CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha ribadito le argomentazioni del ricorso insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il primo luglio 2021 dal Tribunale del riesame di L'Aquila, che — pronunziandosi quale Giudice di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte — ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di omicidio volontario. Il predetto provvedimento si colloca a valle di una vicenda processuale articolata, che può essere così sintetizzata: La difesa dello Spinelli, sottoposto a custodia in carcere per omicidio volontario, aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini della fase delle indagini preliminari; - La richiesta era stata disattesa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara; - Avverso detto provvedimento ha presentato appello il difensore dell'indagato, sostenendo che la sospensione di cui all'art. 83 d.l. 18 del 2020 non si applica alla fase delle indagini preliminari; - Il Tribunale de L'Aquila è andato di contrario avviso ed ha respinto l'appello, decisione contro la quale la difesa dell'indagato ha presentato ricorso per cassazione; - La prima sezione penale ha annullato l'ordinanza impugnata, affermando cA, la sospensione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 18 del 2020 può operare nella fase delle indagini preliminari solo se, nella finestra temporale 9 marzo - 11 maggio 2020, «era fissata un'udienza, era prevista la scadenza di un termine processuale o era stato disposto il compimento di un atto di indagine»; circa la sussistenza di tali evenienze il Tribunale del riesame di L'Aquila è stato chiamato a pronunziarsi; - Il provvedimento al vaglio odierno di questa Corte ha respinto l'appello evidenziando che il 24 aprile 2020 il difensore dell'indagato aveva presentato istanza di incidente probatorio, il Giudice per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta il 30 aprile 2020, sicché, nel periodo di sospensione, decorreva il termine di cui all'art. 398 lett. c) cod. proc. pen. e quelli per le deduzioni del pubblico ministero, per la decisione del Giudice per le indagini preliminari e per il deposito degli atti di indagine. 2. Ricorre per cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandosi ad unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge. Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame non si sarebbe uniformato al dictum della sentenza rescindente in quanto, nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, - non era fissata alcuna udienza, - non era prevista la scadenza di alcun termine processuale (tutti i mezzi di ricerca della prova erano esauriti), essendo stata solo presentata richiesta di incidente probatorio, peraltro dal pubblico ministero e non dal difensore, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato, - non era stato disposto il compimento di alcun atto di indagine. Aggiunge la parte che la sequenza innescata dalla richiesta di incidente probatorio non aveva subito alcuna sospensione a causa del Covid, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari aveva provveduto ad accogliere la richiesta ed a fissare l'udienza entro i dieci giorni dalla prima.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, denunciandone la mancanza di confronto con la puntuale motivazione del Tribunale del riesame a proposito degli atti da compiere nel periodo di sospensione di cui all'art. 83, comma 4, del di. n. 18 del 2020, in particolare quelli concernenti l'incidente probatorio. 4. Il 18 novembre 2021, )'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Spinelli ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso, perché i termini processuali non avevano subito alcuna interruzione a seguito dell'emergenza epidemiologica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il provvedimento impugnato — in ossequio al vincolo di rinvio — ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 83, comma 4 d.l. 18 del 2020, secondo cui, «Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale». La prima sezione penale aveva precisato che tale sospensione può operare nella fase delle indagini preliminari solo se, nella finestra temporale 9 marzo - 11 maggio 2020, «era fissata un'udienza, era prevista la scadenza di un termine processuale o era stato disposto il compimento di un atto di indagine». Ed effettivamente il provvedimento impugnato ha individuato, nel termine di cui all'art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., quello che decorreva nel caso di specie e che non è stato rispettato. L'udienza per la trattazione dell'incidente probatorio, infatti, non è stata fissata nei dieci giorni dall'ordinanza ammissiva (che sarebbero caduti per intero nel periodo emergenziale) ma è stata celebrata il 23 giugno 2020. Ne consegue che, in ossequio al principio di diritto individuato dalla prima sezione penale (sancito anche da Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, Barbaro, Rv. 281167; Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780), la decisione del Tribunale di respingere l'appello cautelare è corretta. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.3. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] eSIIIZUE9 elawie o