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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19764/2026

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Torino il 28/06/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del Valle e del Salerno per il delitto di furto; Considerato che i ricorrenti, con il primo motivo, assumono mancanza di motivazione perché l'affermazione della loro responsabilità penale si è fondata sulla deposizione dell'unico teste esaminato, ovvero l'agente di polizia giudiziaria che aveva visionato le telecamere dell'esercizio commerciale; Ritenuta tale doglianza, di carattere reiterativo, manifestamente infondata in quanto la decisione di merito ha congruamente desunto la responsabilità dei ricorrenti dalle dichiarazioni del teste che, conoscendo le fattezze degli stessi, giànoti alle forze dell'ordine, ha riferito di averli identificati con chiarezza dai filmati delle telecamere situate nel supermercato all'atto di commettere il furto; Rilevato che gli imputati, con il secondo motivo, assumono vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato rispetto alla posizione del Salerno, alla prova del concorso tra gli imputati e all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, secondo comma, cod. pen.; Rilevato che la censura è incomprensibile laddove investe la circostanza attenuate di cui all'art. 62, secondo comma, n. 4), cod. pen., che è stata riconosciuta agli imputati dalla decisione impugnata; Ritenuta, per il resto, la censura generica poiché omette di confrontarsi con le logiche argomentazioni della pronuncia della Corte territoriale (pag. 4) che, nell'esaminare la posizione del Salerno, ha osservato che la manovra di apertura della porta dall'esterno effettuata dallo stesso è risultata determinante per la commissione del fatto di reato, dato che non era possibile effettuare tale manovra dall'interno, trattandosi della porta di ingresso del supermercato, e che il tutto era stato concordato tra i ricorrenti, atteso che, come si desume dalla descrizione della dinamica del fatto riferita dal teste Mar.

Bechere, si sono poi allontanati insieme; Considerato che gli imputati, con il terzo motivo, assumono che è stata utilizzata ai fini della decisione l'annotazione di polizia giudiziaria che, tuttavia, a differenza di quanto evidenziato dalla pronuncia censurata, non è stata acquisita agli atti unitamente ai fotogrammi estratti dalla registrazione delle telecamere di sorveglianza all'udienza del 25 febbraio 2021; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato poiché la prova della responsabilità dei ricorrenti non è stata ritratta dall'annotazione di polizia giudiziaria, bensì dalla conferma della stessa da parte del teste Bechere (nonché, come detto, dai filmati delle telecamere di videosorveglianza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M29 m 026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Torino il 28/06/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del Valle e del Salerno per il delitto di furto; Considerato che i ricorrenti, con il primo motivo, assumono mancanza di motivazione perché l'affermazione della loro responsabilità penale si è fondata sulla deposizione dell'unico teste esaminato, ovvero l'agente di polizia giudiziaria che aveva visionato le telecamere dell'esercizio commerciale; Ritenuta tale doglianza, di carattere reiterativo, manifestamente infondata in quanto la decisione di merito ha congruamente desunto la responsabilità dei ricorrenti dalle dichiarazioni del teste che, conoscendo le fattezze degli stessi, giànoti alle forze dell'ordine, ha riferito di averli identificati con chiarezza dai filmati delle telecamere situate nel supermercato all'atto di commettere il furto; Rilevato che gli imputati, con il secondo motivo, assumono vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato rispetto alla posizione del Salerno, alla prova del concorso tra gli imputati e all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, secondo comma, cod. pen.; Rilevato che la censura è incomprensibile laddove investe la circostanza attenuate di cui all'art. 62, secondo comma, n. 4), cod. pen., che è stata riconosciuta agli imputati dalla decisione impugnata; Ritenuta, per il resto, la censura generica poiché omette di confrontarsi con le logiche argomentazioni della pronuncia della Corte territoriale (pag. 4) che, nell'esaminare la posizione del Salerno, ha osservato che la manovra di apertura della porta dall'esterno effettuata dallo stesso è risultata determinante per la commissione del fatto di reato, dato che non era possibile effettuare tale manovra dall'interno, trattandosi della porta di ingresso del supermercato, e che il tutto era stato concordato tra i ricorrenti, atteso che, come si desume dalla descrizione della dinamica del fatto riferita dal teste Mar. Bechere, si sono poi allontanati insieme; Considerato che gli imputati, con il terzo motivo, assumono che è stata utilizzata ai fini della decisione l'annotazione di polizia giudiziaria che, tuttavia, a differenza di quanto evidenziato dalla pronuncia censurata, non è stata acquisita agli atti unitamente ai fotogrammi estratti dalla registrazione delle telecamere di sorveglianza all'udienza del 25 febbraio 2021; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato poiché la prova della responsabilità dei ricorrenti non è stata ritratta dall'annotazione di polizia giudiziaria, bensì dalla conferma della stessa da parte del teste Bechere (nonché, come detto, dai filmati delle telecamere di videosorveglianza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M29 m 026
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