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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14923/2022

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e ./( C 3 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20075-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA N. 360/2021 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della sentenza di rigetto dell'opposizione che la stessa aveva proposto avverso l'ordinanza del Comune di Cuneo che le aveva ingiunto il pagamento della somma di C. 3.098,00 per aver eseguito, in data 16/10/2018, il trasporto di una salma "a cassa aperta" e in periodo di osservazione in assenza della prescritta autorizzazione del sindaco. 1.2.

Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che la società opponente, su richiesta dei familiari, aveva eseguito il trasporto del cadavere di [OSCURATO:PERSONA] dall'Ospedale di Cuneo, dove era deceduta il 16/10/2018, fino alla Sala del Commiato di Alba, dov'era giunta alle ore 20,30, ha ritenuto che, a norma dell'art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 285 del 1990, cui rinvia l'art. 8 della I.r.

Piemonte n. 15 del 2011, il trasporto del cadavere dev'essere autorizzato dal sindaco e che la certificazione medica, necessaria quando il trasporto avvenga nel periodo di osservazione, attiene soltanto al profilo sanitario dello stesso.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 9/7/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata il 10/5/2021.

1.4. Il Comune ha resistito con controricorso.

1.5. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 8 della I.r. 15 del 2011, dell'art. 11 del regolamento regionale n. 7 del 2012 nonché dell'art. 12 delle preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata perché il tribunale ha ritenuto che, a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 295 del 1990, il trasporto della salma a cassa aperta nel periodo di osservazione dev'essere oggetto di autorizzazione preventiva da parte del sindaco senza, tuttavia, considerare che le norme previste dall'art. 3, comma 5, della I.r. n. 15 del 2011 e dall'art. ) 11, comma 5, del regolamento regionale n. 7 del 2012 Ric. 2021 n. 20075 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 prevedono espressamente, come confermato dall'interpretazione di tali norme operata dall'art. 1 della I.r. n. 8 del 2019, che il trasporto della salma a cassa aperta richiede esclusivamente la certificazione sanitaria di idoneità al trasporto senza che sia a tal fine necessaria anche l'autorizzazione del sindaco. 3.

La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] / AP---bi-THisATA CANCalt tigi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ./( C 3 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20075-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA N. 360/2021 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della sentenza di rigetto dell'opposizione che la stessa aveva proposto avverso l'ordinanza del Comune di Cuneo che le aveva ingiunto il pagamento della somma di C. 3.098,00 per aver eseguito, in data 16/10/2018, il trasporto di una salma "a cassa aperta" e in periodo di osservazione in assenza della prescritta autorizzazione del sindaco. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che la società opponente, su richiesta dei familiari, aveva eseguito il trasporto del cadavere di [OSCURATO:PERSONA] dall'Ospedale di Cuneo, dove era deceduta il 16/10/2018, fino alla Sala del Commiato di Alba, dov'era giunta alle ore 20,30, ha ritenuto che, a norma dell'art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 285 del 1990, cui rinvia l'art. 8 della I.r. Piemonte n. 15 del 2011, il trasporto del cadavere dev'essere autorizzato dal sindaco e che la certificazione medica, necessaria quando il trasporto avvenga nel periodo di osservazione, attiene soltanto al profilo sanitario dello stesso. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 9/7/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata il 10/5/2021. 1.4. Il Comune ha resistito con controricorso. 1.5. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 8 della I.r. 15 del 2011, dell'art. 11 del regolamento regionale n. 7 del 2012 nonché dell'art. 12 delle preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata perché il tribunale ha ritenuto che, a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 295 del 1990, il trasporto della salma a cassa aperta nel periodo di osservazione dev'essere oggetto di autorizzazione preventiva da parte del sindaco senza, tuttavia, considerare che le norme previste dall'art. 3, comma 5, della I.r. n. 15 del 2011 e dall'art. ) 11, comma 5, del regolamento regionale n. 7 del 2012 Ric. 2021 n. 20075 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 prevedono espressamente, come confermato dall'interpretazione di tali norme operata dall'art. 1 della I.r. n. 8 del 2019, che il trasporto della salma a cassa aperta richiede esclusivamente la certificazione sanitaria di idoneità al trasporto senza che sia a tal fine necessaria anche l'autorizzazione del sindaco. 3. La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c.. P.Q.M. La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] / AP---bi-THisATA CANCalt tigi,
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