ricorrente, in cui era difatti specificato che «ai sensi dell’art. 5, comma 4 ter, del D.L. n. 70/88 è possibile cedere a terzi il credito chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale, il rimborso del credito è erogato direttamente al cessionario», fermo «che il credito non può essere utilizzato in compensazione dal cessionario» (doc. 24 subdocc. 3- 4 allegati al ricorso per cassazione) . Ne deriva quanto anticipato, nel senso del rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 / 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente, liquidate in 6.000 euro, oltre a 200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al compet