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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02176/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla illecita detenzione presso l'abitazione, condivisa dai due imputati, di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione in quanto, nonostante la condotta di [OSCURATO:PERSONA] integri una mera connivenza non punibile, lo stesso è stato ritenuto codetentore della sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione condivisa con la coimputata alla quale era legato sentimentalmente che, peraltro, ha reso dichiarazioni liberatorie nei suoi confronti.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate, rilevando, in particolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la carenza di adeguata motivazione in merito alla codetenzione della sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per mancanza di interesse, non prospettando, questo, alcuna situazione di svantaggio processuale per la ricorrente che un eventuale accoglimento del ricorso poterebbe eliminare o attenuare (cfr. Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il motivo dedotto è generico, interamente versato in fatto, di carattere confutativo e, comunque, manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha, infatti, ravvisato la codetenzione della sostanza stupefacente ponendo l'accento sul rinvenimento della sostanza negli spazi comuni dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale sono stati trovati effetti personali della Tercila che, tuttavia, risiedeva in altro luogo.

La droga, inoltre, è stata trovata in cucina, nel centrotavola, unitamente a sei ritagli di cellophane e a due bilancini di precisione.

Il ricorrente, senza confrontarsi criticamente con tali argomentazioni, ha insistito sulla valenza sintomatica della sua mera connivenza della circostanza della coabitazione con la [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni liberatorie rese da quest'ultima.

Ad avviso del Collegio tale argomentazione, oltre che generica, è manifestamente infondata in quanto omette di considerare il contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] mettendo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], che disponeva di altro luogo dove risiedeva, la propria abitazione ai fini della custodia della sostanza stupefacente.

Va, al riguardo, ribadito che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art.110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che, come nel caso in esame, può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla illecita detenzione presso l'abitazione, condivisa dai due imputati, di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione in quanto, nonostante la condotta di [OSCURATO:PERSONA] integri una mera connivenza non punibile, lo stesso è stato ritenuto codetentore della sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione condivisa con la coimputata alla quale era legato sentimentalmente che, peraltro, ha reso dichiarazioni liberatorie nei suoi confronti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate, rilevando, in particolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la carenza di adeguata motivazione in merito alla codetenzione della sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per mancanza di interesse, non prospettando, questo, alcuna situazione di svantaggio processuale per la ricorrente che un eventuale accoglimento del ricorso poterebbe eliminare o attenuare (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il motivo dedotto è generico, interamente versato in fatto, di carattere confutativo e, comunque, manifestamente infondato. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha, infatti, ravvisato la codetenzione della sostanza stupefacente ponendo l'accento sul rinvenimento della sostanza negli spazi comuni dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale sono stati trovati effetti personali della Tercila che, tuttavia, risiedeva in altro luogo. La droga, inoltre, è stata trovata in cucina, nel centrotavola, unitamente a sei ritagli di cellophane e a due bilancini di precisione. Il ricorrente, senza confrontarsi criticamente con tali argomentazioni, ha insistito sulla valenza sintomatica della sua mera connivenza della circostanza della coabitazione con la [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni liberatorie rese da quest'ultima. Ad avviso del Collegio tale argomentazione, oltre che generica, è manifestamente infondata in quanto omette di considerare il contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] mettendo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], che disponeva di altro luogo dove risiedeva, la propria abitazione ai fini della custodia della sostanza stupefacente. Va, al riguardo, ribadito che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art.110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che, come nel caso in esame, può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 no
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