CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15314/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.455 cod. pen. (capo D), mentre ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi B) e C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si duole dell'assenza di motivazione sull'effettiva e concreta configurazione del delitto in rassegna facendo leva sulla assenza di prova della finalità della messa in circolazione delle tre banconote false oggetto di addebito, è inedito poiché non è stato sottoposto al vaglio della Corte di appello, dato che sul capo in rassegna l'unica questione proposta in sede di gravame (pagg. 6 e 7) riguardava il "falso grossolano"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente i31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2