Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:733
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0519_RES
[OSCURATO:PERSONA]519/23
Keserű Művek [OSCURATO:PERSONA].
contro
Unione europea
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 ottobre 2024
«Responsabilità extracontrattuale – Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi – Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 – Nesso causale – Nozione di “arma da fuoco” – Nozione di “armi d’allarme o da segnalazione”»
Ravvicinamento delle legislazioni – Acquisizione e detenzione di armi – Directive 2021/555 – Armi da fuoco – Nozione – Arma portatile a canna che espelle pallottole di gomma mediante l’azione di un combustibile propellente – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/555, art. 1, § 1, punto 1)
(v. punti 23, 27)
Ravvicinamento delle legislazioni – Acquisizione e detenzione di armi – Direttiva 2021/555 – Armi d’allarme o da segnalazione – Criteri – Uso unicamente per tali scopi specifici – Dispositivi che non possono essere trasformati per espellere un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/555, art. 1, § 1, punto 4)
(v. punti 24, 25, 34)
[OSCURATO:PERSONA], adito con ricorso per responsabilità extracontrattuale basato sull’articolo 268 TFUE e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, che esso ha respinto in quanto non ricorre il presupposto dell’esistenza di un nesso causale, si pronuncia sulla questione inedita se le armi che utilizzano un combustibile propellente per tirare proiettili di gomma appartengano alla categoria delle armi da fuoco, ai sensi del diritto dell’Unione, e se i loro detentori debbano, pertanto, essere assoggettati a un regime di autorizzazione o di dichiarazione.
La ricorrente, Keserű Művek [OSCURATO:PERSONA]., è una società stabilita in Ungheria che ha per attività la fabbricazione e il commercio di armi. Essa dichiara di disporre dei diritti esclusivi di fabbricazione e di commercializzazione di un modello d’arma che consente di tirare pallottole di gomma (in prosieguo: l’«arma Keserű»). A seguito della trasposizione da parte dell’Ungheria della direttiva di esecuzione 2019/69 (
1
), la ricorrente, considerando che tale direttiva le avesse causato un danno, dato che avrebbe avuto per conseguenza di restringere la vendita dell’arma Keserű unicamente alle persone che dispongono del porto d’armi, ha proposto questo ricorso.
Giudizio del Tribunale
Dopo aver ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di vari presupposti cumulativi, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso causale tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi, il Tribunale esamina anzitutto il presupposto relativo all’esistenza del nesso causale.
A tale titolo, esso osserva che la direttiva di esecuzione 2019/69 ha lo scopo di fissare specifiche tecniche relative alla marcatura delle armi d’allarme e da segnalazione (
2
). Pertanto, il Tribunale verifica anzitutto se un’arma dotata delle caratteristiche dell’arma Keserű possa essere qualificata come «arma d’allarme e da segnalazione» ai sensi della direttiva 2021/555 e se, quindi, la direttiva di esecuzione 2019/69, che, secondo la ricorrente, è all’origine del pregiudizio da essa subìto, avrebbe dovuto prevedere un’eccezione per la tipologia di armi che presentano caratteristiche analoghe a quelle dell’arma Keserű.
La nozione di «arma da fuoco» (
3
) designa qualsiasi arma portatile a canna che espelle un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente. Non sono inclusi nella definizione di «arma da fuoco» (
4
) gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione, sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici.
La nozione di «armi d’allarme o da segnalazione» (
5
) è definita, da parte sua, come riferita ai «dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente».
Orbene, nella fattispecie, il Tribunale constata che l’arma Keserű è un’arma portatile a canna che espelle «pallottole», nel caso di specie in gomma, mediante l’azione di un combustibile propellente e che, pertanto, essa deve essere qualificata come «arma da fuoco». Quindi, la mera circostanza secondo cui tale arma è concepita per tirare pallottole di gomma mediante l’azione di un combustibile propellente è sufficiente per qualificarla come «arma da fuoco».
Inoltre, l’arma Keserű non rientra neanche nella categoria di armi di cui al punto III, lettera a), dell’allegato I della direttiva 2021/555, armi che non sono incluse nella definizione di «arma da fuoco». Infatti, tale arma non è concepita a scopo d’allarme o di segnalazione e non soddisfa pertanto la condizione secondo cui essa può essere utilizzata unicamente per tali scopi specifici. Comunque, anche supponendo che tale arma sia stata concepita a scopo d’allarme, ciò non toglie che essa possa anche tirare pallottole di gomma, e che un uso siffatto non possa essere qualificato come uso all’esclusivo scopo d’allarme. Infine, il fatto che tale arma sia concepita come arma non letale non costituisce un criterio pertinente per stabilire se si tratti di un’«arma da fuoco».
Ne consegue che l’arma Keserű non può essere qualificata come «arma d’allarme o da segnalazione» ai sensi della direttiva 2021/555 e che, di conseguenza, essa non rientra nell’ambito d’applicazione della direttiva di esecuzione 2019/69. Pertanto, la direttiva di esecuzione 2019/69 non può aver cagionato il danno lamentato dalla ricorrente.
Il Tribunale conclude che il presupposto relativo all’esistenza di un nesso causale tra il comportamento contestato e il danno lamentato non è soddisfatto.
(
1
) Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (
GU 2019, L 15, pag. 22
).
(
2
) A norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (
GU 1991, L 256, pag. 51
), abrogata dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (
GU 2021, L 115, pag. 1
).
(
3
) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2021/555.
(
4
) Conformemente al punto III, lettera a), dell’allegato I della direttiva 2021/555.
(
5
) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2021/555.