CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché relativi al trattamento sanzionatorio che, però, è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr. pag. 1). L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. su cui si è fondato il rigetto. Tra tali elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza nel caso in cui sia irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri. Inoltre, il criterio di determinazione è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). In tal caso, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle akmmende. Così deciso