CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27199/2016 proposto da: Comune di Gravina di Puglia, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 104 presso la signora [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 597/2016, depositata il 19/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bari con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo in sede di rinvio, disposto da questa Corte con sentenza n. 6832 del 2014, sull'appello proposto avverso la sentenza del locale tribunale n. 1191 del 2004, in parziale accoglimento del mezzo ed in riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato le somme riconosciute dal primo giudice, a titolo di danno da occupazione appropriativa e per indennità di occupazione, in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un fondo (di mq 365, in catasto al foglio 118/a, p.11e 929 e 034) occupato dal Comune di Gravina per la realizzazione di un edificio scolastico, operazione rispetto alla quale non era stato emesso il decreto di esproprio così da determinare il verificarsi della occupazione appropriativa. 2. Il Comune di Gravina di Puglia ricorre con due motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione dell'indicata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i due motivi i ricorrenti hanno fatto valere la violazione del giudicato interno nella ritenuta vocazione edificatoria del terreno occupato. 2. Con atto depositato nella Cancelleria di questa Prima sezione civile in data 8 ottobre 2021 e sottoscritto dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per l'amministrazione ricorrente ed i privati controricorrenti, e dalle parti personalmente, vi è stata rinuncia al ricorso con adesione dei contro ricorrenti. Le parti hanno concluso per la compensazione delle spese di lite. 3. Va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 390 cod. proc. civ., per intervenuta rinuncia al ricorso, nulla dovendosi pronunciare in punto di spese, in ragione dell'intervenuta adesione alla rinuncia delle altre parti (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.). 4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Contributo unificato non dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez