CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04175/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato.,a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio della motivazione sulla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Il motivo, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 20