CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1)1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il comune motivo dei ricorsi attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati; che la Corte di merito ha provveduto, in accoglimento dei motivi sullo stesso punto, a ridurre significativamente la pena dando conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i