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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 37492/2025

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IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con atto unico, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 30 ottobre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.) consumato in data 10 agosto 2024. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo per entrambi violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio essendo stata omessa dalla Corte territoriale ogni valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e non essendo stati correttamente applicati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati atteso che le circostanze attenuanti generiche sono già state riconosciute agli imputati e valutate con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante contestata; che la doglianza difensiva potrebbe semmai riguardare (anche se non espressamente indicato) il giudizio di comparazione tra le circostanze ma in questo caso è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata (pag. 3) ha debitamente motivato al riguardo e che la doglianza implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come detto, da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, i ricorsi sono caratterizzati da manifesta infondatezza perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare sempre pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con atto unico, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 30 ottobre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.) consumato in data 10 agosto 2024. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo per entrambi violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio essendo stata omessa dalla Corte territoriale ogni valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e non essendo stati correttamente applicati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati atteso che le circostanze attenuanti generiche sono già state riconosciute agli imputati e valutate con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante contestata; che la doglianza difensiva potrebbe semmai riguardare (anche se non espressamente indicato) il giudizio di comparazione tra le circostanze ma in questo caso è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata (pag. 3) ha debitamente motivato al riguardo e che la doglianza implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come detto, da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, i ricorsi sono caratterizzati da manifesta infondatezza perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare sempre pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 37492/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris