CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32407/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sull'identificazione dell'imputato); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, è aspecifico, in quanto non si confronta con la ritenuta e non contestata recidiva reiterata, e con il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen, richiamato dalla Corte d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente