CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Riga! [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano (CUI 04EE6QN) avverso la sentenza del 12/08/2026 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, per intervenuta rinuncia del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del mandato di arresto internazionale presentato dall'Autorità giudiziaria del [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva chiesto la consegna per l'esecuzione di una condanna penale per reati di false dichiarazioni fraudolentemente rese al fine di procurare un vantaggio per sé o per altri, di occultamento, dissimulazione, conversione, trasferimento rimozione di beni di provenienza criminosa. Negava invece la consegna del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla parte del mandato che la richiedeva per esercitare nei suoi confronti l'azione penale per il reato di mancata comparizione davanti al Tribunale ("oltraggio alla Corte"), difettando il requisito della doppia punibilità. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi. 2.1. Violazione dell'art. 603, comma 2, e dell'art. 615 dell'Accordo sugli scambi commerciali tra il [OSCURATO:PERSONA] e i Paesi dell'Unione Europea, del 24 dicembre 2020, con conseguente lesione delle prerogative della cittadinanza francese del ricorrente. La Corte d'appello aveva disposto un rinvio dell'udienza al 12 agosto 2026, attivando il meccanismo informativo di fonte eurounitaria (sulla base della c.d. dottrina Petruhhin). Non essendo pervenuta, entro il termine fissato, alcuna comunicazione da parte della Francia, il consegnando chiedeva un rinvio ulteriore: negato dalla Corte d'appello, sebbene l'art. 615 dell'Accordo stabilisca un termine di 60 giorni per assumere la decisione di consegna e il [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una condanna divenuta definitiva nel 2013, abbia attivato la procedura di consegna soltanto nel 2025. 2.2. Errata applicazione dell'art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché dell'art. 615 dell'Accordo cit. Errata applicazione dell'art. 601, comma 1, lett. f), dell'Accordo. Sebbene la giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 34466 del 24/08/2021, Dragos, Rv. 282036) abbia disposto che nella procedura passiva di consegna l'autorità nazionale deve applicare non già la disciplina in materia di estradizione ma quella relativa al mandato di arresto europeo, sul piano sostanziale si applicano le disposizioni dell'accordo di partenariato, dalle quali emerge un modello di cooperazione che, quanto al profilo passivo, richiede all'autorità dello Stato di esecuzione del mandato un controllo su vari punti, tra cui la non configurabilità, in concreto, di un motivo, obbligatorio o facoltativo di non esecuzione del mandato, ai sensi degli artt. 601, con le eccezioni relative ai reati politici di cui all'art 602 dell'Accordo cit. Per consentire una completa verifica in ordine alla sussistenza di tali condizioni, l'art. 613, paragrafo 2, dell'Accordo cit. prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria 2 J-kdell'esecuzione, che ritenga insufficienti le informazioni comunicate dallo Stato emittente, di richiedere urgentemente informazioni complementari necessarie. Ebbene, nel caso di specie, il consegnando aveva dichiarato, in udienza, di essere cittadino italiano. Tale circostanza non ha costituito, però, oggetto di verifica da parte della Corte d'appello, come sarebbe stato rilevante, soprattutto in considerazione della già richiamata circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di eseguire una condanna risalente nel tempo e del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto espressamente di scontare la pena in Italia. Se, infatti, è vero che non può essere rifiutata la consegna sulla base della cittadinanza della persona richiesta, è altrettanto vero che tale accertamento sarebbe stato necessario a verificare il rispetto dei diritti nei confronti di un cittadino italiano per l'esecuzione di una condanna in uno Stato terzo, qual è l'Inghilterra. Né si sarebbe violato un termine di decisione, posto che, in caso di mancato consenso alla consegna, l'art. 615 dell'Accordo cit. estende il termine di conclusione della procedura a 60 giorni. 2.3. Errata applicazione dell'art. 604, lett. c), dell'Accordo; violazione degli artt. 2 e 16 legge n. 69 del 2005 cit. e dell'art. 3 CEDU, in relazione ai mancati approfondimenti sul rispetto del diritto alla salute nel corso dell'espiazione della pena. L'art. 604 lett. c) dell'Accordo stabilisce che, se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può chiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d'arresto. La Corte d'appello non ha verificato la sussistenza dei problemi di salute dichiarati dal consegnando e non ha chiesto informazioni complementari. 2.4. Violazione degli artt. 2 e 16 legge n. 69 del 2005 cit. e dell'art. 3 CEDU, in relazione ai mancati approfondimenti sulle modalità di esecuzione della pena in Inghilterra. La sentenza non ha operato alcuna valutazione in ordine al luogo dove sarà scontata la pena e alle modalità di esecuzione della stessa. Eppure, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] continui ad aderire alla CEDU, la mancanza di una supervisione diretta e l'assenza di un obbligo di conformità al diritto dell'Unione fanno venir meno la presunzione automatica di fiducia reciproca, rendendo indispensabile un controllo più rigoroso che, nel caso concreto, avrebbe dovuto essere operato, alla luce delle gravi condizioni in cui versa la situazione carceraria inglese, così come emerge dalle fonti aperte facilmente consultabili. 3os- [OSCURATO:PERSONA] 1. In data odierna è pervenuta, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], atto di rinuncia al ricorso da parte del consegnando, senza indicazione delle ragioni. 2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M